Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14780 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26923-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI N.

54, presso lo studio TASCO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIAMPIERO TASCO, GIORGIO POZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 890/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Toscana, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Grosseto, che aveva accolto il ricorso della contribuente C.F. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2009, per una plusvalenza accertata per la vendita di un terreno edificabile, avvenuta con rogito del 28 luglio 2009 al prezzo di Euro: 4.650.000,00; secondo la CTR, l’ufficio aveva errato nel calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari di cui all’art. 68 TUIR e cioè nella differenza fra quanto incassato per la vendita ed il costo di acquisto rivalutato, avendo la contribuente rideterminato, con perizia di stima stragiudiziale del 29 settembre 2004, il valore del terreno, da lei poi venduto, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, fissando il valore di detto terreno in Euro 6.052.000,00 e pagando la relativa imposta sostitutiva; e la vendita era avvenuta ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato dalla perizia di stima di 5 anni prima.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7 e degli artt. 67 e 68 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero non era contestato in punto di fatto che la contribuente nel 2004 aveva rideterminato con perizia giurata di stima il valore del terreno di sua proprietà, poi venduto, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, fissando il valore di detto terreno in Euro 6.052.000,00 e pagando la relativa imposta sostitutiva; detto terreno era stato poi rivenduto dalla contribuente, assieme ad altri titolari di diritti su di esso, con rogito del 28 luglio 2009, al minor prezzo di Euro 4.650.000,00, senza giustificare nè nell’atto notarile, nè nel corso del giudizio di merito le ragioni della rivendita del terreno ad un valore inferiore rispetto a quello in precedenza determinato; in tale ipotesi l’ufficio ben avrebbe potuto procedere al ricalcolo della plusvalenza dovuta con il metodo ordinario, di cui agli artt. 67 e 68 TUIR;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la contribuente aveva ampiamente giustificato la vendita del terreno ad un prezzo inferiore al periziato per il lasso di tempo trascorso fra la perizia e l’atto notarile e la crisi nello specifico settore edilizio, non rispondeva al vero, non avendo la contribuente mai dedotto in giudizio tali due circostanze;

che l’intimata si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria illustrativa;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2894 del 2019; Cass. n. 7037 del 2018; Cass. n. 23508 del 2018; Cass. SS.UU. n. 2321 del 2020), in materia di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sul valore stimato in perizia, non determina alcun vincolo nella successiva vendita, nel senso che il contribuente ben può alienare il bene ad un prezzo inferiore; in tal caso tuttavia il contribuente non può ritenersi decaduto dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, pur se nel successive atto di cessione non abbia fatto alcun riferimento alla pregressa utilizzazione, da parte sua, della facoltà concessagli dalla L. n. 448 del 2001, cit. art. 7;

che, pertanto, se l’ufficio accerta un valore di cessione inferiore rispetto a quello determinato dal contribuente nella perizia di stima eseguita ai sensi del cit. art. 7, il contribuente non ha diritto a recuperare la minusvalenza in tal modo creatasi; se, invece, il contribuente indica nell’atto di vendita dell’1’immobile un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite, da lui stesso rideterminato in precedenza sulla base di una perizia giurata espletata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, in tal caso egli non può ritenersi decaduto dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva; nè l’ufficio potrà accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene; che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso;

che, pertanto, assorbito il secondo motivo di ricorso, va rigettato il primo motivo, con compensazione fra le parti delle spese di giudizio, atteso che solo di recente la giurisprudenza di legittimità si è assestata in materia.

P.Q.M.

La Corte, assorbito il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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