Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14779 del 27/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25739-2019 proposto da:
RAMETAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO TARANTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 499/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
28/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
che la s.r.l. “RAMETAL” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata Catania, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione avverso una sentenza CTP Catania, che aveva accolto il suo ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo per alcune cartelle esattoriali rimaste impagate; la CTR, difformemente da quanto ritenuto dalla CTP di Catania, ha rilevato che tutte le cartelle, sulla cui base era stato emesso l’impugnato preavviso di fermo amministrativo, erano state regolarmente notificate alla società contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e art. 50, comma 1, come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005; degli artt. 2627 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; invero la sentenza impugnata non aveva considerato che le notifiche delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo impugnato erano inesistenti; da un lato le dichiarazioni rese dal destinatario della notifica non erano fornite di fede privilegiata; dall’altro essa società aveva provato l’inesistenza della notifica delle due cartelle di pagamento sottese al preavviso impugnato, in quanto i destinatari di dette notifiche erano sconosciuti ad essa società, non essendo suoi dipendenti; e la mancata notifica di tali due cartelle di pagamento avrebbe dovuto indurre la CTR a confermare l’intervenuta decadenza dell’ufficio dalle proprie pretese impositive e la nullità dell’impugnato preavviso di fermo amministrativo; inoltre le uniche due cartelle, sulle quali si fondava l’impugnato preavviso di fermo amministrativo anzidette, erano nulle, in quanto una di esse concerneva la richiesta di pagamento di somme a titolo di ritenute alla fonte per il 2004, somme regolarmente pagate; l’altra concerneva somme, a fronte delle quali essa società vantava un diritto di credito d’imposta;
che, con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25,26 e 50, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che non fosse necessario l’invio della c.d. raccomandata informativa; quest’ultima era al contrario da ritenere dovuta, in quanto i consegnatari di entrambe tali due cartelle non rientravano fra i soggetti, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, si che era mancata la conoscenza legale di tali due cartelle da parte di essa società;
che sia la s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA”, sia l’Agenzia delle entrate si sono costituite con controricorso; la s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA” ha altresì presentato memoria difensiva;
che anche la società ricorrente ha presentato memoria illustrativa;
che va preliminarmente disattesa l’eccezione, formulata dalla s.p.a. “RISCOSSIONE SICILIA” in sede di memoria difensiva, concernente l’invalidità della notifica del ricorso per cassazione proposto dalla società ricorrente; è noto invero che l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione è configurabile solo se viene posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a renderla riconoscibile come tale; con riferimento alla fase della consegna, la notificazione effettuata in un luogo diverso dal domicilio eletto non è inesistente, ma nulla, quando l’atto risulti comunque consegnato, come nella specie, al destinatario e non restituito al mittente; in tal caso la notifica è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell’intimato, pur se effettuata al solo scopo di eccepire la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 6152 del 2005; Cass. n. 7703 del 2018; Cass. n. 5500 del 2020);
che il primo motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è manifestamente infondato;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12754 del 2005; Cass. n. 12071 del 2016) è concorde nel ritenere valida sotto il profilo probatorio la presunzione, in base alla quale la persona rinvenuta nella sede di una società, sia essa legale od effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica; invero, ai fini della regolarità della notifica di un atto ad una persona giuridica mediante consegna del plico a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto, che non deve necessariamente essere quello di prestazione lavorativa, potendo consistere anche nell’incarico, pur provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica; dal che consegue che, quando dalla relata di notifica risulti la presenza di una persona che si trovi nei locali della sede sociale, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se non sia dipendente della medesima; e, per vincere detta presunzione, era la società ricorrente tenuta a provare che la persona, oltre a non essere sua dipendente, neppure era addetta alla sede per non averne mai ricevuto l’incarico; il che la società ricorrente non ha provato, come ha affermato la sentenza impugnata;
che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso proposto dala società ricorrente, siccome strettamente collegato al precedente; invero, una volta accertata la ritualità della notifica delle due cartelle sottese al preavviso di fermo amministrativo impugnato mediante la loro consegna alla persona addetta alla sede, non era richiesto l’invio di alcuna raccomandata confermativa;
che, pertanto, il ricorso della società ricorrente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società contribuente e la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 3.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021