Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14776 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8659-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., LOVICAR S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 857/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/03/2006 R.G.N. 478/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.10.2005 – 10.3.2006 la Corte d’Appello di Catania, pronunciando sul gravame proposto dall’Inps nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione promosso da C.D., in parziale accoglimento dell’opposizione ridusse la ordinanza opposta, stabilendo la sanzione nella somma di Euro 600,00.

A fondamento del decisum, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne la parziale prescrizione del credito contributivo azionato, sul rilievo che il termine di prescrizione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, rimane decennale soltanto nell’ipotesi in cui l’atto interruttivo sia stato posto in essere prima del 17.8.1995 (data di entrata in vigore della suddetta legge), sicchè, a tal fine, non assumeva rilievo il verbale di accertamento (sottoscritto dalla C.) del 30.10.1995.

Avverso l’anzidetta sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Gli intimati C.D. e Lovicar srl non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. osservando che: il ricorso in opposizione era stato proposto dalla C. in proprio e quale legale rappresentante della Lovicar srl, la decisione di prime cure era stata presa nei confronti di entrambi gli opponenti e, parimenti, nei confronti di entrambi i predetti era stato proposto il gravame;

purtuttavia la sentenza impugnata risultava essere stata emessa soltanto nei confronti della C., nessuna indicazione essendo riportata nel provvedimento all’appellata Lovicar srl.

Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), deducendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che gli atti interruttivi validi al fine del mantenimento del termine di prescrizione decennale fossero solo quelli compiuti anteriormente al 17.8.1995 e non già anche quelli che, come nella specie, erano stati posti in essere nel periodo compreso tra il 17.8.1995 e il 31.12.1995. 2. In ordine al primo motivo deve osservarsi che, nella giurisprudenza di legittimità, si sono confrontati sul tema orientamenti ermeneutici non univoci.

Un orientamento ritiene infatti la sussistenza della nullità della sentenza laddove l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti determini una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8242/2003) Secondo un diverso orientamento è stata invece ritenuta l’insussistenza della nullità laddove l’individuazione della parte pretermessa o inesattamente indicata sia possibile anche sulla base dagli atti e provvedimenti comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo, ancorchè non richiamati nella sentenza impugnata (cfr, Cass., n. 9077/2001).

In base ad un terzo orientamento, per così dire intermedio, è stato ritenuto che l’indicazione della parte nella sentenza possa essere anche non nominativa, bensì presente per relationem, cioè per avere la sentenza indicato un atto od un provvedimento il cui contenuto consenta di individuare la parte non indicata dalla sentenza (cfr, Cass., nn. 17957/2007; 6020/2000; nonchè, sostanzialmente, Cass., n. 4796/2006).

Dovendo farsi applicazione dei principi sulle nullità e, in particolare, di quello secondo cui la nullità non sussiste, qualora, nel caso di mancanza di prescrizione espressa della nullità, l’atto si presenti carente dei requisiti necessari al raggiungimento del suo scopo e, tuttavia, nonostante tale carenza, abbia comunque raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., commi 2 e 3), il terzo degli indicati orientamenti appare più convincente, dovendo ritenersi che lo scopo proprio della indicazione espressa delle parti possa “… ritenersi raggiunto allorquando la sentenza contenga espressioni che, pur senza nominare la parte o le parti e, quindi, senza indicarla o indicarle nominatim, consentano di individuarle come soggetti cui si riferisce la statuizione in quanto ad essi si riferisca un atto o provvedimento del processo che, invece, la sentenza nomini espressamente o a cui parametri la posizione della parte. In tal caso, infatti, l’atto sentenza, pur mancando del requisito formale della indicazione della parte, è comunque idoneo a soddisfare lo scopo di quella indicazione, perchè attraverso l’esame dell’atto processuale cui la sentenza si è riferita o direttamente o correlandovi la posizione della parte (nei senso suindicato) si può senza dubbio pervenire alla individuazione di quali siano stati i soggetti tra i quali la sentenza è stata pronunciata” (così, Cass., n. 17957/2007, cit., in motivazione).

Applicando tale principio alla presente fattispecie (e atteso che questa Corte può procedere all’esame diretto degli atti processuali, essendo stato dedotto un error in procedendo) è agevole rilevare come, pur non essendo reperibili il ricorso in opposizione e la memoria di costituzione della C. in secondo grado, la sentenza impugnata faccia espresso riferimento alla costituzione in primo grado dell’Inps (la cui memoria difensiva era stata proposta nei confronti della C. anche quale legale rappresentante della Lovicar), alla sentenza di prime cure (emanata anche nei confronti della Lovicar srl) e al ricorso in appello dell’Inps (proposto anche nei confronti della predetta Società).

Deve quindi convenirsi che la sentenza impugnata, pur non nominando espressamente la Lovicar srl, sia stata pronunciata anche nei confronti di quest’ultima. Il motivo all’esame va pertanto disatteso.

3. Quanto al secondo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando in sede di risoluzione di conflitto, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della Legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’Inps nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali – tenuto conto dell’intento del legislatore di realizzare un “effetto annuncio” idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti – valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l’atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione (cfr, Cass., SU, n. 5784/2008).

Non ravvisando il Collegio ragione alcuna per discostarsi da tale orientamento ermeneutico ed avendo la Corte territoriale pronunciato in difformità dal medesimo, il motivo all’esame deve ritenersi fondato.

4. Per l’effetto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi al suddetto principio di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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