Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1478 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1478 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 8513-2011 proposto da:
ANTELMI AUTO S.R.L. C.F. 01287530743, in persona del
legale rappresentante pro tempore, già elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE ROSE 37, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICO MARIA TERESA,
rappresentata e difesa dagli avvocati EPICOCO STEFANO,
2013
3258

GRECO GIUSEPPE, giusta delega in atti e da ultimo
damiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/01/2014

I.N.P.S.

SOCIALE,

C.F.

ISTITUTO

NAZIONALE

80078750587,

DELLA

in

persona

PREVIDENZA
del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.

DELLA

FREZZA

17,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA,
CALIULO LUIGI,giusta delega in atti;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 411/2010 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 26/03/2010 R.G.N. 62/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 411/10, pronunciando
sull’impugnazione proposta dalla società Antelmi Auto srl nei confronti di INPS e SCCI
spa, in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 21 dicembre 2006, n.
2508, rigettava l’appello.
2. La società Antelmi Auto srl aveva adito il Tribunale proponendo
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 02200200002400016110, con la quale le
veniva ingiunto il pagamento della somma di £. 359.632.375 a titolo di contributi
previdenziali per il periodo dal 1992 al 1997. L’opposizione veniva rigettata.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società
Antelmi Auto srl, prospettando quattro motivi di ricorso.
4. Resiste con controricorso l’INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere, in fatto, che, come dedotto dalla ricorrente, quest’ultima
iniziava l’attività di officina meccanica e, dopo qualche tempo, ne avviava un’altra per
la vendita di accessori e ricambi per auto, nonché di rivendita, quale concessionario, di
autoveicoli di marca Renault.
Ai fini previdenziali la suddetta società riferiva l’officina meccanica al settore
industriali, e la rivendita di accessori, ricambi e autoveicoli al settore commercio.
L’INPS di Brindisi procedeva, invece , ad inquadrare la società ricorrente con
un’unica posizione nel settore commercio, con la conseguente richiesta delle differenze
contributive rispetto a quanto già versato.
1.1. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione considerando prevalente
l’attività di intermediazione nella circolazione di autoveicoli prodotti da altri e
affermando che l’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in
senso lato, poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del
processo.
2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli
artt. 2070 e 2195 cc, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc.
Il ricorrente richiama le suddette disposizioni, delle quali, la prima prevede che
se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai
rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole
attività.
La seconda stabilisce le attività in relazione alle quali gli esercenti sono obbligati
all’iscrizione nel registro delle imprese.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato tali disposizioni
dovendosi, invece, ritenere, secondo la giurisprudenza di legittimità (sono richiamate,
tra le altre, le sentenze n. 2842 del 1986, n. 4421 del 1995 e n. 7767 del 1996), che la
nozione di azienda industriale, ai cui dirigenti si riferisce la speciale disciplina posta con
la legge n. 967 del 1953, va ricavata dall’art. 2195 cc (come precisato dalla successiva
legge n. 44 del 1973, modificativa della citata legge n. 967) e quindi per tale deve
intendersi quella che esercita un’attività diretta alla produzione di beni e servizi, mentre
l’azienda commerciale è quella che esercita attività intermediaria nella circolazione dei
beni. Ove poi l’attività dell’imprenditore abbia carattere promiscuo, occorre tener conto
– in relazione alle finalità economiche perseguite dall’impresa – dell’attività primaria,
rispetto alla quale le altre risultino secondarie ponendosi in rapporto di mera
complementarietà, a meno che l’imprenditore non eserciti una pluralità di attività con
organizzazioni autonome e distinte, tra loro non reciprocamente condizionate e
riconducibili ad aziende separate, per ciascuna delle quali varrà la corrispondente
qualificazione di azienda industriale o commerciale.
3

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 49, della legge n. 88 del 1989, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc.
Espone la ricorrente che la Corte d’Appello non ha tenuto conto della situazione
della stessa, la cui attività era iniziata prima della suddetta legge e quindi andava
valutata in base alla disciplina all’epoca vigente.
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2943 e 416, comma 3, cpc, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc.
La Corte avrebbe ritenuto rilevabile d’ufficio l’eccezione di interruzione della
prescrizione senza considerare che i documenti utili alla decisione officiosa
dell’eccezione erano stati irritualmente prodotti in giudizio dal titolare del diritto,
costituitosi tardivamente.
5. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversi, con riferimento all’art.
360, comma 1, n. 5, cpc.
Con riguardo alla CTU espletata nel corso del giudizio assume il ricorrente la
necessità di verificare se sussista autonomia e complementarietà tra le due attività
svolte da essa ricorrente (rivendita ed officina meccanica), tenendo conto che la
maggior parte degli autoveicoli riparati presso l’officina meccanica avevano marca
Renault.
6. Appare preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso.
6.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
L’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente
dall’eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche
d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni
e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie
assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili
anche di ufficio ai sensi dell’art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice,
tenuto, secondo tale norma all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della
decisione (Cass., n. 16542 del 2010).
Correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto non sussistente la tardività della
costituzione del convenuto, atteso che l’opponente non aveva notificato il ricorso in
opposizione alla SCCI spa, litisconsorte necessario, rispetto alla quale andava costituito
il contraddittorio, disponendosi rinvio. Peraltro, il motivo di ricorso, non risponde ai
requisiti di autosufficienza, atteso che non vengono indicati i documenti ai quali si fa
riferimento assumendone la tardività della produzione, ai fini del vaglio sulla
decisività degli stessi.
7. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso devono essere trattati
congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono
essere rigettati.
In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, nel caso di impresa
esercente molteplici attività, occorre preliminarmente accertare se queste siano
connotate dal carattere dell’autonomia, che ricorre allorquando ciascuna attività è
riconducibile ad aziende separate, in quanto preordinata alla produzione di beni destinati
direttamente a terzi e strutturata in modo da garantirne l’economicità, cioè almeno il
pareggio tra costi e ricavi, occorrendo in questo caso procedere alla loro distinta
valutazione e qualificazione. Qualora si accerti, invece, l’insussistenza dell’autonomia e
risulti dimostrato che le attività sono complementari, al fine della classificazione
occorre verificare quale tra esse possa considerarsi ‘primaria’, in base al criterio della
‘prevalenza’ (Cass., n. 10537 del 2003).

4

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in
materia da questa Corte, con accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, che si
sottrae ai denunciati vizi logici e giuridici.
Né le risultanze della CTU sono contestate in modo adeguato, limitandosi la
ricorrente a contestare la valutazione delle stesse, genericamente richiamate in ricorso,
operata dalla Corte d’Appello, secondo la quale l’ attività di officina era funzionale
all’assistenza alle auto della marca di cui alla concessionaria gestita dalla ricorrente
medesima.
Ed infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’attività di officina
meccanica aveva natura complementare, con motivazione congruente, ponendo a
fondamento di tale statuizione una pluralità di argomenti: l’essere attigui i locali dove si
svolgono le due attività, l’essere unici i registri e la liquidazione IVA; l’aver il CTU
accertato che solo il 19, 58% riguardava interventi di garanzia, mentre l’80,42%
interventi su auto estranee.
Quanto agli effetti della legge n. 49 del 1989, occorre, infine, rilevare che, in
tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, l’art. 49,
comma 3, della legge n. 88 del 1989, nello stabilire che restano validi gli inquadramenti
in atto al momento dell’entrata in vigore di detta normativa, ha introdotto una disciplina
transitoria, che consente all’INPS di adottare – in base alla disciplina classificatoria di
cui all’art. 49 medesimo – provvedimenti di modifica dell’inquadramento già
preesistente, ma non anche di variare i provvedimenti classificatori che siano stati
adottati secondo il nuovo regime, atteso che solo con l’art. 3 della legge n. 335 del 1995,
avente valenza generale, è stata consentita la rettifica di precedenti inquadramenti
indipendentemente dai parametri adottati (Cass., n. 15938 del 2011).
Nella specie, la doglianza del ricorrente, di cui al secondo motivo di ricorso,
non ha, dunque, rilievo atteso che l’inquadramento con un’unica posizione nel settore
commercio, come dedotto dalla stessa ricorrente, interveniva sin dal 1982 (pag. 4 del
ricorso), e rispetto ad essa ricorrente sin dal 1987 (quando la stessa deduce aver
proposto ricorso amministrativo avverso tale inquadramento unitario, pag. 4 del
ricorso).
8. Il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in
favore dell’INPS.
PQM
LA Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro tremila per compenso professionale,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

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