Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14773 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14773 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA
sul ricorso 20027-2008 proposto da:
BRANCALEONE MARIO PASQUALE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI CIOLLO FRANCESCO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

BANCA CRED COOP ANAGNI SCARL 00088800602, in persona
del dott. ing. CATALDO CATALDI, presidente del C.d.A.
legale rappresentante della Banca, considerata

1

Data pubblicazione: 30/06/2014

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SABLONE STEFANO, unitamente
all’avvocato MAGGIORE ROBERTO giusta procura a
margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 182/2007 del TRIBUNALE DI
LATINA SEDE DISTACCATA DI TERRACINA, depositata il
22/08/2007 R.G.N. 829/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

– controricorrente

R.G. 20027 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mario Pasquale un precetto per il pagamento dell’importo portato dal decreto ingiuntivo
n.79\94, emesso nei confronti del debitore principale Coop. Monte delle Fate e dei suoi
fideiussori, notificato al Brancaleone il 29.2.1994, opposto inizialmente dal Brancaleone
che poi però non si costituiva in giudizio e munito di formula esecutiva il 7.6.1994.
Il Brancaleone proponeva opposizione a precetto eccependo l’intervenuta prescrizione
decennale del credito portato dal decreto ingiuntivo, che veniva rigettata dal Tribunale di
Latina, sezione distaccata di Terracina con sentenza n. 182 del 2007.
Brancaleone Mario Pasquale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, notificata il 20.6.2008, nei confronti
della banca Cooperativa di Anagni s.c. a ni. , articolato in due motivi.
Resiste la banca con controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Brancaleone si duole del difetto di motivazione in
. ordine all’eccezione di intervenuta prescrizione decennale del credito sollevata
dall’opponente : egli aveva sostenuto in sede di opposizione a precetto di non aver dato
alcun incarico all’avv. Mosa dei proporre per lui opposizione a decreto ingiuntivo, e che
quindi l’esecutività del decreto fosse maturata non in data 7.6.1994, con l’apposizione
della formula esecutiva, ma già in precedenza, col decorso del termine per proporre
opposizione, e che pertanto il termine di prescrizione fosse già decorso al momento della
notifica dell’atto di precetto, effettuata oltre dieci anni dopo l’esecutività del decreto
3

La Banca Cooperativa di Anagni s.c. a r.l. , in data 4.12.2004, notificava a Brancaleone

ingiuntivo. Sostiene che il giudice di merito abbia rigettato la sua domanda senza
confutare le sue argomentazioni.
Il motivo è inammissibile

prima ancora che infondato (non sussistendo un obbligo di

specifica confutazione di ogni argomentazione delle parti.).
In particolare, il ricorrente sostiene di aver opposto il precetto deducendo a fondamento
dell’opposizione che il decreto sarebbe passato in giudicato già prima dell’apposizione

proporre opposizione. Egli non indica però in quale atto sarebbero contenute queste
conclusioni, né quando sia stato prodotto, né dove, né le riproduce, e neppure esse sono
riportate o si possono evincere dalla sentenza — che comunque non costituisce uno
strumento mediante il quale si possano integrare le carenze del ricorso.
Il contenuto del motivo contrasta con le prescrizioni contenute nell’art. 366, primo comma, n. 6
c.p.c.. In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal
d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere 1′ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale
il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di
cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare,
soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si
trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che
il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia
stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è
prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela
opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il
caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il
fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di
merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di
documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo
l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa
individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Sez. U, Ordinanza n.
7161 del 2510312010).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge, ex art. 360, primo

comma, n. 3 c.p.c. ( e richiama come norma violata l’art. 112 c.p.c.) per aver il giudice a
4

della formula esecutiva, non avendo egli conferito alcun mandato all’avvocato per

I

..

quo ritenuto che la prescrizione decorresse dal decreto di esecutività (7.6.1994), e che la
prescrizione fosse stata poi interrotta dalla notifica di una raccomandata, in data
8.4.2004, ad altri coobbligati solidali, senza considerare che nel caso di specie erano state
prestate più fideiussioni autonome verso uno stesso debito, rispetto alle quali non era
applicabile la disciplina delle obbligazioni solidali, e senza considerare (profilo
completamente autonomo) che la banca creditrice si era insinuata al passivo del

carico di due degli altri fideiussori.
Anche questo secondo motivo è inammissibile.
Pur non volendo fermarsi alle imprecisioni formali, consistenti nel non richiamare
esattamente le norme che si assume siano state violate, con esso il ricorrente tenta di
introdurre in causa due diverse questioni, l’una di diritto, l’altra di fatto, mai in
precedenza proposte nel corso del giudizio di merito.
Non risulta infatti che il Brancaleone, nel corso della opposizione a precetto, abbia mai
sostenuto la tesi della natura autonoma e non solidale della posizione da lui assunta in
quanto fideiussore del debitore principale Coop. Monte delle Fate allo scopo di
escludere che la notifica della raccomandata interruttiva della prescrizione ad alcuni dei
condebitori potesse spiegare effetto interruttivo anche nei suoi confronti, ex art. 1310
c.c., come sostenuto dal Tribunale di Latina in sentenza.
A ciò si aggiunga che la questione della natura solidale o meno delle obbligazioni dei
fideiussori è ormai coperta dal giudicato che si è formato in merito al titolo che è alla
base dell’esecuzione, in quanto avrebbe dovuto essere contestata in sede di opposizione
. a decreto ingiuntivo, che, per affermazione dello stesso ricorrente, non è stato da lui
opposto ( ovvero l’opposizione proposta non è stata comunque coltivata). Il decreto
ingiuntivo infatti è stato pacificamente emesso, con affermazione ormai
abbondantemente passata in giudicato, nei confronti del debitore principale Coop.
Monte delle Fate e dei suoi debitori solidali tra i quali il Brancaleone.
Il secondo ed ultimo profilo relativo alla intervenuta soddisfazione del credito della
banca procedente è anch’esso inammissibile in quanto mai oggetto del precedente
giudizio di opposizione a precetto.
5

Fallimento Monte delle Fate e che era stata intrapresa procedura esecutiva immobiliare a

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese legali

per spese, oltre accessori.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione in Roma il 10 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui 200,00

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