Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14774 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6532/2015 proposto da:

EUI LIMITED C.F. (OMISSIS), persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso

lo studio dell’avvocato EMILIANO PELLEGRINO, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIANLUCA SPOLVERATO, GIANNI BARILLARI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO LEONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA

DIPATRIZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6207/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/09/2014 r.g.n. 3501/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione o cessazione

materia del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6207, depositata il 3 settembre 2014, rigettava l’appello principale proposto da EUI Limited, Rappresentanza per l’Italia, nei confronti di M.R., e l’appello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti della società, entrambi proposti avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 2287/2012.

2. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda proposta dal M. e aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 21 settembre 2010, con condanna della datrice di lavoro alla reintegra e al risarcimento del danno, liquidato in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, oltre accessori e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre EUI Limited, società di intermediazione assicurativa, prospettando tre motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso il lavoratore.

5. In prossimità dell’udienza pubblica la società EUI Limited ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., dando atto che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo che prevedeva la rinuncia al ricorso, come da verbale di conciliazione in sede sindacale dell’11 febbraio 2016 che allegava.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione in sede sindacale prodotto in copia, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della parte datoriale, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la totale definizione della controversia in esame.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

2. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato la sussistenza di tale interesse (Cass., S.U., n. 25278 del 2006; ex multis, Cass., n. 24956 del 2014).

3. Le spese vanno compensate in conformità alle pattuizioni intervenute al riguardo. La natura della pronuncia rende inapplicabile la sanzione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la contesa e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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