Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14779 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INTERNATIONAL CAR SERVICE SRL in persona dell’Amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANI RICCARDO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

0/06/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASTELLANI, che ha chiesto il

rinvio del ricorso in P.U.;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

APICE Umberto, che aderisce alla relazione.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello di International Car Service s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Ha motivato la decisione ritenendo che vi errano molteplici ragioni per ritenere che la società non fosse inconsapevole della frode “carosello” dell’IVA a monte dell’acquisto di alcune autovetture.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un complesso motivo ed ha poi depositato memoria, l’Agenzia delle Entrate si costituita con controricorso.

Con l’unico motivo la società deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge.

Il ricorso è inammissibile in relazione al vizio di violazione di legge per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte. Analogo principio vale per il vizio di motivazione mancando un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che precisi i fatti in relazione ai quali si assuma viziata la motivazione, cfr. tra le tante Cass. n. 8487/09.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. La memoria, con la quale si deduce in relazione alla censura di vizio di motivazione che dallo svolgimento del processo e dal motivo ricorso si evincerebbe il fatto controverso, ammette implicitamente la mancanza del momento di sintesi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro tremila, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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