Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14775 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31204-2006 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI SANDRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERARDI RUGGERO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 809/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/08/2006 R.G.N. 344/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato SANDRA GRAZIANI per delega BERARDI RUGGERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello (principale) del Ministero della difesa contro la decisione del Tribunale di La Spezia n. 544 del 17.9.2004, che lo aveva condannato a pagare a M.M. le differenze tra la retribuzione di dirigente (ex primo dirigente) e quella di impiegato di (OMISSIS) qualifica, con la relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto e di quiescenza, oltre la rivalutazione monetaria o gli interessi legali se di importo maggiore; accoglie l’appello incidentale del M., riconoscendogli il diritto alle differenze retributiva con decorrenza 1 luglio 1998. La Corte di appello di Genova così giustifica la decisione: a) risultava comprovato lo svolgimento di mansioni dirigenziali; b) ai fini di una domanda diretta unicamente al pagamento delle differenze retributive nei limiti devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevava soltanto lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, anche in contrasto con disposizioni normative; c) le differenze retributive spettavano per tutto il periodo per il quale era state chieste, stante l’efficacia retroattiva del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15.

Il ricorso del Ministero si articola in tre motivi; resiste M. M. con controricorso, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 36 Cost., art. 2126 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 52 perchè il trattamento economico del dipendente deve ritenersi determinato esclusivamente dalla qualifica di appartenenza. La tesi è sostenuta con le seguenti argomentazioni: a) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico correlato allo svolgimento di mansioni superiori alla qualifica; b) questa disciplina è stata definita soltanto con l’attuazione dei criteri previsti dal contratto collettivo integrativo per l’applicazione del nuovo ordinamento professionale, in epoca posteriore al fatto dedotto come costitutivo del diritto azionato. Viene quindi formulato il quesito se il diritto del pubblico dipendente ad essere compensato per le mansioni superiori svolte sia subordinato alla specifica previsione della contrattazione collettiva relativa all’attuazione del nuovo ordinamento professionale.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e dell’art. 24 CCNL comparto Ministeri 1998-2001, perchè, nei caso di specie, non si verteva nell’ambito dello svolgimento di mansioni inerenti alla qualifica superiore dell’area di appartenenza ((OMISSIS) qualifica), ma di compiti inerenti alla diversa carriera dirigenziale, ipotesi per la quale le fonti di disciplina non prevedono la possibilità di corrispondere il relativo trattamento economico. Il quesito di diritto che conclude il motivo è, quindi, nel senso che la controversia impone di stabilire se le previsioni circa la retribuibilità delle mansioni superiori siano applicabili all’ipotesi, non regolata, dello svolgimento di mansioni dirigenziali, non immediatamente superiori a quelle corrispondenti alla qualifica posseduta.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prelim. al c.c. in relazione al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, e D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto di credito azionato dal M. a decorrere dal 1 luglio 1998 e non dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 1998, alle cui disposizioni non poteva essere attribuita efficacia retroattiva. In questi termini è formulato il relativo quesito di diritto. La Corte, rilevato che non forma oggetto di contestazione l’accertamento di fatto secondo cui il M., inquadrato nella (OMISSIS) qualifica funzionale, aveva svolto mansioni proprie di qualifica dirigenziale, esamina unitariamente i tre motivi di ricorso perchè tutte le censure mosse alla sentenza impugnata attengono, con le diverse argomentazioni sopra riferite, al tema del diritto del dipendente ad essere retribuito per le mansioni superiori espletate di fatto.

La giurisprudenza della Corte ha già scrutinato la questione con riguardo alla disposizione ora recata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15), con specifico riferimento alla previsione del comma 5 (“Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore …”).

E’ stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 ultimo periodo disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all’intero periodo transitorio (Cass. 4 febbraio 2008, n. 2611; 5 ottobre 2007, n. 20899; 17 aprile 2007, n. 9130; 4 agosto 2004, n. 14944; 8 gennaio 2004, n. 91). In mancanza di ragioni nuove e diverse, opera il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (così Cass., sez. un., 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994).

L’interpretazione secondo cui il divieto di erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto svolte è stato eliminato con efficacia retroattiva, costituisce, del resto, adempimento dell’obbligo del giudice di risolvere le incertezze di lettura delle leggi adottando, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella, anche caratterizzata da minore fedeltà alla formulazione letterale, che rende la disposizione conforme a Costituzione (secondo il monito ripetutamente rivolto alla giurisdizione dal giudice delle leggi:

vedi, tra le numerose decisioni costituzionali: n. 198 del 2003, n. 316 del 2001, n. 113 del 2000, n. 277 del 2000).

La giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, ha ripetutamente affermata l’applicabilità, anche nel pubblico impiego e nel lavoro pubblico in generale, dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale anche alla qualità del lavoro prestato (Corte cost.

sentenze nn. 57 del 1989, 296 del 1990, 101 del 1995; ordinanze nn. 408 del 1990, 337 del 1993, 347 del 1996). Pertanto, si deve ritenere che intenzione del legislatore sia stata di rimuovere, con la disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali.

Al principio enunciato consegue che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge – D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, – e pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell’assegnazione delle mansioni e alle previsioni dei contratti collettivi.

Non hanno, perciò, fondamento, le tesi, specificamente sostenute con il primo ed il secondo motivo di ricorso: lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, o anche l’impossibilità giuridica che un dipendente inquadrato nelle qualifiche funzionali o nelle aree svolga mansioni proprie della qualifica dirigenziale, e la nullità della relativa assegnazione, non possono essere di ostacolo alla retribuibilità della particolare qualità del lavoro prestato di fatto (vedi Cass. 19 aprile 2007, n. 9328; Cass, sez. un., 11 dicembre 2007, n. 25837;

Cass. 3 febbraio 2009, n. 4367; 11 giugno 2009, n. 13597); neppure sarebbe conforme a Costituzione interpretare la legge nel senso che subordina il diritto alla retribuibilità delle mansioni superiori all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 37,00 e i secondi in 3.000,00 (tremila/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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