Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14772 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1071-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa da se stessa;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RIETI, depositato il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– l’avv. C.A., nominata curatore di un fallimento, chiese e ottenne (provvedimento del (OMISSIS) del Giudice delegato) prenotazione a debito e anticipazione delle spese D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 146;

– in data (OMISSIS) il Curatore chiese la chiusura del fallimento, poichè la procedura non poteva utilmente essere portata avanti, in assenza di beni e della possibilità di recuperare crediti o esercitare l’azione revocatoria, essendo state compiute tutte le operazioni previste dalla legge, e in data (OMISSIS) depositò istanza di liquidazione per i propri compensi;

– il (OMISSIS) il Giudice delegato si era riservato di decidere sull’istanza di liquidazione della professionista all’esito della chiusura del fallimento;

– questa disposta il (OMISSIS), non fu fatto luogo alla liquidazione;

– dopo svariati solleciti, il (OMISSIS), il Tribunale di Rieti dispose la liquidazione;

– con successivo provvedimento del (OMISSIS) il medesimo Tribunale revocò il decreto di liquidazione di cui detto;

– proposto dall’interessata ricorso averso il decreto di revoca, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., il Tribunale in parola dichiarò l’improcedibilità assumendo che la chiusura del fallimento impediva qualsivoglia attività, “anche in consideratone del fatto che (il curatore) cessa le sue funzioni al momento in cui viene disposta la chiusura”;

ritenuto che con unitaria censura l’avv. C. ricorre avverso quest’ultimo provvedimento, nel mentre la controparte è rimasta intimata, assumendo violazione ed errata applicazione della L. Fall., artt. 39 e 120, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, e art. 146, siccome integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2006, avendo la ricorrente depositato l’istanza di liquidazione tempestivamente e, per altro, permanendo il potere del giudice di provvedere;

Diritto

CONSIDERATO

che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria.

P.Q.M.

rimette il processo alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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