Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14780 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7757/2015 proposto da:

Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Antonio

Stanizzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Izzo e

Gian Paolo Stanizzi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo

studio dell’avvocato Giuseppe D’Ottavio, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Gabriele D’Ottavio e Sonia Lampasi,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Società Cooperativa Edilizia Esperanza a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Leonardo Sganga, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/2/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Pizzo impugna per cassazione la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro – adita da G.G. ai fini della determinazione delle indennità dovute per l’occupazione e l’espropriazione di un’area di sua proprietà ricadente nell’ambito di un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) relativo ad un insediamento P.E.E.P. – ha rigettato il difetto di legittimazione passiva eccepito dal ricorrente sul rilievo che l’area in questione era stata trasferita ai fini della preordinata attività di riqualificazione alla società Cooperativa Edilizia Esperanza a r.l., ed ha poi proceduto a liquidare le indennità reclamate in considerazione delle varianti urbanistiche operate con l’accordo di programma attuativo del predetto P.R.U. ritenendo che le indicazione in esso contenute, comportanti la possibilità di costruire edifici di civile abitazione mentre prima era consentita solo la realizzazioni di costruzioni di servizi, attrezzature ed impianti di interesse generale, avessero natura di vincoli conformativi.

Il mezzo così proposto si vale di tre motivi di ricorso cui si oppongono il G. e la cooperativa con controricorso. Memorie ex art. 380-bis1 c.p.c., del ricorrente e del G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente eccepisce la nullità della sentenza opposta per violazione dell’art. 112 c.p.c., consistito nel vizio di omessa pronuncia in cui il decidente di merito sarebbe incorso, allorchè scrutinando l’eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dal Comune, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione rappresentata dalla dedotta e decisiva circostanza che l’area di che trattasi, per effetto del decreto di esproprio, era stata trasferita alla cooperativa Esperanza, onde ogni conseguente legittimazione non poteva che far capo a quest’ultima, unica effettiva beneficiaria dell’espropriazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Comune reitera la medesima doglianza reputando in ragione della circostanza sopra riferita che la difforme pronuncia adottata dalla Corte d’Appello viola l’art. 1478 c.c., dovendosi ritenere che, di seguito all’esproprio, la cooperativa sia divenuta immediatamente e direttamente proprietaria del terreno espropriato.

2.3. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente per comunanza della censura – in disparte da ogni rilievo in punto di inammissibilità, qui evidenziabile, in tesi, sotto il profilo del difetto di autosufficienza che infirma il denunciato vizio di omessa pronuncia, nonchè sotto il profilo della novità della questione che è sollevata per mezzo della dedotta violazione di legge – non hanno tuttavia alcun fondamento.

2.4. La Corte d’Appello, nel respingere l’eccezione sollevata dal Comune – e cosi implicitamente affrancandosi dalla lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c. – ha uniformato il proprio giudizio sul punto al consolidato insegnamento di questa Corte stabilmente orientata a sostenere che “nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell’indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60, venga delegato altro soggetto per l’acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l’adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell’atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del comune nei giudizi di determinazione dell’indennità” (Cass., Sez. I, 29/10/2013, n. 24355).

2.4. Nè induce a rimeditare questo indirizzo il precedente, di apparente segno contrario, enunciato da questa Corte con sentenza 12391/1998, essendo palese che in quel caso la Corte ebbe a pronunciarsi su una fattispecie in cui all’atto di adottare il decreto di esproprio era stata specificatemente indicata come beneficiaria dell’espropriazione la cooperativa interessata, circostanza su cui, con riguardo alla specie che ne occupa, l’odierna doglianza ricorrente è del tutto silente, con ciò rendendo impossibile valutarne la conferenza decisoria che vi ascrive il deducente.

Del che del resto vi sarebbe, in ogni caso, più di una ragione per ricredersi, non solo perchè la pronuncia in questione è rimasta sostanzialmente isolata nel panorama giurisprudenziale successivo, stabile, come visto, segnatamente, in rapporto all’attività negoziale che abbia ad oggetto i beni espropriati in favore delle cooperative edilizie, nel riconoscere quale unico soggetto del rapporto l’ente locale, sia esso Comune o Consorzio, che disponga dei poteri autoritativi per procedere all’espropriazione; ma perchè come ben si apprende, scorrendo quel panorama, non sono ignote ipotesi in cui l’ente locale si spogli totalmente di ogni potere espropriativo come nel caso della c.d. concessione traslativa ovvero casi in cui, con riferimento a procedure azionate anzitempo, trovi applicazione la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 36 (Cass., Sez. I, 24/02/2010, n. 4529), non ignoti, peraltro, alla giurisprudenza coeva al precedente richiamato (Cass., Sez. I, 11/04/1996, n. 3415).

2.5. Non conduce poi ad una diversa conclusione il richiamo all’art. 1478 c.c., poichè, a parte l’assonanza di partenza, e pur non volendo considerare che le vicende a confronto non sono sovrapponibili (il trasferimento a non domino, diversamente dalla fattispecie di cui all’art. 1478 c.c., ha luogo qui nell’ambito di un procedimento amministrativo articolantesi in più fasi) e non sono regolate in funzione di interessi convergenti (interesse pubblico da un lato, interesse dell’acquirente dall’altro), vi è tra esse un comune punto di contatto che porta intuitivamente ad escludere le inferenze che vorrebbe vedervi il deducente, vale a dire che esse non creano alcuna relazione diretta tra il proprietario del bene e l’acquirente a non domino.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta l’erroneità dell’impugnata decisione per aver qualificato il Programma di Recupero Urbano approvato con Delib. Municipale 12 febbraio 1997, n. 9, alla stregua di uno strumento attuativo del Piano Regolatore Generale, di guisa che esso avrebbe perciò efficacia conformativa sebbene, essendo fonte di un sacrificio a titolo particolare, prefiguri solo un vincolo preordinato all’esproprio privo di rilevanza ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 32.

3.2. Il motivo non ha pregio.

3.3. Merita al riguardo riepilogare brevemente in fatto, sul filo della corrispondente narrativa a cui procede la sentenza, che all’atto di completare l’iter formativo destinato all’approvazione del P.R.U. intervenuta con Delib. Municipale 21 giugno 2003, n. 36, il Sindaco del Comune di Pizzo, rilevato che in seguito alla sua rimodulazione il predetto programma avrebbe comportato la realizzazione di intereventi in variante del vigente PRG, promuoveva, come consentito dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 11, comma 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493, art. 1, comma 1, accordo di programma al fine di dar seguito agli interventi in parola. Detto accordo stipulato il 12.5.2004 con la Regione Calabria, comportando variazione dello strumento urbanistico vigente, in coerenza con l’art. 34, comma 4, TUEL (“l’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato”), veniva ratificato dal Comune di Pizzo con Delib. 9 giugno 2004, n. 24 e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2004, n. 101. Per effetto della variante inserita nell’accordo di programma l’area già di proprietà del G., inclusa inizialmente nel lotto RP6 del P.R.U. classificato in zona F destinata a servizi, attrezzature ed impianti di interesse generale, vedeva mutata la propria destinazione, consentendo infatti la variante la possibilità di costruire edifici per civile abitazione all’indice di 3,18 metri cubi per metro quadrato. E solo con la ratifica di esso ad opera del citato decreto 101 del 6.7.2004 che il fondo viene fatto oggetto di vincolo espropriativo, poi trasfusosi nel successivo decreto di esproprio adottato il 24.9.2007.

3.4. Alla luce di questa ricognizione traspare da subito che la declinata doglianza non coglie esattamente la sottostante realtà processuale.

Limitandosi a censurare la vicenda solo sotto il profilo del rapporto tra Piano Regolatore Generale e Programma di Recupero Urbano per escludere che le determinazioni contenute in questo abbiano valenza conformativa, comportando anzi “un vincolo preordinato all’esproprio connesso all’approvazione dello specifico progetto”, per mezzo dell’imposizione di un sacrificio a titolo particolare non rilevante nella determinazione dell’indennità di espropriazione”, il motivo oblitera manifestamente la vista sequenza procedimentale poichè trascura lo snodo fondamentale che nel ragionamento decisorio oggetto di critica è costituito dal fatto che il vincolo conformativo, segnatamente valorizzato dal decidente ai fini indennitari, non deriva dal P.R.U. ma dall’accordo di programma (“nella specie, il lotto occupato esteso complessivamente mq 1676 al momento dell’apposizione del vincolo, avvenuto con l’approvazione dell’accordo di programma…), sicchè allorchè la Corte d’Appello liquida le indennità, la determinazione che essa adotta riflette necessariamente le varianti apportate allo strumento urbanistico generale a seguito della stipulazione dell’accordo di programma. Non può dubitarsi, annota, significativamente sul punto la sentenza, che le “successive modifiche introdotte da ultimo anche con l’Accordo di Programma citato, nel mutare l’indice medio di fabbricabilità per l’intera zone RP6 rispetto al complessivo assetto urbanistico avendo implicato variazioni dell’indice di fabbricabilità, vengono a perseguire di fatto funzioni programmatoria e conformativa del diritto di proprietà di cui occorre tener conto ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione”. E, poichè, come è noto, la formula “al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” che figura nel D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5, comma 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, deve interpretarsi nel senso della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini della stima del bene (Cass., Sez. I, 3/04/2009, n. 8121), la Corte d’Appello del tutto rettamente ha proceduto a liquidare le indennità dovute al G. sul rilievo che, al momento dell’apposizione del vincolo espropriativo di cui al decreto 101 del 6.7.2004, l’area già di sua proprietà era gravata da un vincolo conformativo il cui peculiare contenuto era stato disciplinato, aumentando considerevolmente l’indice di fabbricabilità, in conseguenza delle varianti approvata con l’accordo di programma stipulato il 12.5.2004.

4. Il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore dei controricorrenti in Euro 5200,00 cadauno, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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