Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14774 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30575-2006 proposto da:

G.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MOLICA GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 12 OPPURE N. 19, presso lo studio dell’avvocato BALDUCCI

PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIZZUTO FRANCESCO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13 90/2 006 della SEZ DISTACCATA DI TAR di

CATANIA, depositata il 07/09/2006 R.G.N. 2116/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato CONTARINO ANTONIO per delega PIZZUTO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con il ricorso alla Corte di cassazione, articolato in unico motivo, G.G. impugna la sentenza n. 1390/2006 del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sezione staccata di Catania con la quale è stata rigettata la pretesa rivolta all’annullamento della nota n. 330/2004 del Sindaco del Comune di (OMISSIS), relativa al mancato espletamento del concorso pubblico indetto per copertura di un posto di vice-segretario comunale.

Resiste il Comune con controricorso ed eccepisce, tra l’altro, la non ammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il ricorrente, in particolare, deduce con la memoria la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia n. 993/2009, di riforma, in accoglimento dell’appello, della sentenza del TAR impugnata per cassazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso non è ammissibile.

Parte ricorrente, con le considerazioni svolte nell’unico motivo di ricorso, sostiene che, avendo il TAR escluso l’illegittimità dell’atto di sospensione – revoca del concorso sulla base della ritenuta inapplicabilità di una disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni-autonomie locali (in quanto sostituita dalle disposizioni di un successivo contratto), ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 che consente il ricorso immediato alla Corte di cassazione per la risoluzione di questioni concernente l’interpretazione, la validità o l’efficacia di clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale che ha emesso la pronuncia e dal fatto che lo stesso organo non si sia uniformato all’obbligo di decidere la sola questione pregiudiziale, ma abbia deciso anche il merito della controversia.

Ma l’inammissibilità del ricorso discende, a prescindere da ogni altra considerazione, direttamente dall’organizzazione del sistema di tutela giurisdizionale dei cittadini disegnato dalla Costituzione.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 102 Cost., comma 1). L’ordinamento giudiziario (E.D. 30 gennaio 1941, n. 12) comprende la Corte di cassazione tra i giudici ordinari (art. 1) con le funzioni di organo supremo della giustizia di cui all’art. 65 e la competenza di cui all’art. 360 c.p.c. e art. 111 Cost..

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (art. 103 Cost.).

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica (art. 125 Cost.). La L. 6 dicembre 1971, n. 1034 – Istituzione dei tribunali amministrativi regionali – regola le impugnazioni contro le decisioni dei Tar (in particolare, art. 28 ss., per la Regione Sicilia, art. 40). L’art. 111 Cost., comma 8, ammette il ricorso in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Pertanto, la competenza della Corte di cassazione sulle decisioni degli organi facenti parte del complesso organizzatorio Tar – Consiglio di Stato (ovvero Tar-Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia) è limitata alle impugnazioni contro le decisioni emesse in unico grado o in appello dal Consiglio di Stato e organi equiparati per i soli motivi inerente alla giurisdizione.

In questo quadro istituzionale, l’interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 avrebbero per destinatari anche i giudici amministrativi di primo grado, contro le cui decisioni sarebbe proponibile il ricorso per cassazione di cui comma 3, si porrebbe in insanabile contrasto con la garanzia di indipendenza garantita dalla Costituzione agli organi di giurisdizione amministrativa.

Il rilievo è sufficiente per escludere qualsiasi possibilità di condivisione della tesi interpretativa proposta.

L’inammissibilità originaria del ricorso toglie ogni rilevanza alla sopravvenuta causa di inammissibilità costituita dall’avvenuta riforma del provvedimento impugnato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo. Si rileva al riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria dal ricorrente, il controricorso è ammissibile perchè consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario in data 21.12.2006 (ricorso notificato il 2.11.2006), come risulta dal timbro apposto dall’Ufficio a margine dell’atto. Trova, infatti, applicazione il principio di diritto secondo il quale, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, la notifica di un atto processuale, che deve essere compiuta entro un termine perentorio, si intende perfezionata, dal lato del notificante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario (vedi, tra le numerose decisioni conformi, Cass. 13 gennaio 2010, n. 359).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 22,00 i secondi in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA