Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14775 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MARCIANA MARINA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13 presso

lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LOVISETTI MAURIZIO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EDILTIRRENO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66 presso lo studio

dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BELLI CONTARINI EDOARDO, GIULIANI FRANCESCO,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il resistente l’Avvocato BELLI CANTARINI EDOARDO, che si

riporta;

udito per il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che non si oppone alla Relazione.

Fatto

OSSERVA

Il Comune di Marciana Marina propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze – sez. Distaccata di Livorno, n. 28/14/2006, depositata il 23.11.2006 e non notificata, con la quale quel giudice, accogliendo l’appello della s.n.c. Ediltirreno avverso sentenza della C.T.P. di Livorno, ha annullato l’avviso di accertamento emesso da quell’Ente per la rettifica, a seguito della modifica della rendita catastale operata dall’Agenzia del Territorio di Livorno con comunicazione del 10.12.2002, dell’ ICI dovuta per l’anno 2000 per un immobile adibito ad attività alberghiera.

Deduce il ricorrente: 1) ex art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla realizzazione di variazioni permanenti del fabbricato, tali da influire sull’ammontare della sua rendita catastale e legittimare l’accertamento d’ufficio dell’imposta dovuta; 2) ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e della L. n. 384/2000 art. 74, per aver il giudice di merito ritenuto inapplicabile nel caso di specie l’art. 5 cit. essendo l’immobile già dotato di rendita e niente affatto variato nella sua consistenza così da giustificare il ricorso a rendite di immobili similari, e quindi deciso la controversia sulla base dell’irretroattività della nuova rendita, in virtù di quanto asseritamente previsto dall’art. 74 cit.

La società intimata si difende con controricorso e successiva memoria aggiunta deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza di entrambi i motivi articolati.

Per la decisione del ricorso è stata fissata udienza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c..

Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati, risulta manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, infatti, risulta aver escluso l’applicabilità dell’art. 5, comma 4, ma meglio sarebbe dire del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, assumendo, in termini assolutamente apodittici, che: “non erano state effettuate variazioni di consistenza dell’immobile tali da far ritenere necessario ricorrere alle rendite di immobili similari”, senza alcun approfondimento argomentativo idoneo al controllo della ratio decidendi, e senza alcuna analisi critica dei contenuti della nota dell’Agenzia del Territorio allegata all’avviso di accertamento, e soprattutto della sentenza di primo grado, che, secondo quanto riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, aveva in precedenza accertato che: “le planimetrie prodotte in sede di accampionamento risultavano de tutto diverse dallo stato effettivo del bene”; e ciò tra l’altro dopo aver con quanto meno equivoca, se non contraddittoria affermazione, rilevato che: “Dagli atti di causa si evince che la nuova attribuzione di rendita che ha giustificato l’avviso di accertamento è scaturita da una nuova valutazione operata dall’Agenzia del Territorio dell’accatastamento del condono del 1985 effettuato dalla dante causa dell’appellante su segnalazione del Comune che si era accorto della difformità”, dando in tal modo atto delle difformità rilevabili tra lo stato dei luoghi e le risultanze dell’accatastamento (sui limiti del vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità v. per tutte Cass. 1756/06 e 890/06).

La decisività della circostanza innanzi indicata, contrariamente a quanto tenacemente sostenuto dalla difesa della contribuente, emerge dal fatto che l’eventuale esito positivo della verifica da farsi relativamente all’attuazione delle predette variazioni permanenti dell’immobile, e della quale il giudice è tenuto a dar conto con adeguata motivazione, quale che sia il momento nel quale le variazioni stesse siano intervenute (in quanto concordemente riconosciute comunque come antecedenti all’acquisto del fabbricato da parte della controricorrente), comporterebbe la legittimità dell’accertamento del Comune D.Lgs. n. 504 del 992, ex art. 11, comma 2 e l’utilizzabilità a tal fine, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, della rendita definitivamente attribuita all’immobile dall’Agenzia del territorio nel dicembre 2002, anche per le annualità suscettibili ancora di accertamento e liquidazione.

Ciò in conformità a quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sent N. 3160 del 9.2.2011, affermandosi che: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”, e concludendosi espressamente e testualmente al riguardo nel senso che: ” Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, la determinazione della base imponibile ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa”.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che accerterà la circostanza di fatto specificata fornendo al riguardo adeguata motivazione, decidendo quindi la controversia, in caso di esito positivo della verifica, alla stregua del principio di diritto innanzi pure precisato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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