Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14772 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14772 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

PU
SENTENZA
sul ricorso 19994-2008 proposto da:
MILANO ASSIC SPA 00957670151 in persona del suo
Dirigente Procuratore Dott. LUIGI BECCARIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO
FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente
2014
831

all’avvocato SCOFONE CARLO giusta giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

BANCA CRV CASSA DI RISP DI VIGNOLA SPA 02073160364

1

Data pubblicazione: 30/06/2014

società

soggetta

di

all’attività

direzione

e

coordinamento della BANCA POPOLARE DELL’EMILIA SCARL
in persona del suo Presidente e legale rappresentante
Dott. FRANCO RABITTI, domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

con studio in MODENA, CORSO CANALCHIARO 116 giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

UN MONDO DI SCARPE SRL , CORNETI LORIS, CORNETI REMO,
CAPITANI MARIA ROSA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1140/2008 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/04/2008, R.G.N.
1536/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/04/2014 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato SCIUTO FILIPPO;
udito l’Avvocato udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;

2

rappresentata e difesa dall’avvocato RUOZZI EDGARDO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Previdente Assicurazioni

s.p.a.

(ora Milano Assicurazioni

s.p.a.) emise all’inizio degli anno ’90 due polizze fideiussorie
nell’interesse di Un Mondo di Scarpe s.r.1., e a favore
dell’Amministrazione Finanziaria – Ufficio IVA di Modena.
a copertura del

rischio

dell’eventuale restituzione, totale o parziale, delle somme che
l’Ufficio IVA sarebbe andato a rimborsare a Un Mondo di Scarpe a
titolo di eccedenza di imposta in relazione alle dichiarazioni
IVA degli anni 1991 e 1992, ex artt. 30 e 38 bis d.P.R. n. 633
del 1972. Peraltro tutti gli obblighi e gli oneri facenti capo
alla società contraente per effetto della stipulazione delle
polizze vennero assunti in via solidale da Loris Corneti, Remo
Corneti e Maria Rosa Capitani.
Con scrittura privata autenticata del 29 marzo 1993 Un Mondo di
Scarpe s.r.l. cedette alla Banca Cassa di Risparmio di Vignola
s.p.a.

(di seguito anche Cassa di Risparmio), i crediti

d’imposta relativi agli anni 1991 e 1992. Il successivo 10
aprile la cessione venne notificata all’Ufficio IVA di Modena.
Per l’effetto il ceduto dispose il pagamento dei rimborsi IVA in
favore della Banca cessionaria.
Notificati alla cedente avvisi di accertamento, l’Ufficio IVA di
Modena escusse le garanzie, chiedendo alla società assicuratrice
il versamento della complessiva somma di lire 997.070904, oltre
interessi maturati e maturandi fino all’effettivo adempimento.

3

Le garanzie vennero prestate

Milano Assicurazioni, dopo aver pagato, domandò alla Cassa di
Risparmio, in qualità di cessionaria ed ex art. 5 d.l. n. 70 del
1988, convertito nella legge n. 154 del 1988, la restituzione
delle somme versate.
A fronte del rifiuto dalla stessa opposto,

la società

in liquidazione, a Loris e a Remo Corneti nonché a Maria Rosa
Capitani, innanzi al Tribunale di Milano, per ivi sentirli
condannare in solido, e in surroga,

ex

artt. 1203 n. 3, cod.

civ., 1949 e 1950 cod. civ., al pagamento della somma di lire
954.839.355, oltre interessi dal 22 novembre 1999 al saldo.
Resistettero i convenuti.
Con sentenza del 14 dicembre 2004 il giudice adito accolse la
domanda.
Proposto gravame dalla Cassa di Risparmio, la Corte d’appello,
in data 23 aprile 2008, in riforma della impugnata pronuncia, ha
assolto la banca dalle istanze attrici.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte
Milano Assicurazioni s.p.a., formulando sette motivi.
Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Vignola
s.p.a.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1

Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli

artt. 1260 cod. civ. e 5, comma 4 ter, d.l. n. 70 del 1988,
convertito nella legge n. 154 del 1988. Secondo l’esponente

4

assicuratrice la convenne, insieme a Un Mondo di Scarpe s.r.l.

l’affermazione della Curia meneghina secondo cui cedente e
cessionaria, obbligati in solido nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, non lo erano invece nei
confronti di Milano Assicurazioni, di talché la cessionaria era
estranea al rapporto di garanzia, con conseguente inoperatività

norme che governano la cessione – sostiene – il cessionario, ove
il credito ceduto venga meno

ex tunc,

è esposto all’azione di

ripetizione, posto che, in sostituzione del cedente, esso si
attesta ormai quale soggetto principale del rapporto sia dal
lato attivo che passivo. Non a caso, del resto, l’art. 5, comma
4 ter, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 13 maggio 1988, n. 154,
stabilisce che,

agli effetti dell’articolo

38 bis

del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso
di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale,
l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto può ripetere anche
dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non abbia
prestato la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto
articolo fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo.
In sostanza, tenuto conto che il cessionario può diventare tale
e conseguire il rimborso solo perché fruisce della garanzia
fideiussoria per l’eventuale restituzione – garanzia prestata,
nella fattispecie,

da Milano Assicurazioni

una volta

intervenuta la cessione, il cessionario resterebbe esposto alla
surroga fideiussoria.

5

della surrogazione e del regresso, sarebbe errata. In base alle

a.

1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione degli

artt. 1362 e segg. cod. civ., 1201 e 1949 cod. civ., nonché
omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso.
Il giudice di merito avrebbe del tutto ignorato il contenuto
dell’art. 7 delle condizioni generali di polizza, predisposte

dirigenziale, in base alle quali il fideiussore, per effetto del
pagamento, rimane surrogato all’amministrazione finanziaria in
tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente e i suoi
aventi causa, così facendosi luogo a una surroga convenzionale
per volontà del creditore,

ex art. 1201 cod. civ., con effetto

anticipato rispetto al pagamento. In sostanza la garanzia
fideiussoria sarebbe

ab

origine

prestata a copertura

dell’obbligazione solidale del contribuente e del suo
cessionario.
1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1372 e

1936 cod. civ.
Le critiche si appuntano contro l’affermazione della Corte
territoriale secondo cui il disposto dell’art. 5, comma 4

ter,

d.l. n. 70 del 1988, convertito nella legge n. 154 del 1988
varrebbe esclusivamente nei confronti dell’amministrazione
finanziaria, non anche del fideiussore, considerato che, a norma
dell’art. 1372 cod. civ., il contratto produce effetti solo nei
confronti delle parti e dei loro eredi, non già nei confronti
dei successori a titolo particolare, sia
causa.

6

inter vivos che mortis

dall’amministrazione finanziaria e approvate con decreto

.-

Rileva per contro l’esponente che il cedente non è contraente
della fideiussione, la quale, a norma dell’art. 1936, secondo
comma, cod. civ., è efficace anche se il debitore non ne è a
conoscenza. La fideiussione, quale vincolo giuridico, intercorre
invero solo tra garante e creditore dell’obbligazione garantita,

il soggetto passivo della stessa, il debitore cioè, resta
estraneo allo schema strutturale dell’istituto, a nulla
rilevando che a monte, sia stata – da lui o da altri per lui svolta una qualsivoglia attività negoziale, prodromica e/o
onerosa, al fine di provocare la prestazione della garanzia
fideiussoria.
Del resto – aggiunge – il cessionario verrebbe a ricevere solo
effetti favorevoli dalla fideiussione, primo fra tutti quello di
avere la possibilità di incamerare il pagamento.
1.4

Con il quarto mezzo l’assicurazione denuncia violazione

dell’art. 1263, primo comma, cod. civ. Evidenzia segnatamente
che la garanzia fideiussoria rientra tra le utilità connesse al
credito che vengono trasferite con la cessione e di cui
beneficia il cessionario.
1.5 Con il quinto motivo prospetta violazione degli artt. 1203,

n. 3, e 1949 cod. civ. Oggetto delle critiche è l’affermazione
del giudice di merito secondo cui, non potendo il fideiussore
avvalersi della surroga di cui all’art. 1949 cod. civ.,

,w

parimenti non potrebbe avvalersi di quella di cui all’art. 1203
cod. civ.

7

nella specie costituito dall’amministrazione finanziaria, mentre

Tali conclusioni,

basate sulla convinzione della natura
sarebbero errate, posto che

convenzionale della surroga,
.

l’effetto surrogativo, che è di indole sostitutiva, si produce
ex lege.

Nella fattispecie, poi,

ricorrerebbero tutti i

presupposti della previsione dell’art. 1203, n. 3, cd. civ.,
per altri

al

pagamento del debito, di talché, una volta che abbia adempiuto,
egli agisce, nei confronti del cessionario, come se fosse lo
stesso creditore: non più, dunque, in base alla fideiussione, ma
in base al rapporto principale oggetto di garanzia. Del resto,
quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il
fideiussore che ha garantito l’adempimento dell’obbligazione ha
regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro
ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del
condebitore solidale non garantito (confr. Cass. civ. 26 agosto
2002, n. 12477).
1.6 Con il sesto mezzo la ricorrente prospetta violazione degli

artt. 1949 cod. civ. e 2 della legge n. 348 del 1982, nonché
omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Deduce che Milano Assicurazioni aveva invocato nei precedenti
gradi l’applicazione della legge n. 348 del 1982 e,
segnatamente, del disposto dell’art. 2 della stessa, in base al
quale in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una

cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico, i
diritti e le azioni di cui gode il creditore beneficiario della

8

tenuto conto che il fideiussore è obbligato

••

prestazione

garantita

da

cauzione

si

trasferiscono

in

surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di
inadempienza del debitore principale.
Tale norma – sostiene – sancisce in sostanza che la surrogazione
è riconosciuta al garante anche nei confronti di soggetti

all’adempimento della medesima obbligazione.
1.7 Con il settimo motivo l’esponente denuncia violazione degli

artt. 1292, 1298, 1299 e 1203, n. 3, cod. civ.
Il giudice di merito non avrebbe considerato che Milano
Assicurazioni, restituendo all’Amministrazione finanziaria
quanto indebitamente riscosso dal cessionario del credito di
rimborso dell’eccedenza IVA, ne aveva perciò stesso provocato la
liberazione, donde la sua facoltà di agire per il recupero nei
confronti della Cassa di Risparmio di Vignola, sua condebitrice
solidale.
2

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità

del ricorso sollevata dalla resistente. Essa è radicata, nel
controricorso,

sulla pretesa nullità della procura,

per

illeggibilità della firma di autenticazione della sottoscrizione
del conferente, nonché sulla non corrispondenza grafica della
stessa con quella apposta in calce all’atto dal difensore.
Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., peraltro, viene
prospettato un ulteriore

vulnus

dell’atto di impugnazione,

I.

costituito dalla mancata produzione della procura speciale
notarile in forza della quale il conferente la procura – persona

9

diversi dal garantito, ma con lui obbligati allo stesso titolo

diversa dal legale rappresentante di Milano Assicurazioni s.p.a.
– era stato autorizzato a rilasciarla.
3

Sotto entrambi i profili l’eccezione è destituita di

fondamento.
Valga considerare, sotto il primo aspetto, che nell’epigrafe del

avvocati Filippo Sciuto e Carlino Scofone, “per procura speciale
a margine del presente atto”. Il ricorso, poi, reca in calce la
sottoscrizione di entrambi i difensori, accanto ai relativi
nominativi, riportati a stampa, l’uno di seguito all’altro.
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, il segno
grafico di autenticazione della firma della parte, apposto
subito dopo la stessa, è sostanzialmente identico a quello
vergato di fianco al nome dell’avvocato Carlino Scofone, benché
entrambi non siano di facile lettura, perché redatti in forma
contratta. Ciò comporta una presunzione di appartenenza delle
sottoscrizioni al predetto professionista (confr. Cass. civ. 21
giugno 2011, n. 5541), in linea, del resto, con la costante
Regolatrice, che pacificamente

giurisprudenza di questa Corte

nega alla decifrabilità della sottoscrizione della procura alle
liti il carattere di requisito di validità dell’atto, sempre che
l’autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto
dell’atto medesimo (confr. Cass. civ. 26 giugno 2007, n. 14786;
Cass. civ. 19 marzo 2007, n. 6464).

4 Sotto il secondo aspetto, la fondatezza delle contestazioni in

ordine alla mancata giustificazione dei poteri rappresentativi

10

ricorso la parte ricorrente risulta rappresentata e difesa dagli

in capo al conferente la procura è smentita dalla precisa
indicazione, al n. 9 della nota di deposito e di iscrizione a
ruolo del ricorso, della copia della procura in data 23 giugno
2004 rilasciata al dott. Luigi Filippo Beccaria, sottoscrittore
del mandato apposto a margine dell’atto di impugnazione.
5 Quanto al merito delle doglianze fatte valere dalla ricorrente

società, il collegio ritiene fondate quelle svolte nel terzo,
nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo di ricorso che, oltre
ad essere intrinsecamente connesse, pongono questioni
preliminari ed assorbenti rispetto alle critiche formulate negli
altri mezzi.
La Corte territoriale, dopo aver dato atto che, ai sensi
dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, è consentito ottenere
il rimborso dei crediti IVA emergenti dalla dichiarazione
annuale, nel concorso dei presupposti di cui all’articolo 30,
prestando cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
ovvero idonea garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria, e
avere altresì ricordato che, in caso di cessione del credito
risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che
l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche
dal cessionario le somme rimborsate, di talché questi assume la
posizione di condebitore solidale con il cedente nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, ha escluso, come ricordato
innanzi (sub 1.3), che al cessionario possa riconoscersi
siffatta qualifica anche nei rapporti con il fideiussore
ostandovi, a suo dire, il principio di cui all’art. 1372 cod.

11

civ., in forza del quale il contratto produce effetti solo nei
confronti delle parti e dei loro eredi.
Mb

6 In realtà di contratto di fideiussione si parla esclusivamente

con riferimento ai rapporti tra creditore e garante, ponendosi
in rilievo al riguardo che rispetto ad esso l’obbligato è terzo

tanto è vero che, a norma del secondo comma dell’art. 1936 cod.
civ., la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a
conoscenza.
La dottrina, che peraltro spesso ha dubitato della natura
contrattuale della fideiussione, preferisce definirla in termini
di negozio unilaterale, rifiutabile dal creditore in base alla
disciplina generale dei contratti con obbligazioni a carico del
solo proponente, di cui all’art. 1333 cod. civ.
Ha dunque ragione la società ricorrente quando rileva che
l’eventuale attività negoziale svolta dal soggetto passivo
dell’obbligazione – o da altri per lui – al fine di indurre il
fideiussore a garantire l’adempimento dell’obbligazione,
vincolandosi personalmente verso il creditore, è fuori dello
schema della garanzia, di talché non è certo rispetto ad essa
(peraltro nella specie neppure allegata), che può invocarsi il
principio sancito dall’art. 1372 cod. civ.
Ne deriva che, mentre del tutto apodittica

oltre che

intrinsecamente errata – è l’affermazione del giudice di merito
secondo cui il titolo fatto valere dalla compagnia di
.

assicurazioni è la polizza,

con la conseguenza che il suo

12

(confr. Cass. civ. 5 luglio 2004, n. 12279, in motivazione),

contraente è il solo cedente, e cioè Un Mondo di Scarpe s.r.1.,
inconferente è altresì il richiamo al principio della relatività
del contratto, nel senso che non è in base al esso che può
essere negata la sussistenza del diritto del fideiussore che ha
pagato di agire in ripetizione nei confronti del cessionario del

7

n problema, gira e rigira, resta allora quello della

operatività,

in parte qua,

delle norme generali e/o speciali in

tema di surrogazione.
In un recente arresto questa Corte, scrutinando l’estensione di
siffatto istituto – e segnatamente della fattispecie prevista
dall’art. 1203, primo comma, n. 3 – ha escluso che, per
usufruire della relativa tutela, il surrogante sia tenuto al
pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore
surrogato, e che sia direttamente obbligato nei confronti
dell’accipiens,

richiedendo la norma soltanto che il surrogante

abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione
dell’obbligazione (confr. Cass. civ. 16 dicembre 2013, n.
28061).
L’affermazione muove dal rilievo che la surrogazione realizza
una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, perché
l’adempimento del terzo non estingue l’obbligazione in senso
oggettivo, ma piuttosto tacita la pretesa del creditore senza
liberare il debitore. In sostanza, si è detto, essa mira ad
agevolare la soddisfazione del soggetto attivo del rapporto

obbligatorio, consentendo a colui che paga di succedere nello

13

credito.

stesso diritto di cui era titolare

l’accipiens,

come dimostra,

in maniera inconfutabile, la circostanza che la surrogazione ha
effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il
debitore (art. 1204 cod. civ.).
Più nello specifico, sull’abbrivio di Cass. sez. un. 29 aprile

un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod.
civ., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la
volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al
terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del
debitore, non essendo in tal caso configurabili né la
surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201
cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista
dall’art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all’art. 1203
n. 3 cod. civ. (la quale presuppone che il terzo che adempie sia
tenuto con altri o per altri al pagamento del debito); né,
ancora, la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e
2036, terzo comma, cod. civ. (la quale, postulando che il
pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo
solventis,

ex latere

senza che sussistano le condizioni per la

ripetizione, esige nel terzo la coscienza e la volontà di
si è valorizzato, sul piano

adempiere un debito proprio),

ermeneutico, il requisito dell’interesse,
connotare la posizione del

solvens

come elemento che può

in termini inidonei al

riconoscimento della sussistenza di un già attuale obbligo di
pagamento, ma nondimeno tali da dare a quel requisito una

14

2009, n. 9946, secondo cui l’adempimento spontaneo di

0-

consistenza, e un corrispondente livello di emersione sul piano
dell’ordinamento, sufficiente ad escludere la spontaneità
dell’adempimento.

L’interesse,

così inteso, diverso da quello

che presiede all’attribuzione a titolo gratuito e comunque tale
da fungere da spartiacque rispetto alla sfera del giuridicamente

l’accesso alla surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, cod. civ.
(confr. Cass. civ. n. 28061 del 2013 cit.; Cass. civ. 15 marzo
2004, n. 5245).
8 Se tutto questo è vero, nessun senso ha l’affermazione della

inapplicabilità degli artt. 1949 e 1950 cod. civ., in quanto
norme che descriverebbero la diversa fattispecie nella quale uno
è il garante, uno il creditore, uno il debitore;

nonché

l’affermazione della inconferenza dell’art. 1951 cod. civ.,
disposizione che, secondo il giudice

a quo,

si riferisce

all’ipotesi in cui i diversi debitori solidali sono tutti
garantiti.
In realtà la scelta decisoria alla quale approda la Corte
d’appello sulla base di siffatti assunti, peraltro esposti anche
in maniera criptica, in taluni punti, vanno ben al di là della
ricostruzione dogmatica dell’istituto della surrogazione del
fideiussore offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di
legittimità.
È sufficiente al riguardo considerare che, secondo un primo
orientamento, quando vi sono più debitori principali, obbligati
in solido, il fideiussore che ha garantito l’adempimento

15

neutro, è in definitiva condizione necessaria e sufficiente per

dell’obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto
ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi,
anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia
stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole
della sua esistenza (confr. Cass. civ. 26 agosto 2002 n. 12477).

posizione del creditore, di talché il versamento effettuato gli
attribuisce il medesimo diritto di chiedere l’intero da uno
qualsiasi dei debitori solidali ad onta del fatto che la
garanzia venne prestata soltanto in favore di uno o di alcuni di
essi. Il principio sotteso a questa tesi è dunque
fideiussore,

che il

anche quando garantisce soltanto alcuni dei

debitori solidali, è egualmente garante dell’intero debito,
perché anche il debitore garantito è tenuto per l’intero.
Secondo un

altro orientamento, invece, il debito pagato dal

fideiussore, per quanto dovuto dal debitore garantito,
appartiene a costui solo in parte, di talché, allorchè paga, il
fideiussore paga un debito che pro quota appartiene anche agli
altri debitori, ancorchè non garantiti, così conseguendo il
diritto a surrogarsi non già nel diritto di credito tout court,
ma nei diritti di credito che spettavano al debitore garantito
nei confronti dei suoi condebitori.
La tesi è quindi costruita su una doppia surrogazione del
fideiussore: una surrogazione esercitata per l’intero verso il
debitore garantito ed una surrogazione esercitata pro quota
verso i condebitori non garantiti, con la conseguenza che il

16

Con il pagamento, invero, il fideiussore si pone nella medesima

fideiussore può agire verso i debitori non garantiti soltanto
nei limiti in cui gli stessi sono tenuti (confr Cass. civ. 17
giugno 1996, n. 5541; Cass. civ. 15 gennaio 1993, n. 499).
9

Le piste ermeneutiche qui sinteticamente riportate non

escludono dunque affatto la surrogazione del fideiussore verso

l’ammettono, o per l’intero, o almeno per la parte da questo
dovuta.
Peraltro nella fattispecie neppure è agevole qualificare come
condebitore non garantito la Cassa di Risparmio di Vignola,
considerato che, a norma dell’art. 1263 cod. civ., per effetto
della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i
privilegi, con le garanzie reali e personali e con gli altri
accessori. Il che vuol dire che il cessionario era garantito da
Milano Assicurazioni non meno del cedente, e come il cedente è
dunque soggetto alla rivalsa del

solvens.

A ciò aggiungasi che

l’approdo esegetico in tesi più penalizzante per il fideiussore
deve comunque fare i conti con il disposto dell’art. 1298 cod.
civ., a tenor del quale, nei rapporti interni, l’obbligazione in
solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi
creditori,

salvo che sia stata contratta nell’interesse

esclusivo di alcuno di essi.

L’interazione delle due norme testé richiamate realizza, a ben
vedere, la chiusura del sistema: il cessionario del credito di
rimborso IVA, garantito da fideiussione, nella persistente
operatività, in suo favore, della garanzia fideiussoria, assume

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il condebitore non garantito, posto che in ogni caso

o

altresì la posizione di soggetto nel cui esclusivo interesse
l’obbligazione solidale è stata contratta.

t

Ne deriva che, sia in base alla disciplina

generale della

surrogazione legale di cui all’art. 1203, primo comma, n. 3,
cod. civ., sia in virtù delle disposizioni specifiche in tema di

domanda della società assicuratrice non poteva essere rigettata.
10 Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che, in
considerazione della natura dell’obbligazione garantita, la
fattispecie concreta dedotta in giudizio rientra altresì
nell’area normativa della legge 10 giugno 1982, n. 348 che, dopo
avere disciplinato le modalità di costituzione delle cauzioni a
favore dello Stato o di altro ente pubblico, in tutti i casi in
cui esse siano previste (art. l), stabilisce che i diritti e le
azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della
prestazione

garantita

da

cauzione,

si

trasferiscono

in

surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di
inadempienza del debitore principale ed incameramento della
cauzione (art. 2), norma che questa Corte ha già interpretato
nel senso che la surrogazione è riconosciuta per l’intero al
garante anche nei confronti di soggetti diversi dal garantito,
ma con lui obbligati, allo stesso titolo, all’adempimento della
medesima obbligazione (confr. Cass. civ. n. 5541 del 1996 cit).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto. La
sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con
.

rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla

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cessione di credito e di surrogazione del fideiussore, la

Corte d’appello di Milano in diversa composizione che, nel
decidere, si atterrà al seguente principio di diritto:

il

fideiussore che, avendo garantito il diritto dell’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto di ripetere le somme risultanti
a credito del contribuente in sede di dichiarazione annuale,

surrogato nei diritti e nelle azioni di cui godeva il creditore
garantito anche nei confronti del cessionario del credito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto, il quinto e il sesto
motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza
sezione civile il giorno 1 0 aprile 2014.

abbia pagato quanto dall’ufficio preteso in ripetizione, è

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