Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14778 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 59, presso lo studio dell’avvocato BORDONI GABRIELE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 13/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

0/06/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di F.A.. Ha motivato la decisione ritenendo che l’atto impugnato, avviso di accertamento per imposta di registro, era nullo in quanto l’atto non era motivato. Riteneva poi inconsistente l’accertamento di maggior valore in base al confronto con valori di beni similari per non avere poi l’Ufficio dimostrato il valore di detti beni similari.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituito con controricorso il contribuente.

Deve preliminarmente rilevarsi che la questione dell’omesso esame della questione del tardivo deposito della stima UTE proposta con il controricorso andava proposta con ricorso incidentale.

Il primo motivo del ricorso, con il quale si deduce la sufficienza della motivazione dell’accertamento di maggior valore quando venga enunciato il criterio astratto, è fondato in quanto, come ammette la sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte ha enunciato tale principio, cfr. tra le tante da ultimo Cass. n. 8857/10, ed il riferimento a fabbricati similari costituisce uno dei criteri di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, per la rettifica del valore.

Ma il motivo non è decisivo in quanto il secondo motivo è infondato. Con esso si lamenta che la CTR non ha tenuto conto della prova costituita dalla stima UTE. Infatti l’accertamento, come accertato dalla sentenza impugnata, si fondava sul valore definito di beni similari e non sulla stima UTE. Poichè il predetto atto delimita le questioni proponibili dall’Ufficio, cfr. tra le tante Cass. n. 8165/2007, la prova doveva essere costituita dal riferimento ad atti definiti per immobili similari e non ad una stima diretta.

Non è censurabile la sentenza impugnata che ha rigettato l’appello rilevando la mancanza di dimostrazione del corrispondente valore di immobili simili.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro mille oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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