Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14779 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9263-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

PRATI DEGLI STROZZI, N. 26, presso lo studio dell’avvocato BAUZULLI

FILIPPO, rappresentata e difesa dagli avvocati SANSONETTI PAOLO,

TROSO ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2432/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/01/2007 R.G.N. 295/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce respingeva l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di R.I. avente ad oggetto la declaratoria del suo diritto alla trasformazione della pensione sociale, di cui era titolare in quanto proveniente da invalidità civile, in assegno sociale dalla data del compimento del 65 anno di età ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.

I giudici di appello ponevano a base della decisione il rilevo fondante, per quello che interessa in questa sede, che ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, il soggetto, titolare o meno di pensione sociale al compimento del 65 anno di età ed in possesso dei requisiti previsti, deve conseguire con decorrenza 1 gennaio 1996, l’assegno sociale.

Avverso tale sentenza l’INPS ricorre in Cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso la parte intimata che deposta anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura l’Istituto ricorrente, denunciando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 153 del 1969, art. 26 con riferimento alla L. n. 118 del 1971, art. 19 ed art. 11 disp. gen., formula, ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto: “se in tema di prestazioni sostitutive delle provvidenze d’invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 19 nell’ipotesi in cui i requisiti si siano perfezionati prima dell’1/1/1996 (data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995), la provvidenza d’invalidità civile deve essere trasformata nella pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26 oppure nell’assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3”.

La censura è fondata.

Mette conto innanzitutto rilevare che l’assistita nata il 6 dicembre 1930, già titolare di trattamento di invalidità civile, ha compiuto il 65^ anno di età prima del 31 dicembre 1995 e deve, quindi, ritenersi titolare della pensione sociale e non di assegno sociale.

Tanto premesso reputa il Collegio di dare continuità giuridica alla massima, già affermata da questa Corte, secondo la quale in base alla regola di irretroattività delle leggi, ed in mancanza di previsione circa la trasformazione della pensione sociale in assegno, non è applicabile il principio di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, che prevede la corresponsione dell’assegno in luogo della pensione in favore degli ultrasessantacinquenni, nei confronti dei pensionati che, alla data di entrata in vigore delle disposizione, avevano già compiuto i sessantacinque anni di età (Cass. 10 giugno 2008 n. 15329).

Ciò in base,come sottolineato dalla richiamata sentenza, non solo al principio generale dell’irretroattività delle leggi ed alla mancanza di qualunque previsione circa la “trasformazione” della pensione sociale in assegno (il comma 7, dello stesso articolo si riferisce alla determinazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell’assegno sociale, nonchè degli obblighi di comunicazione dell’interessato circa le proprie condizioni familiari, reddituali e altro),ma anche e soprattutto alle successive disposizioni legislative che si riferiscono all’istituto della pensione sociale, considerato non abrogato come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.u. 15 giugno 2005, n. 12796; Cass. 5 luglio 2005, n. 14194; 16 settembre 2004, n. 18713; 17 agosto 2004, n. 17083).

Il ricorso, pertanto, va accolto.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito la domanda originaria dell’assistita va rigettata.

La particolarità della questione trattata e le oscillazioni della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese giudiziali dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di R.I.. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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