Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14777 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 19/07/2016, (ud. 11/03/2016, dep. 19/07/2016), n.14777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico

II 10, presso lo studio legale associato S. e Zuardi,

rappresentato e difeso da se’ medesimo e dall’avv. Caterina Zuardi

Scorsone, per procura speciale a margine del ricorso, con

dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo presso il fax 06/68803031 e l’indirizzo

studiolegalescorsonezuardi.gmail.com;

– ricorrente –

nei confronti di:

Banca Unicredit s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via

Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio degli avv.ti Mario

Contaldi e Gianluca Contaldi che la rappresentano e difendono in

virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

Banca Unicredit s.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

S.F., come sopra rappresentato e difeso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 747/2010 della Corte d’appello di Roma emessa

in data 15 gennaio 2010 e depositata il 18 febbraio 2010, R.G. n.

7979/11;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per

l’inammissibilita’ o, in subordine, per il rigetto del ricorso

principale e per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’e aprile 2004, ha condannato Unicredito Italiano s.p.a. a titolo di risarcimento del danno provocato con l’accredito di tre assegni non trasferibili emessi da S.F. a favore di C.S. e senza che la banca avesse controllato l’identita’ della beneficiaria e della persona che aveva negoziato gli assegni.

2. Ha proposto appello Unicredito Italiano s.p.a. contestando la sussistenza di qualsiasi responsabilita’ a suo carico e del danno lamentato e riconosciuto dal Tribunale.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 747/10, ha accolto il gravame della Unicredito Italiano e Unicredit Banca s.p.a. e ha respinto la originaria domanda proposta da S.F..

4. Ricorre per cassazione S.F. affidandosi a sette motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva.

5. Unicredit s.p.a. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in cinque motivi cui S.F. replica con controricorso.

Ritenuto che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla asserita legittimazione della UNICREDIT Banca s.p.a., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 111 e 113 c.p.c. Il ricorrente censura la Corte territoriale per aver ritenuto la legittimazione a impugnare di Unicredit Banca s.p.a. senza che fosse dimostrata la successione a titolo particolare nel rapporto dedotto in giudizio.

7. Il motivo e’ infondato. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso e’ legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa provando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione, laddove il titolo sia di natura pubblica e di contenuto, quindi, accertabile ed esso sia rimasto incontestato (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 17470 del 17 luglio 2013).

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimento all’art. 360, n. 3 e all’art. 112 c.p.c. e alla valutazione delle prove acquisite in atti con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui e’ incontroverso che l’accreditamento degli assegni, sul conto corrente di tale Stefano Drudi, sia stato effettuato su richiesta della beneficiaria degli assegni C.S.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha ignorato i numerosi riscontri documentali e le dichiarazioni della C. che smentiscono radicalmente questo assunto.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio con riferimento all’art. 2697 c.c., art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 115 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale ha violato le disposizioni in oggetto laddove ha ritenuto che incombesse all’emittente degli assegni non trasferibili di provare la non identita’ fra beneficiario e negoziatore degli assegni e ribadisce comunque di aver fornito una ampia prova di tale non corrispondenza.

10. Con il quarto motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha reso una motivazione meritevole di censure in sede di giudizio di legittimita’ laddove ha ritenuto, invocando un imprecisato dovere di tutela dell’interesse protetto dalla legge, di poter prescindere dal tenore letterale del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, e di derogare al necessario rilievo della fondatezza della domanda conseguente alla perdita della provvista per fatto contrario al disposto della predetta disposizione normativa posto in essere dalla banca.

11. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43 e all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente, ricollegandosi al precedente motivo, lamenta che la Corte di appello non abbia applicato la norma in questione che impone alla banca, che ha pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, di rispondere del pagamento, indipendentemente dalla sussistenza di colpa o dolo e nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse le regole che presidiano la circolazione e l’incasso degli assegni sono dettate. Cio’ nonostante una consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia.

12. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in ordine alla individuazione del thema decidendum con riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sugli altri profili di contestazione. In particolare fa riferimento alla dedotta violazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 86 e L. 5 luglio 1991, n. 197, art. 2, e rileva come nel caso in cui un assegno circolare non trasferibile non sia mai pervenuto nella materiale disponibilita’ del beneficiario, nessuna azione competa al beneficiario nei confronti della banca essendo indispensabile per l’esperimento delle azioni cartolari non solo la documentazione del titolo ma anche la sua materiale consegna da parte del richiedente, mentre sussiste la legittimazione dell’indicato richiedente a proporre azione risarcitoria, nei confronti della banca, tendente a far valere la responsabilita’ extracontrattuale, trattandosi di azione erga omnes, per violazione della clausola di intrasferibilita’ e dell’obbligo di non pagare il titolo a persona diversa dall’intestatario fondato sulla natura pubblica del servizio di pagamento degli assegni circolari, che non rappresenta un mero servizio di cassa svolto in favore dei clienti e nell’esclusivo interesse di questi (Cass. civ. n. 1641/1996).

13. Con il settimo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e all’art. 345 c.p.c.. Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha omesso di valutare la maggior parte delle censure di fatto e diritto sollevate e ha ignorato l’eccezione di inammissibilita’ ex art. 345 c.p.c. relativamente alle richieste della controparte non formulate in primo grado.

14. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 115e 116 c.p.c.; insufficiente o contraddittoria pronuncia. La ricorrente incidentale ritiene che l’avv. S. abbia proposto sostanzialmente una domanda altrui senza prospettare alcun interesse proprio che possa legittimare la proposizione di una azione di ripetizione.

15. I predetti motivi di ricorso principale e incidentale possono essere esaminati congiuntamente dato che essi appaiono connessi sia dal punto di vista fattuale che giuridico.

16. A giudizio di questa Corte la sentenza impugnata non ha valutato la controversia al suo esame tenendo conto della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui “la responsabilita’ della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43 (legge assegni), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si’ che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformita’ alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso (Cass. civ., Sezioni. unite, n. 14712 del 26 giugno 2007, Cass. civ., 3 sezione, n. 7618 del 30 marzo 2010 e n. 10534 del 22 maggio 2015).

17. Se, da un lato, l’applicazione della citata giurisprudenza consente di escludere la fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale, per altro verso, rende fondata la deduzione del ricorrente di contrarieta’ della decisione impugnata all’art. 43 della legge assegni. Cio’ in quanto il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 2, (legge assegni) – nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento – disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 cod. civ.). Ne consegue che, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non e’ liberata dall’originaria obbligazione finche’ non paghi al prenditore esattamente individuato, e cio’ a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione ex lege (Cass. civ. sezione 3 n. 18183 del 25 agosto 2014). L’applicazione della giurisprudenza sin qui citata consente di ritenere che la sentenza debba essere riformata perche’, da un lato, afferma, apoditticamente e senza aver riscontrato le deduzioni difensive e le allegazioni documentali dell’odierno ricorrente, che e’ incontroversa la circostanza dell’accredito degli assegni da parte della C. e in tal modo rende non riscontrabile l’elemento essenziale dell’effettivo pagamento in favore del beneficiario. Per altro verso perche’ da’ una interpretazione della cd. clausola di non trasferibilita’ che rende precaria la funzione cui la norma dell’art. 43 della legge assegni e’ finalizzata e cioe’ proprio quella di impedire che l’assegno pervenga nella disponibilita’ di soggetti diversi dal prenditore. In tale prospettiva sia l’affermazione della Corte di appello circa la non riferibilita’ alla banca dell’onere probatorio di dimostrare la identita’ fra beneficiario e negoziatore del titolo, sia quella relativa alla irrilevanza delle ulteriori vicende del titolo, inclusa quella della identita’ del soggetto titolare del conto corrente su cui abbia luogo l’accredito, non appaiono, almeno astrattamente, condivisibili. Va pertanto rimessa alla Corte di appello la valutazione circa la puntuale verifica da parte della banca del pagamento degli assegni non trasferibili secondo le modalita’ indicate dall’art. 43 della legge assegni e alla luce della citata giurisprudenza di legittimita’.

18. Per quanto riguarda gli ulteriori motivi del ricorso incidentale si rileva l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilita’ sollevate dal ricorrente principale alla stregua della giurisprudenza secondo cui l’interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva sorge a seguito dell’impugnazione proposta dalla controparte, sicche’ e’ ammessa, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., anche quando per la parte nei cui confronti e’ proposta l’impugnazione principale sia gia’ scaduto il termine, a condizione che risulti osservato il termine previsto per la costituzione della parte resistente nel giudizio d’impugnazione (Cass. civ., sezione 1, n. 16366 del 17 luglio 2014). Ugualmente deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilita’ relativa al difetto di procura dato che con essa viene conferita agli avvocati Mario e Gianluca Contaldi ogni potere previsto dalla legge in relazione al ricorso proposto mentre, per altro verso, la procura indica precisamente in base a quale atto notarile sono stati conferiti i poteri di rappresentanza della Unicredit s.p.a. al dott. P.V..

19. Per le ragioni sin qui esposte i motivi del ricorso principale successivi al primo vanno accolti con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione. Va invece respinto il primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbiti i successivi.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale accoglie gli altri motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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