Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14779 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7773/2015 proposto da:

Gruppo ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.a. (già

E.C. S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato

Davide Tagliaferri, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (già ENPALS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Aristide Police,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Gruppo ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.a. (già

E.C. S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato

Davide Tagliaferri, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1684/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/2/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, definendo con la sentenza in epigrafe il contenzioso insorto tra la s.p.a. E.C. – in seguito divenuta Gruppo ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni s.p.a. – e l’ENPALS – a cui è in seguito succeduto ex lege l’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale – in merito ai contratto di appalto avente ad oggetto la messa in sicurezza da parte dell’impresa di alcuni stabili di proprietà dell’ente previdenziale, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla C. ha riformato l’appellata decisione di primo grado nella parte in cui questa aveva denegato il diritto dell’attrice alla percezione dell’indennizzo dovuto ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, per l’intervenuto recesso del committente dal contratto e l’ha invece confermata, ancorchè con diversa motivazione, nella parte in cui aveva invece respinto la domanda dell’impresa avente ad oggetto il ristoro dei danni patiti in conseguenza dell’illegittima sospensione dei lavori disposta a più riprese e, da ultimo, con provvedimento dell’autorità di cantiere in data 29.7.2000 e mai più ripresi sino al recesso del committente comunicato con missiva del 14.10.2003.

Motivando il proprio pronunciamento, la Corte distrettuale, preso previamente atto dell’intervenuto recesso in ragione del quale “si è consumato il fatto costitutivo del diritto all’equo indennizzo”, delibando la domanda risarcitoria, ne ha divisato inizialmente la fondatezza in quanto la sospensione da ultimo decretata, giustificata sul presupposto di procedere ad una perizia in variante, come consentito dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, doveva reputarsi illegittima, non essendovi la prova “che il fatto evocato pur astrattamente riconducibile a quelli di cui all’art. 30 cit. sussista in re”, tanto più che il ritardo con cui il committente aveva manifestato la propria volontà di recedere dal contratto, vincolando l’impresa ad un rapporto alla cui prosecuzione il committente stesso non aveva più interesse, configurava “un abuso del diritto di recesso per violazione dell’art. 1375 c.c.”. Pur fondata perciò sotto il dedotto profilo, la domanda non poteva tuttavia essere accolta, dato che l’impresa pur allegando la sussistenza di ulteriori danni non li aveva tuttavia “provati” e neppure aveva fornito elementi per provvedere ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Per la cassazione di detta sentenza ricorrono, ora, la ECF con ricorso principale provvisto di un unico motivo e l’INPS, che resiste con controricorso, con ricorso incidentale, illustrato da memoria, orchestrato su due mezzi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, la ECF censura l’impugnata decisione nel capo in cui questa, violando pure il precetto dell’art. 1226 c.c., ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno da essa allegato in conseguenza della illegittima sospensione dei lavori e ne reclama la cassazione, poichè, in ragione delle voci di danno specificatamente dedotte, afferenti alle spese generali sostenute e agli utili non conseguiti in pendenza della sospensione, si renderebbero applicabili il D.M. 19 aprile 2000, art. 25 e D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 34, comma 2, lett. c) e d), che legittimano “in via automatica e definitiva l’indennizzabilità delle suddette voci di danno sulla base di un semplice ragionamento presuntivo, connesso alla natura tipica degli oneri che un’impresa è chiamata necessariamente a sopportate ai fini di garantire la realizzazione di un appalto di OO.PP., nonchè al margine di guadagno che notoriamente viene praticato nel settore”.

2.2. Parallelamente, il diverso capo della decisione impugnata, che ha ritenuto fondata la predetta domanda in punto di illegittimità della disposta sospensione dei lavori, nonchè per violazione del principio di buona fede nell’esercizio del diritto di recesso, è fatto oggetto di contrapposta impugnazione, con il primo motivo del ricorso incidentale, dall’INPS, che ne impetra la cassazione sul rilievo che, dovendosi apprezzare la violazione del dovere di buona fede in rapporto alla “concreta dinamica contrattuale”, nella specie il decidente d’appello avrebbe “valicato tale limite nella valutazione dell’illegittimità della sospensione dei lavori e del conseguente preteso abuso del diritto di recesso”; e ciò perchè la sospensione era stata disposta ai fini di procedere ad una variazione delle opere e di adottare così una perizia in variante, non aveva generato opposizione nell’appaltatore, che si era astenuto dall’iscrivere riserva, non legittimava alcuna pretesa risarcitoria, dato che l’impresa con la lettera di significazione in data 1.8.2003 aveva manifestato la propria intenzione di risolvere il contratto rinunciando in tal modo ad ogni indennizzo ed, in ogni caso, rendeva doverosa l’applicazione dell’art. 1227 c.c..

2.3. Muovendo per intuitive ragioni di pregiudizialità logico-giuridica dall’esame del detto primo motivo del ricorso incidentale, va detto che il collegio non lo reputa meritevole di condivisione.

2.4. La Corte d’Appello ha, come si è visto, motivato il proprio convincimento sul punto sviluppando un duplice asserto.

Oltre invero al profilo attinto dal ricorrente incidentale, la sentenza si dà cura di annotare, una volta chiarito che in base al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, applicabile alla specie ratione temporis, la sospensione dei lavori può avere luogo o per causa di forza maggiore imputabili alle condizioni climatologiche o ad altre circostanza similari che impediscono temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori oppure per ragioni di pubblico interesse o necessità, che nella specie la conclusiva sospensione dei lavori, ordinata con direttoriale di cui al verbale 5 in data 29.7.2000, si era resa giustificata dovendo attendersi la perizia di variante che il committente intendeva disporre o aveva forse già disposto in relazione ad alcune categorie di lavori. Ciò rilevato, la Corte d’Appello si è indotta tuttavia a negare la legittimità della sospensione parola “in quanto non vi è la prova che il fatto evocato – pur astrattamente riconducibile a quelli di cui all’art. 30 cit. sussiste in re”. E questo asserto ha inteso corroborare elencando analiticamente le circostanze, evinte dagli atti di causa, in considerazione delle quali andava ragionevolmente escluso che l’allegato impedimento alla prosecuzione delle opere si fosse in concreto effettivamente realizzato, in particolare perchè “l’amministrazione appellata – pur a fronte di una specifica contestazione – nulla ha evocato per provare la legittimità del provvedimento”, dato che si era astenuta dal produrre la decisione di operare le modifiche e la relativa perizia, non aveva fatto cenno di tale sua intenzione nelle pregresse disposizioni di sospensione, non aveva giustificato una sospensione così prolungata nel tempo e non ne aveva dato comunicazione nell’atto di recesso.

2.5. Ora questo profilo, che mette significativamente l’accento sul fatto che l’impedimento allegato dalla stazione appaltante non gode in concreto di alcun riscontro probatorio, tanto da far dubitare perfino della sua stessa sussistenza a fronte del fatto che nulla nè prima nè dopo la sua rappresentazione nel citato verbale la committente si era preoccupata di dedurre al riguardo, non forma oggetto di contestazione da parte del ricorrente incidentale, che limita infatti le proprie rimostranze unicamente in ordine ai criteri adottati dal decidente per ritenere che la condotta del committente fosse censurabile anche sotto il profilo della violazione della buona fede. E’ vero, come si è visto, che nell’argomentare l’erroneità del ragionamento decisorio in parte qua il motivo si sofferma anche sulla fattispecie del D.P.R. n. 1062 del 1963, art. 30, sostenendo, sul filo della premessa che questo legittima la sospensione dei lavori anche in relazione a ragioni di pubblico interesse o necessità, che la determinazione del committente, nel caso di specie, di dar corso ad una modifica in variante dei lavori e di adottare perciò una perizia in variante rientra di certo tra le ipotesi in cui la disposizione consente di sospendere i lavori; ma è evidente che questa è un’affermazione che prova troppo, dal momento che dà per scontato quel che il giudice d’appello ha invece recisamente negato ovvero che l’impedimento fatto valere dalla committente nel caso concreto fosse effettivamente sussistente in difetto di un’idonea dimostrazione.

2.6. Ne discende allora che il giudizio declinato dalla Corte d’Appello, allorchè ha ritenuto che la sospensione nella specie non fosse legittima in difetto della prova di un impedimento correlato a ragioni di pubblico interesse o di necessità, resta pienamente intonso e tanto basta ad assicurarne il debito fondamento, poichè quand’anche la diversa ragione ispiratrice della decisione, rappresentata dalla accertata violazione del dovere di buona fede si rendesse censurabile, sul presupposto della ritenuta natura potestativa del recesso e dell’insindacabilità delle ragioni che lo motivano (Cass., Sez. I, 17/10/2018, n. 26009), la diversa ragione valorizzata dal decidente in punto di illegittimità della sospensione basta di per sè stessa a sorreggere l’impugnata decisione e svuota conseguentemente il ricorrente incidentale di ogni interesse a sollecitarne la cognizione.

2.7. Venendo con ciò all’unico motivo del ricorso principale è invece convinzione del collegio che esso meriti condivisione.

Soccorre in questa direzione il chiaro enunciato che questa Corte ha già avuto occasione di esternare in relazione ad una vicenda speculare a quella in esame, ove, in merito all’azione risarcitoria promossa a fronte dei danni patiti dall’appaltatore in conseguenza dell’illegittima sospensione dei lavori, si dibatteva, come appunto qui, se fosse risarcibile, pur in difetto di prova, il danno costituito dalle spese generali che l’impresa sopporta durante la sospensione (Cass., Sez. I, 24/02/2014, n. 4391).

Nel rispondere al quesito la Corte ha inteso primamente rimarcare l’assunto, già espresso in altri suoi precedenti (Cass., Sez. I, 2/03/2009, n. 5010; Cass., Sez. I, 22/12/2011, n. 28429), che le spese generali, mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute a quest’ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avviene segnatamente in caso di illegittima sospensione di lavori, di modo che il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall’appaltatore in conseguenza dell’allungamento dei tempi di lavorazione. Da ciò la Corte ha tratto ragione per affermare, quindi, che “fin dall’entrata in vigore del D.M. 29 maggio 1895, n. 257 (art. 20), e poi, in epoca recente, successivamente all’accadimento dei fatti di causa, la normativa (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 34, comma 2, lett. b; D.M. 19 maggio 2000, n. 145, art. 25, comma 2, lett. a; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 32, comma 2, lett. b) ha fornito analitica disciplina di determinazione di tale voce di spesa, prevedendo un ammontare percentuale rispetto al prezzo dell’appalto, inducendo una presunzione di danno, a tale titolo, per l’illegittimo protrarsi dei lavori”.

2.8. Ne è trascurabile, nel coonestare questo convincimento, considerare che il legislatore, nel prendere successivamente a mano la materia con le norme tra quelle dianzi citate che si occupano dei profili risarcitori connessi alla illegittima sospensione dei lavori – ma il discorso è estensibile anche al D.P.R. n. 2010 del 2007, artt. 160, nonchè all’art. 107 del codice dei contratti pubblici – abbia avvertito l’obbligo di richiamare espressamente il disposto dell’art. 1382 c.c., il che è sufficiente per intendere che, come la norma si premura di precisare al comma 2 (“la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”), il danno da spese generali – e così specularmente quello che si concreta nella perdita degli utili, parimenti reclamato dall’impresa – debba essere risarcito ancorchè esso non sia provato.

2.9. Non contrastano questo assunto le obiezioni che con diretto riferimento alla pronuncia richiamata vi muove il controricorrente poichè le spese generali, comprensive sia delle spese di cantiere che di quelle aziendali, costituiscono un onere che l’impresa è chiamata a sostenere per effetto della sua stessa attività – significativamente la sentenza ne sottolinea “l’inerenza all’azienda e allo stesso impianto del cantiere” -, onde il fatto che nella specie ne fosse stato operato il riconoscimento va letto in funzione rafforzativa dell’obbligo risarcitorio già emergente in via presuntiva; ed ancora perchè esse sono dovute, contrariamente a quanto asserito, proprio se le opere non vengono completate, posto che diversamente il loro costo resta assorbito nel prezzo complessivo dell’appalto.

2.10. Accolto quindi il motivo, la sentenza sul punto va debitamente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il dovuto prosieguo.

3.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale l’INPS lamenta in capo all’impugnata decisione, in relazione al capo di essa che ha accordato all’impresa l’indennizzo dovuto in conseguenza del recesso del committente dal contratto, un vizio di omessa pronuncia in ordine all’eccezione di impossibilità sopravvenuta, sollevata dalla deducente alla luce delle determinazioni intervenute in materia di cartolarizzazione degli immobili pubblici, nonchè, in uno con esso, la violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30.

3.2. Fermo che di questa allegazione il motivo non reca alcuna illustrazione, onde esso incorre nel difetto di specificità, per gli effetti preclusivi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, parimenti priva di conferenza cassatoria deve giudicarsi la denunciata violazione dell’art. 112, vuoi perchè dell’eccezione in parola non vi è la riproduzione in extenso nell’illustrazione del motivo, onde esso difetta perciò di autosufficienza, vuoi perchè, avendo accolto la domanda sul punto, l’eccezione deve ritenersi implicitamente rigettata, con conseguente indeducibilità del relativo motivo di impugnazione.

4. Va quindi accolto l’unico motivo del ricorso principale, con rinvio perciò della causa al giudice a quo, e va invece respinto il ricorso incidentale.

Alla liquidazione delle spese ex art. 385 c.p.c., comma 3, provvederà il giudice del rinvio.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Accoglie il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Respinge il ricorso incidentale.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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