Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14773 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23482-2006 proposto da:

T.G., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo

studio dell’avvocato MONETTI ALFONSO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MONETTI FRANCESCO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA – QUALE

ENTE SUBENTRANTE AL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO NAPOLI

(OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE Un. 18, presso lo studio

del DOTT. GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato SASSO

ANTONIO, giusta deleghe a margine del controricorso e della memoria

di costituzione del 12/05/2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3327/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/07/2005 R.G.N. 1775/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato SASSO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello del Consorzio dei Comuni del Bacino di Napoli (OMISSIS) e, in riforma della decisione del Tribunale di Napoli in data 5.2.2003, rigetta la domanda proposta da C.A. e dagli altri trentacinque attuali ricorrenti per l’accertamento che con il Consorzio si erano costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal febbraio 1996.

2. I lavoratori avevano dedotto che, già dipendenti di impresa incaricata della gestione di discarica di rifiuti e poi iscritti nella lista di mobilità ai sensi della L. n. 608 del 1996, erano stati avviati al lavoro presso il Consorzio assumendo servizio nel febbraio 1996 con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro “Federambiente”; con Delib. 24 marzo 1999, n. 31 il Consorzio aveva qualificato i rapporti di lavoro come a tempo determinato, ma non era stato osservato l’onere della forma scritta all’atto dell’assunzione ed era stato violato il termine di durata massima del lavoro a termine previsto dalla contrattazione collettiva.

3. All’esito di rigetto delle domande la Corte di appello di Napoli perviene sulla base delle seguenti considerazioni: a) il D.L. n. 702 del 1978, art. 5, commi 15 e 17, conv. in L. n. 3 del 1978, confermato dal D.L. n. 153 del 1980, art. 8 conv. in L. n. 299 del 1980, esclude che le assunzioni temporanee, anche alle dipendenze di enti pubblici economici, possano validamente convertirsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; b) per le pubbliche amministrazioni, poi, non risultando la natura imprenditoriale del Consorzio in difetto di produzione dello statuto del consorzio, è espressamente esclusa per legge la costituzione di rapporti a tempo indeterminato per effetto della violazione delle norme sull’assunzione a termine, c) anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali (del 1995 e del 2000) escludono la possibilità della trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato.

4. Il ricorso dei lavoratori si articola in due motivi; resiste con controricorso il Consorzio. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Una “memoria di costituzione” è depositata dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta ” quale ente subentrante al Consorzio del bacino Napoli (OMISSIS).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta.

Si premette che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 ss. c.p.c., (vedi, tra le numerose decisioni conformi, Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385).

Nel caso di specie, il soggetto subentrato alla parte controricorrente si è costituito in giudizio con procura rilasciata a margine di atto definito quale “memoria di costituzione”, non compreso tra quelli che consentono tale forma di rilascio in luogo dell’atto pubblico o della scrittura privata. Pertanto la procura deve ritenersi invalida ai sensi delle disposizioni dell’art. 83 c.p.c. (vedi Cass., sez. un., 12 giugno 2006, n. 13537), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, applicabili soltanto ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.

2. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, la sentenza impugnata è censurata sotto i seguenti profili: a) inapplicabilità del D.L. n. 702 del 1978, art. 5. commi 15 e 17, conv. in L. n. 3 del 1979, ai soggetti che, ancorchè pubblici, svolgono attività imprenditoriale; b) inapplicabilità delle stesse disposizioni in forza del corpus normativo speciale costituito dalle previsioni del D.L. n. 510 del 1996, conv. in L. n. 608 del 1996, relative alle assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità speciale e comportanti l’applicazione della contrattazione collettiva del settore “Igiene ambientale – Aziende municipalizzate;

c) inapplicabilità delle norme e dei contratti collettivi relativi ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., unitamente a vizio della motivazione, per avere il giudice del merito fatto discendere dalla mancata allegazione dello statuto consortile l’applicabilità delle disposizioni normative concernenti le pubbliche amministrazioni, sostanzialmente onerando i lavoratori di provare la natura imprenditoriale del Consorzio per contrastare l’allegazione avversaria.

3. Esaminati unitariamente i due motivi di ricorso, in ragione della connessione tra le argomentazioni, la Corte li giudica privi di fondamento.

4. La legge regionale Campania 10 febbraio 1993, n. 10 – “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania” – (poi abrogata dalla L.R. n. 4 del 2007, art. 2) affida l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti (artt. 2 e 5) ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane (art. 6, comma 1), soggetti che possono costituire società miste con la partecipazione di imprese singole o associate per la realizzazione degli impianti di smaltimento previsti dal piano, nonchè esplicare le varie attività di smaltimento dei rifiuti secondo le norme stabilite dalla L. n. 142 del 1990 (art. 6, commi 2 e 3). La stessa legge regionale prevede che i modelli gestionali possono essere quelli previsti dall’art. 23 Cost. (costituzione di aziende speciali o di istituzioni), 24 (stipula di convenzioni tra comuni), art. 25 Cost. (costituzione di consorzi), 26 (unioni di comuni), della L. n. 142 del 1990 (art. 14, comma 4).

4.1. I comuni del bacino di Napoli 1 (bacino di utenza individuato ai sensi dell’art. 5, L.R. cit.) hanno costituito un consorzio ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 25 (ora D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 31) per la gestione in forma associata degli impianti di smaltimento.

Nel disegno legislativo il consorzio è ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e con proprio statuto.

Invero, la vigente regolamentazione smentisce l’opinione tradizionale secondo cui i consorzi potevano essere costituiti esclusivamente per la gestione di servizi a carattere imprenditoriale (secondo il modello dell’azienda speciale, praticamente corrispondente, in definitiva, alla vecchia azienda consortile), non invece (salvo che per quelli obbligatori per legge) per l’esercizio di funzioni amministrative o per la gestione di uffici burocratici. Nella disciplina vigente, infatti, consorzi possono essere costituiti sia per la gestione associata di uno o più servizi, sia per l’esercizio associato di funzioni. Ai consorzi, pur non essendo enti locali (il territorio non ne è elemento costitutivo) si applicano le stesse norme previste per gli enti locali, eccettuati i consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale (ai quali si applica, invece, la normativa delle aziende speciali in quanto compatibile).

5. Ciò premesso, va, in primo luogo, escluso che speciali disposizioni di legge abbiano stabilito l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già dipendenti di gestori delle discariche chiuse. Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 4 convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, al comma 31, con riferimento alle regioni nelle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine allo smaltimento dei rifiuti, prevede che i lavoratori licenziati già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti, sono iscritti nelle liste di mobilità ai fini della fruizione del relativo trattamento previdenziale. Il successivo comma 32 dello stesso articolo di legge attribuisce ai predetti lavoratori il diritto di preferenza nelle assunzioni effettuate dai soggetti chiamati a gestire il servizio di smaltimento dei rifiuti, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; si contempla poi, al comma 33, anche la possibilità di impiegare gli stessi lavoratori in progetti per lavori socialmente utili, ovvero l’organizzazione di appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

5.1. Perciò, come si può agevolmente constatare, la fonte legislativa invocata dai ricorrenti non impone l’assunzione a tempo indeterminato, come conferma altresì l’ordinanza del Ministero dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 (pubblicata sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 1999), nella parte in cui dispone che i consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, si avvalgono di lavoratori assunti con contratto a termine e a tempo parziale di durata massima di dodici mesi (art. 17, comma 1).

6. Esclusa la sussistenza di norme di legge derogatorie in materia di assunzione per la particolare categoria dei lavoratori già addetti a discariche, deve trovare applicazione la disciplina generale che regola l’assunzione del personale a termine da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende.

Questa disciplina, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass, 2 maggio 2003, n. 6699; 16 settembre 2002, n. 13528; 17 dicembre 1999, n. 14262, 3 dicembre 1988, n. 6566; 1 giugno 1988, n. 3724; 26 febbraio 1988, n. 2059; 2 febbraio 1985, n. 696) è dettata dal D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5, commi 15 e 17, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, il quale stabilisce (fra l’altro) che l’assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell’anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo.

La menzionata giurisprudenza della Corte precisa anche che questa disciplina (il cui vigore è confermato dall’art. 8 del successivo D.L. 7 maggio 1980, n. 153, conv. dalla L. 7 luglio 1980, n. 299), regolando in modo completo ed esauriente l’assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti (pubbliche amministrazioni o imprenditori pubblici) esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della L. 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando, peraltro, l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2126 c.c. sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Nè tale disciplina speciale viola alcun precetto costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici suddetti (economici e non), rispetto a quelli assunti da privati e tutelati dalla L. n. 230 del 1962, in quanto il divieto di conversione dell’assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, poichè le esigenze di risanamento della finanza locale concorrono con il principio di imparzialità, stante l’obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico concorso. La disciplina in questione non è neanche incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 23 poichè, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero precluse nè la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, nè l’ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione di quanto previsto dall’art. 41 Cost., comma 3.

Ne consegue che eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dal citato D.L. n. 702 del 1978, art. 5 devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

7. Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto del ricorso, assorbendo le censure relative a parti della motivazione della sentenza impugnata che non assumono rilevanza ai fini della decisione della controversia.

L’indagine, infatti, se al Consorzio siano applicabili le stesse norme, anche dei contratti collettivi, degli enti locali, oppure delle aziende speciali, è resa irrilevante dalla disciplina legale del lavoro a termine che comprende tra i destinatari sia gli enti che fanno parte delle pubbliche amministrazioni, sia gli enti pubblici imprenditori.

8. Considerato il diverso esito dei giudizi di merito e la parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata (art. 384 c.p.c., comma 2) si compensano per l’intero, per giusti motivi, le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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