Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14775 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14775

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13443/2015 proposto da:

P.M., C.F. (OMISSIS), P.D. C.F. (OMISSIS),

(già socie della cessata DMP MOLLY S.R.L. in liquidazione)

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROMOLO FREDDI, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

S.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CAMPOLUNGHI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO GAETANI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 673/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/11/2014 R.G.N. 15/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO CORVASCE; udito l’Avvocato ROBERTO

GAETANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona, adita da S.C., ha riformato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimato all’appellante il 4 luglio 2009 dalla s.r.l. DMP Molly.

2. La Corte territoriale ha premesso che nel corso del giudizio di primo grado la società era stata cancellata dal registro delle imprese e che l’appello era stato proposto nei confronti della stessa oltre che delle socie P.M. e P.D., quest’ultima citata in giudizio anche nella sua qualità di liquidatore. Ha ritenuto inammissibili gli appelli proposti nei confronti del soggetto ormai estinto e del liquidatore e ha rilevato, quanto a quest’ultimo, che la eventuale responsabilità derivata dalla violazione degli obblighi previsti dall’art. 2491 c.c., dà luogo non ad un fenomeno successorio, bensì a un’autonoma azione risarcitoria, che costituisce domanda nuova se proposta nel giudizio originariamente intentato nei confronti della società.

3. In relazione alla posizione delle socie, la Corte territoriale ha richiamato ampi stralci della motivazione di Cass. Sez. U. n. 6070/2013 e ha evidenziato che la riscossione di somme residuate alla liquidazione non è condizione per il verificarsi della successione nel rapporto, che si determina in ogni caso, fermo restando, però, il diritto del socio di opporre come limite della sua responsabilità quanto ricevuto all’esito della fase liquidatoria, limite che può eventualmente incidere sul requisito dell’interesse ad agire, ma non su quello della legittimazione passiva.

5. Quanto alla legittimità del recesso la Corte ha ritenuto non condivisibile la sentenza di primo grado, perchè il licenziamento era stato pacificamente intimato prima che fosse decorso un anno dal matrimonio della S. e il datore di lavoro non aveva provato la cessazione dell’attività, non essendo a tal fine sufficiente la mancanza di commesse che non si traduce, normalmente, nella immediata chiusura della azienda. Ha, pertanto, dichiarato inefficace il licenziamento e accertato il diritto dell’appellante a percepire le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto maturati fino al 12 gennaio 2010, ma ha respinto la domanda di condanna delle socie al pagamento di dette somme, essendo alla stessa ostativa la assenza di distribuzione di beni all’esito della liquidazione. Infine la Corte ha posto a carico di P.D. e M. le spese di entrambi i gradi di giudizio, in quanto le socie erano succedute nel rapporto facente capo alla società cancellata e avevano comune interesse.

6. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso P.M. e D. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. S.C. ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2462-2495 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”. Richiamano i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte per sostenere che, qualora sia in discussione la legittimità del licenziamento, anche le spese giudiziali costituiscono un’obbligazione connessa all’attività e all’iniziativa della società, per cui il socio ne può rispondere solo qualora abbia ricevuto somme all’esito della liquidazione. Aggiungono che la sentenza impugnata non ha chiarito quale fosse il comune interesse che giustificava la condanna alle spese, pronunciata sebbene la domanda di condanna proposta nei confronti delle socie fosse stata respinta. Deducono, infine, che la Corte avrebbe dovuto “semmai valutare ai fini della sussistenza del requisito dell’interesse ad agire, l’utilità per la ricorrente di far valere le proprie ragioni nei confronti delle socie a limitata responsabilità”.

2. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti nonchè la “violazione della L. n. 7 del 1963, art. 1, comma 3, ora D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 35, dell’art. 41 Cost.”. Sostengono, in sintesi, le ricorrenti che il ramo di attività cui era addetta la S., ossia quello della preparazione del prodotto, era già cessato alla data di intimazione del licenziamento, in quanto erano venute meno tutte le commesse, sicchè la prosecuzione aveva interessato solo il controllo di qualità dei prodotti finiti e il settore amministrativo. La cessazione della attività produttiva era stata provata attraverso la produzione documentale e le dichiarazioni dei testi escussi, ma non era stata considerata dalla Corte territoriale, pur trattandosi di fatto decisivo per il giudizio discusso dalle parti. Rilevano, infine, che la presunzione che il licenziamento della lavoratrice sia stato disposto a causa del matrimonio non ha carattere assoluto e può essere vinta dalla prova, data nella fattispecie, della cessazione del ramo di attività.

3. Il ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente richiamato a fondamento del decisum il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nell’interpretare l’art. 2495 c.c., come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, hanno ricondotto al fenomeno successorio il trasferimento in capo ai soci dei rapporti giuridici non definiti facenti capo alla società cancellata e, quanto ai limiti della responsabilità patrimoniale, hanno evidenziato che il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso, con la conseguenza che il socio è sempre legittimato passivamente rispetto alle azioni intentate nei confronti della società cancellata, ferma restando la possibilità di opporre al creditore che lo abbia evocato in giudizio il limite previsto dal secondo comma della norma sopra richiamata. Hanno precisato le Sezioni Unite che ” il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò sì rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo” (Cass. Sez. U. 12.3.2013 n. 6070).

3.1. Dai principi enunciati discende che qualora, come nella fattispecie, sia in discussione la legittimità del licenziamento intimato dalla società cancellata, l’assenza di un residuo della liquidazione se, da un lato, impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, dall’altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità o dell’inefficacia del recesso, che va resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure sui generis. Rispetto a detta azione, inoltre, sussiste il persistente interesse ad agire del lavoratore, perchè, come già osservato da questa Corte, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi del fallimento, la pronuncia di accertamento della illegittimità del licenziamento produce effetti che trascendono quelli meramente patrimoniali da far valere nei confronti dell’imprenditore fallito (o della disciolta società), posto che la identificazione del momento a partire dal quale opera l’effetto estintivo del rapporto, incide anche sugli aspetti previdenziali, nonchè sulla individuazione del dies a quo a partire dal quale maturano l’indennità di disoccupazione o di mobilità e l’iscrizione nelle relative liste (Cass. 27.2.2004 n. 4051).

3.2. La sentenza impugnata, quindi, è corretta nella parte in cui ha fatto discendere dall’assenza di residui di liquidazione la giuridica impossibilità a emettere una pronuncia di condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dalla S., ritenendo, però, persistente l’interesse all’accertamento della illegittimità del recesso, effettuato nel contraddittorio con i successori a titolo universale (sulla natura della successione si rimanda alla motivazione della richiamata sentenza delle Sez. U.).

Rispetto a detta domanda questi ultimi sono risultati soccombenti, sicchè il capo della decisione relativo al regolamento delle spese di lite resiste alle censure mosse con il primo motivo di ricorso.

La condanna alle spese, infatti, è una conseguenza legale della soccombenza e ha il suo fondamento nella esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento del suo diritto, diritto che la controparte ingiustamente non ha riconosciuto, provocando la necessità del processo.

Il soggetto che subentri nel processo quale successore della parte originaria e risulti soccombente è, quindi, tenuto al pagamento in forza del principio sancito dall’art. 91 c.p.c. e detta obbligazione si estende per il successore a titolo universale anche alle fasi processuali antecedenti alla successione, non essendo applicabili in tal caso i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla successione a titolo particolare nel diritto controverso (sul punto si rimanda fra le più recenti a Cass. 27.1.2014 n. 1633).

Si deve, poi, escludere che il socio possa opporre il limite della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2495 c.c., poichè la fattispecie non è assimilabile all’accettazione con beneficio d’inventario, per la quale il legislatore ha dettato la norma speciale di cui all’art. 94 c.p.c., norma che, in quanto eccezione rispetto alla regola generale secondo cui le spese gravano sulla parte in base al principio della soccombenza, non può essere estesa a ipotesi dalla stessa non espressamente contemplate.

4. Parimenti infondato è il secondo motivo perchè la sentenza impugnata è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la presunzione di nullità del licenziamento per causa di matrimonio, in quanto intimato nel periodo sospetto, ammette la possibilità della prova contraria nelle sole tassative ipotesi di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 35, comma 5, che non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (fra le più recenti Cass. 19.9.2016 n. 18325).

Per vincere la presunzione di legge, pertanto, il datore di lavoro è tenuto a provare la cessazione della attività, che nella fattispecie la Corte territoriale, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha escluso rilevando: che la liquidazione della società era stata deliberata dopo sei mesi dall’intimato licenziamento; che gli altri dipendenti erano stati licenziati in epoca successiva; che la perdita delle commesse (unico dato emerso all’esito dell’istruttoria) non si traduce nella immediata cessazione dell’attività produttiva perchè anzi comporta la prosecuzione sino all’evasione degli ordini in precedenza ricevuti.

Il ricorso, poi, è infondato nella parte in cui sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto equiparare alla cessazione dell’attività quella del ramo di azienda o del reparto al quale era addetta la lavoratrice.

La giurisprudenza di questa Corte non ha dato risposte univoche in merito alla questione che qui viene in rilievo (si rimanda alla motivazione di Cass. 31.7.2013 n. 18363 che si è occupata dell’interpretazione del D.Lgs. n. 151 del 2001) e, comunque, anche la tesi più vicina a quella sostenuta dalle ricorrenti ha subordinato la invocata estensione del concetto di “cessazione dell’attività” alla ricorrenza dell’autonomia funzionale del ramo o del reparto al quale la dipendente era addetta e all’assolvimento dell’onere della prova, gravante sul datore di lavoro, del rispetto dell’obbligo di repechage (Cass. 21.12.2004 n. 23684).

Poichè il ricorso tace su dette ulteriori condizioni, in nessun caso il motivo potrebbe trovare accoglimento.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell’Avv. Roberto Gaetani, procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalle ricorrenti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Roberto Gaetani, procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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