Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14778 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25476-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SANGIOVANNI, GIOVANNI

RE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6423/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che A.M. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Napoli, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF 2011, emesso per utili extracontabili da lui percepiti, quale socio al 90% della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.”, società a ristretta base partecipativa; secondo la CTR, l’ A., socio al 90% di tale ultima società, era responsabile, per l’anzidetta sua quota di partecipazione sociale, dei debiti tributari della società anno 2011 e ciò sebbene la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese il 27 novembre 2012; sebbene l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società fosse stato alla medesima notificato il 12 agosto 2016; sebbene la CTP Napoli, con sentenza del 10 marzo-10 aprile:2017, avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ex liquidatore della società avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, per essere stata la stessa cancellata dal registro delle imprese fin dal 27 novembre 2012.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata non si era pronunciata sul terzo motivo di appello da lui proposto, con il quale aveva dedotto la nullità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per mancata allegazione del pvc e dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.”, società a ristretta base partecipativa, di cui era socio al 90% ed i cui redditi gli erano stati imputati per l’anzidetta sua quota partecipativa;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 11 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la motivazione della sentenza impugnata era inesistente, con riferimento alla censura formulata con il motivo di ricorso precedente, qualora fosse stato ritenuto che la CTR avesse implicitamente preso in esame tale censura, respingendola siccome infondata;

che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato l’avviso di accertamento impugnato carente di motivazione, non essendo stato ad esso allegato l’avviso di accertamento ed il pvc emessi nei confronti della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.”, società a ristretta base partecipativa, di cui era socio al 90% ed i cui redditi gli erano stati imputati per l’anzidetta quota partecipativa;

che, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 dell’art. 2495 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, nella specie, la s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.”, società a ristretta base partecipativa, di cui egli era socio al 90% ed i cui redditi gli erano stati imputati nella quota partecipativa anzidetta, era stata cancellata dal registro delle imprese il 27 novembre 2012; pertanto l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società per utili non dichiarati anno 2011 era illegittimo, essendo stato notificato alla società solo nel 2016, e non poteva valere, nella specie, l’ultrattività, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28 comma 4, essendosi la società estinta prima del 13 dicembre 2014; pertanto l’illegittimità dell’atto presupposto aveva travolto anche l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, nella sua qualità di socio al 90%, stante l’unitarietà dell’accertamento dei redditi della società e dei redditi dei soci delle stesse; occorreva poi considerare che il valido accertamento a carico della società di ricavi non contabilizzati costituiva solo il presupposto per l’accertamento in capo ai soci di redditi partecipativi, si che non poteva negarsi al socio, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento notificatogli personalmente, la facoltà di contestare anche la ricorrenza di tale presupposto; e, nella specie, l’illegittimità dell’accertamento societario presupposto, per essere stato esso notificato nel 2016 e quindi ben oltre la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 27 novembre 2012, comportava anche l’illegittimità del conseguente accertamento emesso nei suoi confronti, quale socio al 90%;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

che è infondato il primo motivo di ricorso, atteso che, dal contesto delle due sentenze di merito, è da ritenere implicito che i giudici di merito abbiano ritenuto che il pvc e l’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.”, seppure non allegato all’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’odierno ricorrente, sia stato tuttavia in quest’ultimo menzionato e tenuto presente; e, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1130 del 2017), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, pur dopo l’introduzione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, può ritenersi adempiuto “per relationem”, e cioè tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti (nella specie, dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.” e dal pvc, al quale quest’ultimo atto aveva fatto precisi riferimenti); è cioè da ritenere sufficiente che la motivazione dell’avviso di accertamento riproduca i passaggi essenziali e significativi di tali atti e documenti, onde consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa; e, tenuto conto di quanto rappresentato nel loro complesso sia dalla CTP, sia dalla CTR, può fondatamente ritenersi che l’atto impositivo impugnato abbia fatto adeguato richiamo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società anzidetta ed ai riferimenti, in esso contenuti, alle risultanze del pvc emesso nei confronti della società; va pertanto ritenuto che il ricorrente abbia avuto esatta nozione degli elementi essenziali della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti sia nell'”an” che nel “quantum”, con conseguente superfluità della specifica allegazione, all’avviso di accertamento a lui notificato, di quello emesso nei confronti della società, nonchè del pvc, sul quale tale ultimo avviso era fondato;

che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso; invero, all’infondatezza del primo motivo non può che conseguire l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, non potendosi la sentenza impugnata ritenere carente di motivazione sotto il profilo dell’omessa allegazione, all’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.” e del pvc emesso nei confronti di quest’ultima;

che è infondato anche il terzo motivo di ricorso,

concernendo esso la medesima questione già esaminata e confutata in sede di esame del primo motivo di ricorso; la questione è invero sempre la stessa (mancata allegazione all’avviso di accertamento impugnato dell’avviso di accertamento e del pvc emessi nei confronti della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.”, società a ristretta base partecipativa, di cui il ricorrente era socio al 90% ed i cui utili non dichiarati erano stati a lui imputati per l’anzidetta quota partecipativa);

che è infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha sostenuto che, poichè il ricorso proposto innanzi alla CTP di Napoli dall’ex liquidatore della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.” avverso l’avviso di accertamento notificato alla società il 12 agosto 2016 per redditi 2011 era stato dichiarato inammissibile, per essersi la società cancellata dal registro delle imprese il 27 novembre 2012, doveva essere dichiarato inammissibile anche il conseguenziale accertamento emesso nei suoi confronti, quale socio al 90% della citata s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.”, ritenuta società a ristretta base partecipativa ed i cui utili non dichiarati gli erano stati imputati nella proporzione partecipativa anzidetta;

che il ricorrente ha qualificato in modo non condivisibile il collegamento ravvisabile fra l’accertamento degli utili non contabilizzati di una società a ristretta base partecipativa e l’accertamento dei redditi nei confronti dei singoli soci;

che, invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, riferito a società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera normalmente se, a carico della società, sia avvenuto un valido accertamento di ricavi non contabilizzati; e tale ultimo accertamento costituisce il presupposto indefettibile per accertare a carico dei soci la sussistenza di utili extracontabili eventualmente da essi percepiti;

che, in quest’ottica, una sentenza definitiva di accertamento negativo dell’utile extracontabile sociale, emessa in un contezioso fra una società di capitali a ristretta base sociale e l’amministrazione finanziaria, fa stato anche nei confronti del socio, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, che si estende anche ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in essa definita; e solo in detta ipotesi è da ritenere giustificato l’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti del socio, essendone venuto meno il presupposto (cfr. Cass. n. 23899 del 2015; Cass. n. 24793 del 2015);

che quanto sopra presuppone tuttavia che l’annullamento della pretesa fiscale nei confronti della società a ristretta base sociale sia conseguito ad una pronuncia che abbia negato nel merito l’esistenza di utili extrabilancio e non vale in ipotesi, come quella in esame, in cui il ricorso avverso l’atto impositivo emesso nei confronti della società si è concluso con sentenza di inammissibilità, per essersi la società cancellata dal registro delle imprese; in tale ipotesi, mancando un accertamento giudiziale a carico della società circa l’inesistenza di ricavi non contabilizzati, legittimamente l’ufficio può formulare nei confronti del socio un’autonoma pretesa presuntiva, di conseguimento di un maggior reddito di partecipazione; è cioè applicabile il principio, più volte espresso da questa Corte, circa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extrabilancio delle società a ristretta base sociale, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico dei soci (cfr. Cass. n. 25271 del 2014; Cass. n. 16913 del 2020); che, in tale ipotesi, è dunque ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società, presunzione che non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma è costituito dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte dei soci, nonchè dal reciproco controllo che i soci normalmente esercitano fra di loro;

che, d’altra parte, il ricorrente ben avrebbe potuto fornire la prova che i maggiori ricavi ipotizzati a carico della società non avessero formato oggetto di distribuzione in suo favore, ma fossero stati accantonati dalla società, ovvero dalla medesima reinvestiti; e non risulta che il ricorrente abbia fornito prove in tal senso; invero, conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14278 del 2018), l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’odierno ricorrente, quale socio della s.r.l. “COSTRUZIONI GENERALI A.” per redditi provenienti da utili non dichiarati della società anzidetta a ristretta base partecipativa, non può ritenersi separato ed autonomo rispetto all’accertamento svolto nei confronti della società ed è da ritenere legittimamente emesso e motivato pur se esso faccia un mero rinvio per “relationem” ai redditi della società, atteso che i soci, ai sensi dell’art. 2261 c.c., hanno il potere di consultare la documentazione della società; di prendere visione degli atti accertativi emessi nei confronti di quest’ultima e degli eventuali documenti giustificativi in possesso della medesima; di prendere parte attiva agli accertamenti esperiti nei confronti della società, al fine di contrastarli, si che essi, una volta divenuti destinatari di accertamenti emessi nei loro confronti per redditi partecipativi ipotizzati nei loro confronti, quali soci della società anzidetta, non possono dolersi della circostanza che l’accertamento emesso nei confronti della società sia stato dichiarato improcedibile per motivi di rito (nella specie, per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese); in definitiva il ricorrente non può oggi dolersi di non avere adeguatamente svolto in passato il suo ruolo di socio e di non avere tempestivamente azionato i poteri di controllo e di ingerenza a lui attribuiti dalla legge;

che, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dal contribuente e lo condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 10.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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