Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14778 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/07/2016, (ud. 11/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Banca CARIGE s.p.a., Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 34B, presso lo

studio dell’avv. Maurizio Cecconi, dal quale è rappresentato e

difeso, unitamente all’avv. Giorgio Villani, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

ELSAG Datamat s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana

10, presso lo studio dell’avv. Antonio Rizzo, dal quale è

rappresentato e difeso unitamente all’avv. Francesco Munari, per

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/10 della Corte d’appello di Genova, emessa

in data 26 gennaio 2010 e depositata il 10 febbraio 2010, R.G. n.

1094/05;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. ELSAG s.p.a. ha convenuto davanti al Tribunale di Genova la Banca CARIGE – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia chiedendo la sua condanna alla restituzione della somma di 1.731.370.625 Lire, oltre rivalutazione e interessi e risarcimento del danno, ed esponendo che la predetta somma era stata addebitata su uno dei conti correnti aperti da ELSAG presso la CARIGE a seguito di ordine di bonifico all’estero a favore di H.A. domiciliato a (OMISSIS). Su richiesta di ELSAG, in occasione della verifica degli estratti conto, CARIGE inviò copia dell’ordine di bonifico ricevuto via fax che venne contestato da ELSAG come non autentico a causa di una serie di circostanze ritenute decisive ai fini di escludere l’autenticità della provenienza e specificamente del tipo di carta utilizzato, di errori nel testo, del mancato invio di fax a CARIGE nel periodo in questione da parte di ELSAG, della non utilizzazione del c/c cui si riferiva l’ordine di bonifico, della circostanza per cui l’ordine di bonifico avrebbe richiesto la firma da parte di funzionari diversi da quelli che risultavano come sottoscrittori dell’ordine, del disconoscimento delle firme che risultavano apposte in calce all’ordine da parte dei funzionari C. e T., della mancata conferma scritta del fax, normalmente effettuata per prassi da ELSAG. Nonostante tale specifica contestazione la richiesta da parte di ELSAG di riaccreditamento della somma era rimasta senza esito.

2. Si è costituita CARIGE e ha chiesto il rigetto della domanda facendo rilevare che l’ordine di bonifico era stato preceduto da una telefonata che lo preannunciava ed era stato firmato dai sigg.ri C. e T. che, dai verbali assembleari di ELSAG trasmessi abitualmente a CARIGE, risultavano essere i soggetti autorizzati a operare sui conti.

3. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 2 febbraio – 6 maggio 2005, ha accertato la responsabilità di Banca CARIGE per aver disposto il bonifico senza usare l’ordinaria diligenza nella verifica della sua autenticità.

Tribunale ha accertato, conseguentemente, che ELSAG non è tenuta al versamento della somma di cui al bonifico e ha ordinato a CARIGE di effettuare le registrazioni necessarie al fine della restituzione della somma alla società attrice.

4. Con sentenza n. 131/10 la Corte di appello di Genova ha respinto l’appello di Banca CARIGE. 5. Ricorre per cassazione Banca CARIGE che si affida a un articolato motivo di impugnazione illustrato con memoria difensiva.

6. Si difende con controricorso ELSAG DATAMAT s.p.a..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Con il suo motivo di ricorso CARIGE deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e segg., nonchè degli artt. da 1218 a 1229 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa. Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

8. Per quanto riguarda il primo profilo di impugnazione deve ritenersi fondata la eccezione di inammissibilità in quanto la ricorrente non specifica con riguardo a quali passaggi argomentativi della Corte di appello ritiene violate le norme indicate. E’ infatti fuori discussione che la banca sia tenuta a eseguire il pagamento se l’eventuale irregolarità dei requisiti esteriori del titolo non sia rilevabile con l’ordinaria diligenza inerente all’attività bancaria. E’ inoltre indiscusso che, in caso di concorso della colpa della banca e del correntista, la responsabilità per il danno provocato dovrà essere ripartita proporzionalmente fra le parti secondo i principi generali. Tuttavia la Corte di appello confermando la decisione del Tribunale ha ritenuto proprio che la Banca avesse sufficienti elementi per rilevare con la ordinaria diligenza che l’ordine di bonifico non provenisse dalla società correntista o che comunque vi fossero sufficienti elementi per ritenere dubbia tale provenienza con la conseguenza che si sarebbe dovuta attivare per verificare, interpellando la società, l’autenticità dell’ordine di bonifico. I richiami alle norme e alla giurisprudenza ripetutamente prospettati da CARIGE non colgono pertanto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

9. Per quanto riguarda il secondo profilo di impugnazione il ricorso censura la esaustività, logicità e coerenza della motivazione ma senza portare elementi di riscontro alle proprie tesi che non consistano in una sostanziale divergenza di vedute rispetto alla valutazione della Corte di appello e siano invece idonei a rendere incontestabili i vizi motivazionali.

10. A giudizio di questa Corte pertanto deve ritenersi che la Corte di appello abbia portato a sostegno della propria decisione una serie di elementi probatori rilevanti, precisi e concordanti sulla base dei quali ha affermato la responsabilità esclusiva della banca per il pagamento eseguito e ha negato la corresponsabilità della società correntista.

11. In primo luogo la entità del bonifico richiesto e la sua destinazione all’estero avrebbero dovuto indurre la banca a una cautela maggiore dell’ordinaria non potendo qualificarsi l’operazione in questione come una normale richiesta di accreditamento. Le anomalie grafiche e redazionali dei documenti ricevuti via fax, il riferimento a un conto corrente non utilizzato, la sottoscrizione insolita e contrastante con la dicitura del nominativo cui veniva co-attribuito l’ordine di pagamento, avrebbero dovuto accentuare tale cautela. La mancanza di preventivo contatto telefonico da parte della società richiedente e il mancato invio dell’originale dell’ordine di bonifico in sostanziale contrasto con la prassi normalmente seguita per gli ordini di pagamento più rilevanti avrebbero dovuto indurre la banca a contattare la società correntista per verificare l’effettiva provenienza dell’ordine. Nè può ritenersi che la società correntista fosse nelle condizioni di bloccare il pagamento non essendovi alcuna prova che abbia ricevuto la lettera di addebito prima della data in cui la somma venne accreditata in favore del beneficiario bulgaro e tale prova doveva essere fornita dalla banca che ha invece esclusivamente provato di aver spedito immediatamente per posta la “contabile” ma non ha provato la data della ricezione di tale spedizione. Inoltre la banca non ha ottemperato all’ordine di esibizione dell’originale della richiesta di bonifico e ciò non ha reso possibile la verifica del disconoscimento delle sottoscrizioni dei responsabili della ELSAG. Questa sostanzialmente la motivazione della Corte di appello che non appare messa in discussione nè sotto il profilo della completezza, nè sotto quello della logicità e coerenza dalle deduzioni difensive della banca ricorrente.

12. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 15.200, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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