Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14777 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14777 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 27405-2008 proposto da:
CAPRA

LUIGI

CPRLGU50B10A782P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FOGLIOTTI MARIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2014
11E4

contro

FALLIMENTO MARECHIARO DI VULCANO PAOLO & C SNC nonchè
del SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE VULCANO PAOLO,
in persona del Curatore pro tempore Avv. GIOVANNI

1

Data pubblicazione: 30/06/2014

BRIGNANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
GALOPPI, rappresentati e difesi dall’avvocato PACE
RODOLFO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrentl

D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato MARIO CONTALDI per delega;
udito l’Avvocato SIMONA TORRINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 1496/2007 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 9.9.1997 il Fallimento
Marechiaro di Vulcano Paolo e C. S.n.c. conveniva in giudizio
Capra Luigi deducendo che Vulcano Paolo gli aveva conferito
mandato speciale a vendere alcuni immobili in territorio di

prezzo ed a riscuoterlo. Aggiungeva che il Capra aveva venduto
a Pegorin Luciano ed a Cerrato Bruno, rispettivamente, un
alloggio per il prezzo di 55 milioni e tre alloggi e tre
autorimesse per il prezzo complessivo di L.185 milioni; che non
aveva reso il conto della gestione né rimesso al mandante le
somme liquide percepite; che successivamente il Vulcano era
dichiarato fallito nella qualità di socio illimitatamente
responsabile della società Marechiaro. Ciò premesso, chiedeva
che il Capra venisse condannato a restituire la somma di
L.106.600.000 oltre accessori. Nelle more del giudizio, in cui
si costituiva il Capra resistendo alla domanda, veniva radicato
un procedimento penale a carico del fallito nonché del Capra
per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel cui
ambito il Fallimento si costituiva parte civile per il
risarcimento dei danni. Il convenuto deduceva quindi
l’intervenuta rinuncia al giudizio civile ex art.75 cpp.
All’esito, il Tribunale adito accoglieva le domande del
Fallimento e condannava il Capra a corrispondere a parte
attrice la somma di

e

51.955,56 oltre interessi. Avverso tale

decisione il Capra proponeva appello ed in esito al giudizio,

3

2/1

Nizza Monferrato, con espressa autorizzazione a convenire il

in cui si costituivano il Fallimento e Vulcano Paolo, la Corte
di Appello di Torino con sentenza depositata in data l
ottobre 2007 respingeva l’impugnazione e provvedeva al governo
delle spese. Avverso la detta sentenza il Capra ha quindi
proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unica

doglianza,

deducendo la violazione e la falsa

applicazione degli artt.74 e 75 cpp, il ricorrente ha censurato
la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello, a conferma
della pronuncia di primo grado, respinto l’eccezione di
avvenuta estinzione del giudizio civile per effetto della
costituzione di parte civile del Fallimento nel giudizio penale
motivando nel senso che il Fallimento aveva proposto, nel
giudizio civile ed in quello penale, due azioni diverse, la
prima, restitutoria, di tipo contrattuale, la seconda,
risarcitoria, di tipo extracontrattuale.
Al contrario, le due domande coincidevano sostanzialmente
tendendo ad ottenere l’adempimento del medesimo debito.
La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
Al riguardo, è utile premettere che la costituzione di parte
civile comporta il trasferimento nel processo penale
dell’azione precedentemente proposta in sede civile, a norma
dell’art.75 cpp, con conseguente estinzione del giudizio civile
per rinuncia agli atti, nel solo caso di effettiva coincidenza

4

2//t/

Resistono con controricorso il Fallimento e Vulcano Paolo.

delle azioni per petitum e per causa petendi.

Ora, mentre nel

giudizio civile il Fallimento aveva proposto un’azione di tipo
contrattuale nei confronti di Capra Luigi deducendo che
quest’ultimo, avendo agito come mandatario di Vulcano Paolo
per la compravendita di due unità immobiliari di proprietà del

Vulcano in Nizza Monferrato, non aveva provveduto a versare al
mandante la parte di corrispettivo ricevuta in contanti
nell’ambito di entrambe le cessioni perfezionate, in sede
penale, con la costituzione di parte civile, ha invece proposto
un’azione di natura extracontrattuale, volta ad ottenere il
risarcimento di tutti i danni patiti dalla massa e dai singoli
creditori del fallimento in conseguenza del reato di cui agli
artt.110 cp, 216 e 219 legge fallimentare, ascritto tra altri
al Capra, quale mandatario generale del Vulcano, perché,
insieme con altri, aveva concorso a distrarre in pregiudizio
dei creditori il profitto derivante dalla vendita dell’intero
patrimonio immobiliare della società “Marechiaro” di Vulcano
Paolo.
Ciò posto, merita di essere condivisa la conclusione, cui
perviene la Corte territoriale quando afferma l’assoluta
diversità dell’azione contrattuale svolta dal Fallimento nel
giudizio civile rispetto all’azione extracontrattuale svolta in
sede penale, sia in relazione alla
petitum.

Ed invero, se la

causa

causa petendi

si

petendi

che al

identifica con il

fatto costitutivo della pretesa fatta valere che, in quanto
tale, deve essere inteso sia come il titolo giuridico su cui

5

,A

/(

viene fondato il diritto azionato sia come l’insieme delle
circostanze di fatto che la parte prospetta come fonte ed
origine della propria pretesa; se il petitum, sotto il profilo
sostanziale, va inteso come il bene giuridico, di cui si chiede
la tutela, appare evidente come la causa petendi,

fondata sulla

patrimonio immobiliare della società, ed il

petitum

sostanziale, costituito dal diritto ad ottenere il risarcimento
del danno subito dalla massa dei creditori per la distrazione
del profitto “derivante dalla vendita dell’intero patrimonio
immobiliare della società, comportino con tutta evidenza temi
di indagini e di decisione assolutamente diversi rispetto a
quelli affrontati nel giudizio civile, riguardanti
rispettivamente la violazione degli obblighi del contratto di
mandato, intercorrente tra il Vulcano ed il Capra, ed il
diritto, azionato dal Fallimento, di ottenere il pagamento dei
prezzi di vendita di alcuni immobili, che in violazione degli
obblighi di mandatario il Capra non aveva rimesso al mandante.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalla
censura dedotta, ne consegue che il ricorso per cassazione in
esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto
del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo.

distrazione del profitto derivante dalla vendita dell’intero

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da Capra Luigi. Condanna
il ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento della
Marechiaro & C.Snc nonché di Vulcano Paolo, delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in complessivi C 4.200,00

spese generali, ed

e

200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 9.5.2014

di cui 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA