Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14777 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6237-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, 2010 CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MAFFEI ROSA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 785/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/11/2006 R.G.N. 353/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12.10 – 2.11.2006 la Corte d’Appello di Milano, rigettando l’appello proposto dall’Inps nei confronti di T. D., confermò la sentenza di prime cure che aveva riconosciuto il diritto dell’assicurato alla rettifica dell’estratto contributivo, con l’accredito dei relativi contributi, per il periodo dai 13.1.1982 al 31.12.1982.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che la denuncia del lavoratore, presentata in data 11.9.1995, era stata idonea al mantenimento del termine decennale di prescrizione e, parimenti, della sospensione triennale dei termini di prescrizione di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

L’intimato T.D. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), osservando che, essendo intervenuta dopo l’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, la denuncia del lavoratore non poteva condurre al perdurare del regime legale della prescrizione dettato dalla L. n. 638 del 1983.

Giova ricordare che la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 sanciscono testualmente:

“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9, si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.

La questione all’esame verte sull’applicabilità di quest’ultima disposizione in ipotesi di denuncia del lavoratore presentata all’Inps fra il momento dell’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 (17.8.1995) e il successivo 31 dicembre.

2. Deve anzitutto osservarsi che la denuncia del lavoratore non può essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione ai sensi della disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, in quanto titolare del diritto al versamento dei contributi è soltanto l’Ente previdenziale, con la conseguenza che gli atti idonei ad interrompere il corso della relativa prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., sono soltanto quelli che provengano dal titolare del diritto stesso;

ed invero gli atti interruttivi e le procedure di recupero, per risultare idonei a produrre gli effetti di conservazione del termine decennale e della sospensione triennale, debbono essere compiuti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dallo stesso ente previdenziale, che è titolare di quei crediti contributivi, nei confronti del datore di lavoro, che è gravato dalla obbligazione corrispondente (cfr, Cass., SU, nn. 5784/2008; 6173/2008; nonchè, ex plurimis, Cass., n. 73/2009).

Con la conseguenza che alla suddetta denuncia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non possono essere attribuiti gli effetti di conservazione della sospensione prevista dal D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, che la ricordata previsione di cui alla L. n. 335 del 1995, predetto art. 3, comma 10, ultima parte, ricollega invece espressamente agli atti interruttivi compiuti e alle procedure in corso.

3. A ciò deve aggiungersi, pur nella decisività del rilievo che precede, che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, anche gli atti interruttivi posti in essere nel periodo 17 agosto – 31 dicembre 1995, pur perpetuando il termine di prescrizione decennale, non valgono però al mantenimento della sospensione triennale, atteso che per tale sospensione è disposta l’inoperatività dalla data di entrata in vigore della legge, salvo il caso in cui, prima di tale data, giusta la surricordata previsione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, ultima parte, fossero stati compiuti atti interruttivi o vi fossero procedure di recupero in corso; ed invero l’espressione adoperata dall’ultima parte del predetto comma 10 (“atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”) fa indubbiamente riferimento ad atti e procedure compiuti prima della entrata in vigore della legge, diversamente da quelli per i quali, nella prima parte del medesimo comma, è usata invece la formula “nel rispetto della normativa preesistente” (cfr, Cass., SU, n. 5784/2008; Cass., nn. 46/2004; 73/2009).

4. Deve quindi ritenersi la fondatezza del motivo, con conseguente accoglimento del ricorso che sul medesimo si fonda e cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, rilevando che, esclusa la perdurante operatività della sospensione triennale, i contributi afferenti al periodo dal 12.1.1982 al 31.12.1982 risultano prescritti. La controversia va pertanto decisa con la reiezione della domanda proposta dall’odierno intimato.

Il difforme esito dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese per l’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da T. D.; spese dell’intero processo compensate.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA