Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1478 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/01/2021), n.1478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13877/2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Ada

n. 57, presso lo studio dell’avvocato Gamberale Paolo, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, Tutore

Provvisorio avv. F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 478/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 13 marzo 2019, ha rigettato il gravame della signora P.M., già sottoposta ad amministrazione di sostegno, avverso l’impugnata sentenza del Tribunale di Sulmona che, evidenziando il peggioramento delle sue condizioni di vita e di salute e la gravità della patologia psichiatrica dalla quale ella era affetta (il c.t.u. aveva accertato un “gravissimo disturbo paranoico cronico”), l’aveva dichiarata interdetta e nominato il tutore provvisorio, ritenendo non più adeguata la misura dell’amministrazione di sostegno per la tutela della sua persona e dei suoi interessi economici.

Avverso questa sentenza la signora P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, notificato al tutore provvisorio, avv. F.A., che non ha svolto attività difensiva e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il primo motivo (in ricorso sub A) denuncia violazione dell’art. 414 c.c. e art. 714 c.p.c., per non avere ammesso una consulenza tecnica d’ufficio sulle condizioni di salute psichica della signora P., avendo i giudici di merito fondato la decisione sull’esito delle indagini tecniche svolte nel procedimento per la nomina dell’amministrazione di sostegno.

Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha adeguatamente risposto al corrispondente motivo di appello evidenziando che la pronuncia di interdizione era stata preceduta da adeguata istruttoria, comprensiva dell’esame dell’interdicenda condotto personalmente dal giudice presso la struttura “(OMISSIS)”. La decisione di avvalersi anche delle risultanze istruttorie e tecniche di un precedente giudizio conclusosi con la nomina di un amministratore di sostegno, rivalutate e attualizzate, è incensurabile in sede di legittimità, essendo il risultato di incensurabili apprezzamenti di fatto operati ai giudici di merito. Il giudizio sulla necessità ed opportunità di disporre nuove indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto ad emettere una esplicita pronuncia sulla relativa istanza, quando risulti dal complesso della motivazione che egli ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti già compiuti.

Il secondo motivo (sub B), denunciante irriducibile contrasto tra gli accertamenti del c.t.u. e il certificato della neurologa dottoressa A. in data (OMISSIS), non scalfisce la sentenza impugnata, la quale ha spiegato le ragioni per le quali il suddetto certificato fosse compatibile con le risultanze della c.t.u., essendo privo di valutazioni di tipo psichiatrico. Il motivo si risolve in un inammissibile tentativo di ottenere la revisione di un giudizio di fatto, qual è quello compiuto nella sentenza impugnata, la quale ha accertato in concreto la grave alterazione delle capacità mentali e la conseguente incapacità, da parte dell’interdicenda, di provvedere ai propri interessi, che rendeva non più adeguata la misura dell’amministrazione di sostegno. I giudici di merito hanno recepito le conclusioni del c.t.u. (corroborate dal parere conforme di altri esperti in psichiatria e dai chiarimenti resi dallo stesso consulente), senza necessità di esporre dettagliatamente tutte le ragioni per le quali si ritenga di doverle accogliere (vd. Cass. n. 18322 del 2007).

Inammissibili per analoghe ragioni sono il terzo motivo (sub C), denunciante violazione dell’art. 419 c.c. e art. 714 c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., sempre a proposito della gravità attuale delle condizioni psichiche della signora P. che i giudici di merito hanno valutato anche mediante l’esame diretto dell’interdicenda e l’assunzione di informazioni aggiornate presso la struttura “(OMISSIS)” ove ella abitava;

il quarto motivo (sub D), denunciante motivazione perplessa e incomprensibile in relazione a talune dichiarazioni rese dall’interdicenda nel corso dell’esame personale che, lungi dal dimostrare patologie psichiatriche indicative di infermità, troverebbero in tesi giustificazione nel vissuto personale della signora P.;

il quinto motivo (sub E), denunciante mancata valutazione della salute psichica della interdicenda al momento della pronuncia, non scalfisce le argomentazioni dei giudici di merito circa la sopravvenuta inadeguatezza dell’istituto dell’amministrazione di sostegno a soddisfare le esigenze di gestione degli affari personali della signora;

il sesto motivo (sub E1) che, denunciando motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, si appunta su passaggi motivazionali non integranti rationes decidendi, a proposito dell’accettazione da parte dell’interdicenda della sistemazione nella struttura “(OMISSIS)” o della sua mancata collaborazione nell’assunzione di medicinali o delle sue dichiarazioni di volersi trasferire in un istituto religioso senza interferenze di alcuno, elementi erroneamente valutati in tesi come pregiudizievoli per sè; inoltre, il motivo ritorna ancora sul certificato della Dott.ssa A. con critiche già esaminate nel secondo motivo.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non sì deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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