Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14779 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14779 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 28964-2008 proposto da:
CENTROEDILE

SCAVI

SRL

02300300965

in

persona

dell’Amministratore Unico Legale rappresentante
Signor PAOLO LIMONTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio
dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che la rappresenta e
2014
1116

difende unitamente agli avvocati ROSSI LUIGI GINO,
SORBI FRANCESCA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 30/06/2014

CATTANEO BATTISTA SRL 02188310169 in persona del
legale

rappresentante

Sig.

PERICO

PIERGIACOMO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA
7, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 835/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 15/10/2007, R.G.N.
1684/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso;

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SONZOGNI RAFFAELLA giusta procura speciale a margine

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 15 maggio 1996 la snc
Cattaneo Battista conveniva in giudizio la srl Centro Edile
Scavi per sentirla condannare al pagamento in suo favore della
somma non inferiore ad

180,759,43 a titolo di risarcimento

seguito dell’incendio verificatosi la notte del 6/7 ottobre
1995 del proprio macchinario per frantumazione di inerti, OM
Track, noleggiato alla convenuta. In esito al giudizio in cui
si costituiva la convenuta deducendo l’assenza di ogni sua
colpa in quanto l’incendio si era presumibilmente sviluppato
per autocombustione, il Tribunale adito respingeva la domanda
attrice. Avverso tale decisione proponeva appello la
soccombente ed in esito al giudizio, in cui si costituiva
l’appellata, la Corte di Appello di Brescia con
depositata in data 15 ottobre 2007,

sentenza

in accoglimento

dell’impugnazione, condannava l’appellata al pagamento della
somma di

206.582,75 oltre interessi legali e svalutazione.

Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto
ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste la
Cattaneo Battista con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di inquadrare più compiutamente le doglianze formulate
dalla ricorrente, torna utile premettere che con entrambi i
motivi di impugnazione ha lamentato l’erroneità della
decisione

della

Corte

territoriale

3

sul

punto

della

danni, oltre ad C 77.464,53 a titolo di mancato guadagno a

quantificazione del risarcimento, sotto il profilo di cui
all’art.360 nn.3 e 5 cpc.
In particolare, con la prima

doglianza,

deducendo la

violazione di cui al n.3 dell’art.360, la ricorrente ha
censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di

corretta la misura del risarcimento in C 206.582,75 posto che
il prezzo del macchinario, all’epoca delle operazioni peritali
era pari ad C 280.000,00 con conseguente convenienza della
riparazioni. In tal modo, la Corte avrebbe sbagliato negando
rilevanza al valore del bene danneggiato ante sinistro. Ha
quindi concluso il motivo con i seguenti quesiti di diritto:
a)

“se in ipotesi di risarcimento del danno e per

responsabilità contrattuale nella valutazione del danno si
debba tenere conto dell’importo minore tra il costo della
riparazione ed il valore del bene danneggiato considerandone
l’età e l’usura all’epoca del danneggiamento”;

b)

“se in

ipotesi di risarcimento del danno in forma specifica e per
responsabilità contrattuale nella valutazione del danno si
debba tenere conto della differenza tra il valore del pezzi di
ricambio sostituiti al momento del danneggiamento ed 11 prezzo
di quelli sostitutivi al momento della riparazione”
Con la seconda doglianza, deducendo la violazione di cui al
n.5 dell’art.360, la ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha omesso di
motivare circa i modi di quantificazione dei costi di

i/42
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Appello, condividendo la valutazione del CTU, ha ritenuto

ripristino e in punto di valore (considerando invece il
prezzo) del macchinario all’epoca del sinistro. Ha concluso il
motivo con il seguente momento di sintesi: “I/

fatto

controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa e contraddittoria è costituito dalla quantificazione

da quantificazione della spesa occorrente per le riparazioni,
elementi decisivi ai fini della valutazione della domanda di
risarcimento in forma specifica formulata nel giudizio”
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in
quanto ragioni di censura intimamente connesse tra loro,sono
entrambi inammissibili per un duplice ordine di
considerazioni.
In primo luogo, l’inammissibilità di entrambe le doglianze
deriva infine dal rilievo che le ragioni di censura formulate,
come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e
dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false
applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione e la
quantificazione del risarcimento danni, operate dalla Corte di
merito, trascurando che a questa Corte non è riconosciuto
dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito
della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione operata dal giudice del merito.
In secondo luogo, i quesiti di diritto, posti a corredo della
prima doglianza, risultano formulati in maniera assai generica

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del valore del bene danneggiato alla data del danneggiamento e

e non in maniera compiuta ed autosufficiente in modo che dalla
loro risoluzione scaturisca necessariamente il segno della
decisione. In particolare, non contengono la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti all’esame del
giudice di merito né tanto meno contiene l’indicazione della

principio di diritto rispetto a quello che è alla base del

questione di diritto controversa e la formulazione del diverso

provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso
concreto, l’applicazione.

Quanto al quesito di diritto, formulato in relazione al vizio
motivazionale, tale quesito è del tutto inidoneo a soddisfare le

prescrizioni dell’art.366 bis cpc, non solo sotto un profilo
meramente formale

(quesito di diritto in luogo del prescritto

momento di sintesi) ma soprattutto

sotto un profilo

strettamente contenutistico, avendo la ricorrente esaurito il
quesito nella mera indicazione del fatto controverso senza

indicare le ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a
sorreggere la decisione.
Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere

dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente
alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo.

La Corte dichiara inammissibile

il ricorso. Condanna la

ricorrente Centroedile Scavi srl al pagamento, in favore di
Cattaneo Battista Sri, delle spese del giudizio di legittimità
che liquida in complessivi C 6.900,00 di cui E 6.700,00 per
compensi, oltre accessori di legge e spese generali, ed C

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 9.5.2014

200,00 per esborsi.

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