Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14774 del 19/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19941/2011 proposto da:

F.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 106, presso lo studio dell’avvocato ALI’ ABUKAR HAYO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO IACHINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI LA PECCERELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/05/2011 R.G.N. 626/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato IACHINI GIACOMO;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda proposta da F.M. con ricorso del 27 luglio 2006, avente ad oggetto il ripristino della rendita per malattia professionale costituita il 10/11/1986 e soppressa dall’Inali il 19/1/1989. Il rigetto è stato motivato dalla intervenuta prescrizione ai sensi del T.U. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 1.

2. La sentenza è stata appellata dal F. sul presupposto dellinapplicabilità alla domanda di impugnativa della soppressione della rendita, – disposta su iniziativa dell’Istituto, con provvedimento a lui mai comunicato e di cui era venuto casualmente a conoscenza solo nel 2005, – del termine di prescrizione previsto dalla norma citata solo per la costituzione della rendita medesima.

3. Con sentenza depositata in data 16 maggio 2011 la Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione ma ha posto a base della sua decisione una ratio decidendi diversa da quella indicata dal Tribunale: ha Infatti condiviso il rilievo dell’appellante circa l’inapplicabilità del T.U. n. 1124 del 1965, art. 112, all’ipotesi in esame e ha preso atto dell’impossibilità per l’Istituto di esibire la documentazione attestante l’adempimento dell’onere di comunicazione previsto dall’art. 104 del T.U. citato, necessaria per il decorso del termine di sessanta giorni per l’impugnazione. Ha tuttavia affermato che il notevole lasso di tempo trascorso tra la soppressione della rendita e l’iniziativa giudiziaria, le risultanze delle annotazioni computerizzate del Servizio casellario centrale infortuni dell’INAIL, unite al mancato pagamento della rendita e all’inerzia dell’interessato, deponevano nel senso che l’incombente fosse stato effettivamente adempiuto in un momento anteriore a quello della cessazione del pagamento. Ha poi aggiunto che, anche a voler qualificare la domanda come richiesta di revisione, come poteva indurre a ritenere il richiamo al quindicennio previsto nell’art. 137 del T.U. cit., si era verificata la decadenza prevista dalla norma da ultimo citata, essendo decorsi oltre quindici anni dalla data di maturazione del diritto ed essendo stata la relativa domanda proposta oltre un anno dopo la scadenza del detto termine.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza il F.. L’Inali resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il F. denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., art. 111 Cost., art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 156 c.p.c., comma 2: assume che erroneamente la Corte ha ritenuto provata la comunicazione della soppressione della rendita laddove il fatto opposto, ossia l’assenza di comunicazione, era stato dedotto senza contestazioni come fatto costitutivo della sua domanda. Il motivo è infondato. Dalla stessa trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione della memoria difensiva dell’Inali nel giudizio di primo grado – il cui esame diretto è peraltro consentito a questa Corte essendo stato dedotto un error in procedendo, riguardante la corretta interpretazione dell’atto di parte al fine di Individuare l’esistenza di una valida contestazione e, dunque, di delimitare il thema probandum, non emerge un’assenza di contestazione da parte dell’Inail sul fatto del mancato invio della comunicazione al lavoratore della cessazione della rendita, ma vi è solo l’allegazione della impossibilità di provare documentalmente tale circostanza, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra la cessazione della provvidenza (1/1/1989) e la prima richiesta del lavoratore (risalente al settembre 2005) e della prassi di inviare al macero dopo un certo tempo I fascicoli degli assicurati. Si tratta di una situazione affatto diversa, inerendo alla prova documentale della circostanza fattuale, prova che invece il giudice del merito ha ritenuto raggiunta aliunde attraverso un ragionamento presuntivo. E che non sia ravvisabile una “non contestazione” sul fatto oggettivo dell’assenza di comunicazione della rendita è facilmente evincibile dall’ultimo periodo della memoria difensiva dell’Inail trascritta in ricorso, in cui, solo in via subordinata (“in ogni caso, anche a voler ritenere, secondo l’ipotesi avanzata dal ricorrente, che nessun provvedimento è mai stato dallo stesso ricevuto…”), si è eccepita l’intervenuta prescrizione.

2. Il secondo motivo è invece incentrato sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso, costituito dall’omessa comunicazione della soppressione della rendita, nonchè sulla violazione dell’art. 2727 c.c., art. 2729 c.c., comma 1; art. 111 Cost., comma 6, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 116 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 416 c.p.c., comma 3. Si lamenta, in sintesi, l’erroneità della pronuncia nella parte in cui la Corte ha ritenuto di dover desumere dal mancato pagamento della rendita, dalle risultanze del casellario centrale degli infortuni e dalla stessa inerzia dell’assicurato l’avvenuta comunicazione o comunque la conoscenza del provvedimento di soppressione.

2.1. Anche questo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha con un ragionamento congruo e insindacabile In questa sede, siccome privo di errori logici e giuridici, ritenuta raggiunta la prova della comunicazione del provvedimento di soppressione della rendita in un momento anteriore alla cessazione del pagamento: in particolare ha dato risalto alle annotazioni computerizzate del Servizio Casellario Centrale Infortuni, all’incontestata eliminazione del pagamento della rendita e all’altrettanto incontestata inerzia dell’interessato, protrattasi per oltre un quindicennio. Nel motivo in esame il ricorrente svaluta ciascun. di queste circostanze, ritenendo in sostanza che tanto la registrazione della eliminazione della rendita nel servizio informatico quanto il mancato pagamento non possono costituire prova della regolarità dell’Intera procedura e quindi anche dell’avvenuta comunicazione all’interessato del provvedimento di soppressione o revisione; e che, inoltre, non era configurabile alcuna sua inerzia, avendo egli dedotto nel ricorso di primo grado di essersi recato più volte presso la sede locale dell’istituto per avere chiarimenti, senza che tale circostanza di fatto fosse mai stata contestata dell’INAIL. 2.2. In questo ragionamento è evidente una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi fattuali presi in esame dalla Corte territoriale, in contrasto con le regole che devono presidiare il ragionamento presuntivo e che la Corte ha Invece rispettato, individuando dapprima i singoli elementi e la loro gravità e precisione e procedendo poi ad una loro valutazione complessiva, per concludere circa la loro concordanza e idoneità, nella loro combinazione, a fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 13 ottobre 2005, n. 19894). In realtà la censura contiene una critica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello e alla valutazione da essi espressa in ordine alla “gravità, precisione e concordanza”dei fatti indicati.

2.3. Il motivo, sotto questo profilo, esula totalmente dalla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e non è idoneo neppure ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la censura si risolve in una valutazione alternativa del materiale probatorio, in assenza di specifiche deduzioni che valgano ad evidenziare l’irrazionalità delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata e la decisività del vizio motivazionale denunciato. Va, infatti, ribadito ll principio che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (Cass., ord., 8 gennaio 2015, n. 101; Cass., 3394 del 11/02/2011; Cass. 2 aprile 2009, n. 8023; Cass 21 ottobre 2003, n. 15737).

2.4. A ciò deve aggiungersi che, al di là del dato della formale comunicazione, deve presumersi che il provvedimento di soppressione, quantunque non comunicato, fosse legittimo sotto il profilo formale e, in ogni caso, conoscibile dall’interessato il quale usando l’ordinaria diligenza, che deve improntare i rapporti tra il privato la pubblica amministrazione, avrebbe potuto e dovuto conoscerlo attraverso un accesso formale all’istituto assicuratore, non apparendo suffidente ad escludere l’inerzia l’assai generica deduzione del ricorrente di essersi più volte recato presso gli uffici dell’Inali per avere spiegazioni del mancato pagamento.

3. Il terzo motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 137 c.p.c., comma 4, del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 104 e 101 e art. 2935 c.c..

Il ricorrente assume che, posto che non vi è prova della comunicazione del provvedimento di soppressione, l’Istituto assicuratore deve subirne le conseguenze ai sensi dell’art. 2697 c.c. e delle norme del T.U. citato, con l’ulteriore conseguenza che la prescrizione non può iniziare a decorrere e che sussiste il suo diritto alla rendita dell’11%, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado a partire dal 1/1/1989, e alla relativa capitalizzazione alla scadenza del quindicennio.

4. Il quarto motivo è invece fondato sull’invalidità e nullità della sentenza per la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., art. 111 Cost., comma 1, art. 156 c.p.c., comma 2: si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la decadenza ex art. 137 T.U. del diritto della parte di chiedere la revisione oltre la scadenza dei quindicesimo anno, laddove la domanda principale del ricorrente aveva ad oggetto la mancata opposizione alla soppressione della rendita, impeditagli dall’omessa comunicazione del provvedimento dl soppressione e tale domanda non era stata esaminata dalla Corte territoriale.

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 137, comma 4 e artt. 104 e 101. Si ribadisce quanto già sostenuto nel quarto motivo, nel senso che non vi era questione di decadenza, trattandosi di un procedimento di revisione attiva iniziato dall’Istituto entro i termini di decadenza e nel quale procedimento l’assicurato si può inserire mediante opposizione rivolta al conseguimento dell’aumento della rendita per aggravamento, senza necessità di una domanda autonoma di revisione passiva.

6. Questi ultimi tre motivi si affrontano congiuntamente, per l’evidente connessione che li lega. Essi sono infondati.

6.1. Va ricordato che il giudizio in esame non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di soppressione o di revisione, bensì l’accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’attitudine al lavoro. L’intero sistema dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all’esigenza dl adeguare, per quanto possibile, la prestazione alla effettiva misura della riduzione dell’attitudine al lavoro, ed il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, avendo gli atti dell’Istituto assicuratore natura meramente ricognitiva e di adempimento di una obbligazione “ex lege”. Ne consegue che, nel caso in cui l’Istituto assicuratore assuma l’iniziativa della revisione di una rendita, l’assicurato può inserirsi nel relativo procedimento al fine di ottenere, non solo il mantenimento della rendita nella misura originaria, ma anche il conseguimento dell’aumento della rendita stessa per aggravamento, senza che sia necessaria un’autonoma domanda amministrativa: ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l’oggetto del giudizio verte sull’accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’attitudine al lavoro, senza che sia consentito ancorare l’adeguamento della rendita ad una presunta volontà vincolativa espressa dalle parti (Cass. 30 luglio 2002, n. 11.297; Cass., ord. 27 dicembre 2011, n. 28954).

6.2. Alla luce di questi principi, emerge l’inconferenza dei motivi di ricorso prospettati dal F., il quale appunta le sue censure sulla impossibilità oggettiva del decorso del termine di prescrizione e di decadenza, in mancanza di una rituale comunicazione del provvedimento di soppressione, da cui soltanto possono decorrere i relativi termini. In altri termini, sostiene che la mancata comunicazione del provvedimento gli consenta di far valere senza alcun limite temporale il suo diritto al mantenimento della rendita.

6.3. Ma l’equivoco in cui la parte incorre è duplice, nel senso che, per un verso, omette di considerare che, secondo la Corte territoriale, vi è stata comunicazione del provvedimento di sospensione, quanto meno a far tempo dal giorno del mancato pagamento della rendita; per altro verso, trascura che il giudizio contro il provvedimento di soppressione o di revisione non ha natura impugnatoria, giacchè come si è rilevato l’oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento dell’esistenza del diritto dell’assicurato alla prestazione.

6.4. Non si tratta quindi di stabilire se decorra o meno, nel caso di specie, il termine entro cui proporre impugnazione avverso il provvedimento di soppressione della rendita, quanto piuttosto di verificare se sussistevano i presupposti per il suo ripristino. Correttamente pertanto la Corte territoriale ha equiparato la posizione del ricorrente a quella dell’assicurato nel giudizio di revisione e, quindi, coerentemente, ha ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto dall’art. 137 T.U. cit., a far tempo dal giorno di maturazione del diritto, in conformità con Il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui per maturazione dei diritto deve intendersi la data In cui è venuto in essere il diritto alla rendita (Cass., 14 agosto 2004, n. 15872; Cass., 13 dicembre 2005, n. 27425).

6.5. Ed anche a voler seguire il ragionamento dell’assicurato, secondo cui la sua domanda è diretta ad opporsi alla soppressione della rendita secondo le modalità previste dall’art. 104 del T.U. – a norma del quale l’assicurato che non riconosca fondati i motivi per i quali l’Istituto ritiene di non essere obbligato a liquidare l’indennità ha diritto di opporvisi, comunicando all’istituto i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, – essa sarebbe comunque inaccoglibile essendo stata proposta oltre il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 112 T.U., dovendosi nella fattispecie in esame, caratterizzata dalla mancata attivazione di un procedimento amministrativo, individuare il dies a quo della prescrizione nel giorno del mancato pagamento della prestazione, quale momento in cui, secondo il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, l’interessato ha avuto cognizione piena e certa del provvedimento negativo dell’Istituto assicurativo e a partire dal quale poteva convenire quest’ultimo avanti l’Autorità giudiziaria (cfr. Cass., 13 giugno 1973, n. 1710).

7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Poichè la parte ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a tre volte all’Importo previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, in conformità a quanto dispone l’art. 152 disp. att. c.p.c., perchè si possa usufruire dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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