Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14780 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/06/2017),  n. 14780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3637/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILLA 2/A,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA CECCHI AGLIETTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ROSANNA SINCIC;

– ricorrente –

contro

PI.SC.RO.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEUIU 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO DELFINO;

– controricorrente –

e contro

M.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 589/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato SINCIC Rosanna, difensore della ricorrente che ha

chiesto in via principale la decisione del ricorso senza rinotifica

del ricorso, in sub chiesta la remissione in termini; nel merito si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato CAMICI Gianmaria, difensore della resistente che ha

chiesto sulla questione preliminare si rimette alla decisione della

Corte, nel merito rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso in via principale termine ex art.

292, per integrazione contraddittorio in sub inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. – P.S. ha convenuto nel 1999 innanzi al tribunale di Savona Pi.Ro.Ma. deducendo essere le parti condomine in quanto proprietarie di appartamenti nel complesso “(OMISSIS), nonchè lamentando che la convenuta avesse sostituito per una lunghezza di m. 3,20 il parapetto condominiale in muratura della balconata della propria unità con una ringhiera, in violazione dell’art. 4 del regolamento contrattuale del condominio, che prevede l’autorizzazione dell’assemblea per la realizzazione di opere su parti esclusive o comuni, non avendo l’assemblea concesso detta autorizzazione il 14.8.1999; comunque l’opera contrastava, come modifica della facciata, con il disposto dell’art. 1120 c.c. e costituiva uno stillicidio sul porticato dell’attrice.

2. – Sulla resistenza di Pi.Ro.Ma., che si difendeva asserendo la natura privata del parapetto e l’essere intervenuta autorizzazione dell’assemblea in data 14.8.1998, e previo intervento adesivo rispetto alle posizioni dell’attrice di M.G. ed R.E., il giudice – stante la dedotta natura condominiale del parapetto – ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, restati contumaci, e indi con sentenza ha dichiarato nulla la Delib. del 1998 e condannato la convenuta alla rimozione e alla rimessione in pristino.

3. – Pronunciando sull’appello proposto da Pi.Ro.Ma., sulla resistenza di P.S. e nella contumacia degli altri condomini, con sentenza depositata il 6.5.2014 la corte d’appello di Genova ha riformato la sentenza del tribunale, rigettando la domanda proposta da P.S., ritenendo non leso il decoro architettonico del condominio, non essendo peraltro allegato alcun deprezzamento degli immobili, essendo irrilevante stabile se il parapetto fosse esclusivo o comune.

3. – Avverso tale decisione ricorre per cassazione P.S. proponendo cinque motivi illustrati da memoria, al quale resiste Pi.Ro.Ma. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con istanza del 25 marzo 2016 la difesa ricorrente ha chiesto, previa remissione in termini, di essere autorizzata alla rinotifica nei confronti di R.E. e altri 10 condomini (tot. 11).

2. – Il presidente di sezione con decreto del 15 giugno 2016 ha riservato la decisione al collegio, non mancando di richiamare la giurisprudenza in ordine all’autonoma iniziativa della parte ai fini indicati. In data 15 luglio 2016 è stata poi depositata la sentenza n. 14594 delle sezioni unite che ha sistematizzato la fattispecie, richiamando l’obbligo di autonoma iniziativa della parte ordinariamente rispettando il termine pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c. (60 gg per il ricorso in cassazione).

3. – E’ necessario – in tale quadro – disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi, non potendo l’indirizzo circa l’autonoma iniziativa delle parti, anche in relazione all’epoca in cui si è formato, successivo a istanza della parte ricorrente, pregiudicare la stessa che ha chiesto fissazione di termine, rimessa a questo collegio.

PQM

 

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento;

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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