Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14775 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14775 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 20505-2008 proposto da:
DANI GIOACCHINO DNAGCH31C20A315Y,

GUERCI ELVIRA

GRCLVR38A66C749A, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato
CAMPANELLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
i.

– ricorrenti –

.2014
A
932

contro

REIMMOBILIARE SPA ;
– intimata nonchè contro

1

Data pubblicazione: 30/06/2014

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (gia’ UNICREDIT
CREDIT MANAGEMENT SERVICE SRL, gia’ CAPITALIA SERVICE
JV SRL) 02659940239, in persona del Sig. GIUSEPPE
MANTINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO
MIRABELLO, 18, presso lo studio dell’avvocato

QUINTARELLI ALFONSO, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio
DARIA ZAPPONE in ROMA del 22/10/2009 rep. n. 2482;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1176/2007 del TRIBUNALE di
TIVOLI, depositata il 24/07/2008 R.G.N. 3682/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato MARINA FLOCCO per delega non
scritta;
udito l’Avvocato ALFONSO QUINTARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
.1

l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.

y)
2

R.G. 20505 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Un immobile di proprietà di Dani Gioacchino e Guerci Elvira veniva sottoposto a tre

28.9.2006 con vendita affidata al notaio; avverso il provvedimento di aggiudicazione i
ricorrenti proponevano tre distinte opposizioni agli atti esecutivi, due delle quali
venivano respinte mentre una terza veniva accolta.
Con l’opposizione al provvedimento di aggiudicazione gli esecutati contestavano che gli
immobili fossero stati venduti dal notaio partendo da un prezzo base d’asta ribassato di
un quinto rispetto al prezzo base, avendo erroneamente ritenuto che ci fosse stata un
precedente asta deserta, mentre in precedenza l’esecuzione era stata sospesa e per questo
motivo non si era tenuto il precedente esperimento di vendita; inoltre contestavano che
il bene fosse stato svenduto all’aggiudicatario, sulla base di una stima non corrispondente
al suo valore legale. Il giudice rigettava l’opposizione, rilevando che effettivamente la
vendita fosse stata sospesa in un primo momento e che pertanto il notaio, quando aveva
effettuato l’esperimento di vendita, non sarebbe stato legittimato ad effettuare un
ulteriore ribasso del prezzo non essendoci stata un’asta deserta; rilevava però che nessun
pregiudizio avessero in concreto risentito i debitori, essendo stato aggiudicato il bene ad
un valore ben superiore a quello di base, sia comprensivo del ribasso che non.
Darti Gioacchino e Guerci Elvira propongono ricorso per cassazione articolato in due
.

motivi avverso la sentenza n. 1176 del 2007 del 24.7.2007 del Tribunale di Tivoli, mai
notificata.
Unicredit s.p.a., già Capitalia s.p.a. ha depositato soltanto la procura e partecipato alla
discussione orale.
I ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

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distinte procedure esecutive immobiliari e venduto all’incanto in tre lotti in data

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l’illegittimità della sentenza, per
violazione e falsa applicazione degli artt. 591 e 591 bis c.p.c. essendo il giudice stato ben
consapevole della violazione consumata dal notaio delegato al compimento delle
operazioni di vendita prima dell’aggiudicazione (avendo riconosciuto in sentenza che il

presupposto che il precedente esperimento di vendita fosse andato deserto) e ciò non di
meno avendo rigettato l’opposizione procedendo ad una valutazione degli interessi
coinvolti non consentita in quella sede.
Sottopongono pertanto alla Corte il seguente quesito di diritto : ” Dica la Corte adita se
nella fatti.specie vi sia stata violazione degli artt. 591 e 591 bis c.p.c. in ragione della palese illegittimità
della procedura di aggiudicazione e se si possa riconoscere al giudice dell’opposkione un potere
discrqionale di sanatoria delle irregolarità procedurali”.
Il motivo è infondato.
Effettivamente è stato commesso un errore da parte del notaio delegato allo svolgimento
delle operazioni di vendita (a fronte del quale è discusso se lo strumento di
impugnazione fosse l’opposizione agli atti esecutivi e non piuttosto il semplice reclamo
al giudice dell’esecuzione), il quale ha ribassato il prezzo base d’asta, ritenendo
erroneamente che il precedente esperimento fosse andato deserto, mentre esso non si
era tenuto avendo in quel momento il giudice dell’esecuzione sospeso la procedura
esecutiva.
Tuttavia, la valutazione del giudice dell’opposizione, che pur avendo constatato
l’irregolarità della procedura non ha accolto l’opposizione, non si discosta
dall’orientamento di questa Corte di legittimità, in base al quale non è sufficiente la mera
violazione delle disposizioni che disciplinano le modalità dell’incanto per condurre
all’accoglimento dell’opposizione, se non viene dedotto e se non viene dimostrato che la
violazione abbia comportato la lesione dell’interesse protetto del debitore, di ricavare
dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo detta violazione impedito ulteriori e più
convenienti offerte di acquisto (v. Cass. n. 3950 del 2006).
4

notaio avesse illegittimamente ribassato di un quinto il prezzo base d’asta, sull’erroneo

Nel caso di specie, deve ritenersi che correttamente il giudice adito abbia rigettato
l’opposizione a fronte del fatto che, pur partendo da un prezzo base illegittimamente
ribassato di un quinto, l’asta si sia poi svolta con numerosi rilanci, pervenendo ad un
prezzo di aggiudicazione ben superiore non solo al prezzo base ribassato ma anche al
prezzo originario ( il prezzo base aveva già subito due ribassi, un legittimo a fronte di un

del resto ad una massima di esperienza richiamabile o ad una legge economica di
comprovata regolarità l’affermazione dei ricorrenti in base alla quale maggiore è il prezzo
base d’asta, maggiore è il risultato finale ottenibile.
I ricorrenti lamentano poi all’interno del medesimo motivo di ricorso che con la
sentenza che definiva la opposizione agli atti esecutivi il giudice abbia revocato la
sospensione disposta a suo tempo dal g.e., in spregio al principio secondo il quale il
giudice dell’opposizione non può revocare il provvedimento di sospensione adottato dal
giudice dell’esecuzione in sede cautelare, potendo solo quest’ultimo provvedere alla sua
revoca in seguito alla riassunzione della procedura esecutiva su impulso dei soggetti a
ciò aventi interesse.
Chiedono quindi alla Corte se la circostanza che il giudice dell’opposizione abbia
revocato con sentenza l’ordinanza di sospensione adottata dal giudice dell’esecuzione
costituisca nullità del procedimento e della sentenza impugnata.
Il motivo non merita accoglimento.
La previsione espressa della revoca del provvedimento di sospensione, contenuta nel
dispositivo della sentenza emessa dal giudice dell’opposizione, è una mera irregolarità in
quanto tale pronuncia è in effetti estranea all’oggetto della causa ma non integra una
spoliazione del relativo potere in capo al giudice dell’esecuzione, ovvero non priva il
giudice dell’esecuzione del potere di disporre in merito quando il creditore
presumibilmente gli chiederà, rigettata l’opposizione, di portare a termine il
procedimento con l’emissione del decreto di trasferimento.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l’illegittimità della sentenza
impugnata per violazione degli artt. 586 e 501 c.p.c. ovvero per non aver tenuto conto
del fatto che l’aggiudicazione del bene sia avvenuta ad un prezzo vile, molto inferiore al
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primo tentativo di vendita deserto ed il secondo erroneamente disposto). Non risponde

sul reale valore di mercato, pur avendolo i ricorrenti rilevato in sede di opposizione,
avendo essi chiesto anche la rinnovazione della cm, e pur potendo il g.e. sospendere la
vendita in caso di prezzo ingiusto anche dopo l’aggiudicazione.
I ricorrenti chiedono quindi alla Corte se costituisca nel caso di specie violazione dell’art.
586 c.p.c. l’omessa pronuncia da parte del giudice sulla richiesta delle opponenti di
effettuare una nuova stima dell’immobile oggetto di esecuzione.

diritto, relativo alla dedotta violazione dell’art. 510 c.p.c. , ed in particolare chiedono se
costituisca violazione dell’art. 510 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla richiesta dell’opponente
di effettuare una nuova stima dell’immobile tenuto conto che una stima aggiornata
avrebbe comportato un maggior ricavo dalla vendita forzata, atto a consentire un pieno
soddisfacimento dei creditori, procedente ed intervenuto, e da consentire ai debitori
opponenti di ottenere la restituzione del residuo.
Il motivo è infondato.
Il potere del giudice dell’esecuzione di disporre la rinnovazione della c.t.u., se troppo
risalente e palesemente inadeguata a rispecchiare il valore effettivo del bene sottoposto a
vendita forzata rientra – come del resto riconoscono gli stessi ricorrenti a pag. 9 — tra i
poteri discrezionali del giudice dell’esecuzione, il cui esercizio, o mancato esercizio non
sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge (v. Cass. n. 6272 del 2003).
Anche il potere del giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione anche dopo il
compimento delle operazioni di vendita, se ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente
inferiore al prezzo giusto, è un potere discrezionale del giudice dell’esecuzione non
sindacabile per violazione di legge, e inoltre questa censura è di certo una censura nuova,
che non è stata oggetto della precedente opposizione agli atti esecutivi, per il solo fatto
che l’opposizione ha avuto ad oggetto le modalità di vendita da parte del notaio
culminate con l’aggiudicazione, mentre qui si pretende di sindacare il mancato esercizio
di un potere da parte del giudice dell’esecuzione che si colloca in una fase (quella dopo
l’aggiudicazione e prima del trasferimento) cronologicamente successiva rispetto a quella
presa in considerazione con l’opposizione agli atti esecutivi.
Il ricorso va quindi rigettato.
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I ricorrenti specificano il secondo motivo di ricorso proponendo un secondo quesito di

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di lite sostenute dalla

oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 10 aprile 2014

Il 9rnsigif ere estensore

Il Presidente

controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per spese

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