Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14778 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5434/2015 proposto da:

Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante elettivamente

domiciliata in Roma, presso lo studio Vincenzo Alberto Pennisi,

rappresentata e difesa Sergio Accetta;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo

studio dell’avvocato Francesco Consoli Xibilia, rappresentata e

difesa dall’avvocato Antonio Francesco Vitale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1663/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/2/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. Medical, struttura accreditata per l’anno 2008 presso l’ASP Catania per la branca di patologia clinica, ricorre a questa Corte al fine di sentir cassare l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catania, in riforma dell’impugnata ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., pronunciata in primo grado, ha ritenuto legittimo, in applicazione delle disposizioni recate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), il recupero a titolo di sconto tariffario delle maggiori somme erogate dall’ASP a compenso delle prestazioni specialistiche rese dall’accreditata nell’anno 2008.

La Corte distrettuale, ripercorso l’iter giuridico sotteso alla vicenda degli “sconti tariffari” decretati dalla legge finanziaria per il 2007, scrutinata affermativamente sotto il profilo della sua legittimità da Corte Cost. con sentenza n. 94 del 2009, a conforto dell’accolto gravame, ha fatto osservare che “devono reputarsi ormai pienamente efficaci i valori tariffari disposti con il decreto n. 1977/2007 e, quindi anche gli sconti tariffari sanciti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o)… sicchè appare corretto il recupero delle corrispondenti somme (per la mancata applicazione di detti sconti nel 2008) da parte dell’Azienda appellante ed infondata la pretesa creditoria della struttura privata accreditata con il SSN, odierna appellata”.

Il mezzo ora azionato dalla soccombente si vale di cinque motivi di ricorso, cui replica con controricorso e memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.. l’ASP intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso della Medical – alla cui disamina non si frappongono le pregiudiziali opposte dalla controricorrente, il vizio di mescolanza, rendendosi, invero, ravvisabile quando all’interno dello stesso motivo si articolini più profili di censura incompatibili tra loro e, comunque, anche in tal caso, senza effetti preclusivi se la loro formulazione permetta, come qui, di coglierne con chiarezza il distinto contenuto, il che esclude anche il denunciato difetto di specificità – allega con il primo motivo un vizio di omessa pronuncia. Si era infatti chiesto di accertare e dichiarare intervenuto tra le parti un contratto di fornitura, la cui parte tariffaria – disciplinata in conformità alle determinazioni assunte dalla Regione Sicilia con il D.A. 27.2.2008 n. 336, che aveva temporaneamente sospeso gli adeguamenti tariffari in precedenza disposti con DD.AA. 29.8.2007 n. 1745 e 28.9.2007 n. 1977 recettivi dello sconto tariffario di cui alla L. n. 296 del 2206 – non comportava la compromissione degli obiettivi di finanza pubblica, dato che, a fronte del mantenimento del regime tariffario pregresso, era stata prevista un riduzione del numero delle prestazioni erogabili, rendendosi in tal modo inapplicabile nella Regione Sicilia la disciplina statale in ordine alle tariffe massime applicabili, disciplina che peraltro non escludeva il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori. Al contrario la Corte decidente aveva omesso di valutare la domanda principale fondata appunto sul suddetto contratto e sulle norme da esso esplicitamente richiamate, che ove esaminati avrebbero determinato un diverso esito della lite.

2.2. Il motivo è affetto da evidente inammissibilità.

Intanto esso non soddisfa i canoni minimi di ravvisabilità del denunciato errore processuale, essendo largamente noto che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. V-VI, 27/11/2017, n. 28308); e, dunque, anche a tacere dell’inosservanza nella specie dell’onere di autosufficienza gravante sul ricorrente (Cass., Sez. IV, 4/07/2014, n. 15367), esso non è deducibile se anzichè aver ad oggetto una domanda od un eccezione formulata in conclusione specifica, riguardi una mera articolazione interna – quale deve intendersi quella allegata con il motivo – del ragionamento difensivo sviluppato dalla parte in funzione dell’accoglimento della domanda rigettata dal decidente.

2.3. Va da sè, poi, che la Medical non avrebbe neanche interesse a dolersi dell’asserita omissione, poichè, quand’anche fosse sostenibile che il diritto da essa accampato abbia fondamento nel patto negoziale con l’ASP, nondimeno andrebbe notato, da un lato, che la disciplina ex lege ed, in particolare, il meccanismo dello sconto tariffario introdotto in quella sede è la risultante di un bilanciamento a cui il legislatore ha inteso procedere tra le esigenze, di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull’intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo (Corte Cost. sent. 94 del 1990), onde l’imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali sarebbe difficilmente controvertibilie; dall’altro, che nella parabola vissuta dall’istituto nel tormentato teatro siciliano il D.A. 27.2.2008 n. 336 si era indotto a ripristinare il regime tariffario al netto degli sconti solo al fine di recepire gli effetti della sospensiva disposta dal giudice amministrativo dei precedenti DD.AA. 29.8.2007 n. 1745 e 28.9.2007 n. 1977, recettivi come detto dello sconto tariffario ex lege n. 796 del 2006, donde la sua efficacia era condizionata alla definizione del contenzioso riguardo a questi ultimi, di modo che al verificarsi della condizione risolutiva in esso prevista quale conseguenza della reiezione dei ricorsi avverso i predetti DD.AA. e quindi al venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate la temporanea sospensione degli sconti tariffari ha cessato di produrre ogni effetto ed ha ripreso pieno vigore il relativo meccanismo e con esso anche la riserva di ripetizione delle maggiori somme erogate in pendenza della sospensiva pure contenuta nel D.A. 336/2008.

3.1. Il secondo motivo di ricorso – mercè il quale la Medical lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe preso in esame il contratto regolante il rapporto di accreditamento, ancorchè da esso fosse evincibile il sicuro diritto di essa ricorrente, nonchè il D.A. 21.4.2008 n. 912 che si era dato cura di contenere gli effetti delle richiamate sospensive prevedendo una riduzione del numero delle prestazioni erogabili – è come il primo affetto anch’esso da pregiudiziale inammissibilità.

3.2. Intanto, malgrado la rubrica evochi una nullità processuale, il vizio lamentato, di primo acchito, è rappresentativo di un manifesto error in iudicando addebitandosi alla Corte decidente un’erronea valutazione del materiale probatorio introdotto nel giudizio, sicchè esso ricade nel perimetro di azione del vizio motivazione. Ed è agevole, perciò, opporre rispetto alla sua pretesa concludenza – qui non coonestabile neppure sotto il profilo dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante per l’esaustività e la coerenza che assistono il ragionamento decisorio – l’argomento, messo a fuoco nei deliberati di questo Corte sul testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che abbia formato oggetto di discussione tra le parti se il fatto storico nella specie costituito dalla pretesa della ricorrente di sottrarsi agli effetti del meccanismo degli sconti tariffari – sia stato comunque esaminato.

Nè poi può esser taciuto che il motivo promuove una censura del tutto eccentrica rispetto al dictum enunciato dal giudice del grado, che ha motivato l’accoglimento del gravame e, quindi, per converso, l’infondatezza della pretesa ricorrente, appellandosi alla tassatività del disposto normativo risultante dalla L. n. 296 del 2006 e alla piena espansione del meccanismo tariffario degli sconti una volta cessati gli effetti delle sospensive adottate in sede amministrativa.

4.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso – con cui Medical deduce, nell’ordine la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quinquies e della L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 28, perchè la Corte d’Appello avrebbe avallato l’applicazione del regime di sconto, quantunque il rapporto si fosse già concluso e le prestazioni fossero state erogate e pagate in conformità ai tariffari vigenti al momento del contratto; e la violazione ancora del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies, perchè la Corte d’Appello non avrebbe accordato alcun rilievo giuridico al contratto regolante i rapporti tra le parti esaminabili congiuntamente per la comunanza del profilo attinto sono ambedue inammissibili risultando la loro declinazione ancora una volta eccentrica rispetto al tema decisionale sviluppato dal decidente di merito.

Essi insistono e ripropongono all’attenzione del giudizio il tema del contratto che è rimasto invece completamente estraneo al ragionamento decisorio svolto dalla Corte d’Appello avendo questa, come si è visto, ancorato la propria decisione alla ineludibile cogenza del disposto di legge disciplinante il meccanismo degli sconti tariffari, di guisa che, una volta cessati gli effetti delle sospensive disposte in sede amministrativa che ne avevano temporaneamente sospeso l’efficacia, come la Regione si era data premura di recepire adottando il D.A. 336/2008, il predetto meccanismo riprendeva tutto il suo vigore iniziale ed in ossequio alla riserva di ripetizione dei maggior compensi erogati sulla scorta del tariffario precedentemente in vigore del tutto legittimamente l’ASP dava seguito alle richieste di rimborso.

5.1. Il quinto motivo di ricorso – volto a denunciare il vizio di motivazione apparente a mezzo della quale la Corte d’Appello avrebbe provveduto a rigettare la subordinata domanda risarcitoria, in particolare senza operare alcuna descrizione dei fatti lamentati, delle considerazioni giuridiche e delle prove fornite – manca di ogni concreto fondamento.

5.2. Quando si voglia credere che la doglianza sia in qualche misura scrutinabile, dato che il ricorrente accampa una generica malafede in capo all’ente convenuto ed è solo dalla lettura del controricorso che si apprende che la causa petendi della rigettata domanda risarcitoria era la pretesa violazione di un dovere di informazione, il lamentato vizio è, all’atto pratico, del tutto insussistente avendone la Corte d’Appello pronunciato il rigetto con motivazione del tutto congrua ed adeguata a chiarire l’iter del proprio convincimento.

Basta, infatti al riguardo ripeterne le motivazioni (“anche a voler prescindere dalla estrema genericità, sinanche sul piano assertivo, della prospettazione di una tale ipotesi di responsabilità in capo all’ASP, nella fattispecie in esame non appare configurabile alcuna colposa violazione del dovere di informazione, cui secondo buona fede è tenuto ogni contraente, essendosi all’evidenza l’ASP limitata ad agire in esecuzione della complessa, e talora contraddittoria normativa regionale susseguitasi nel tempo nella materia in esame”) onde aver chiara percezione dell’inconsistenza che affligge la doglianza e che ne giustifica perciò il rigetto.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Le spese riflettono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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