Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14772 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,
Responsabile della Direzione Affari Legali, a ciò delegato in virtù
dei poteri conferiti con procura per atto notaio Ambrosone di Roma
del 15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Europa n. 175, rappresentata e difesa dall’Avv. Ursino Anna
Maria Rosaria dell’Ufficio Legale della società per procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mondin
Claudio, Aldo Campesan ed Enzo Urbani come da procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 383/06 della Corte di Appello di
Venezia del 27.06.2006/8.08.2 006 nella causa n. 53 R.G. 2004;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis
nella pubblica udienza del 18.05.2010;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEDELI
Massimo, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per
il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 39 del 23. 01.2003 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda proposta da A.C. volta ad ottenere la condanna delle Poste Italiane S.p.A. all’attribuzione in suo favore del beneficio economico denominato P.E.D. (ossia posizione economica differenziata).
Tribunale rigettava la domanda, perchè l’ A. al 30 giugno 1998 era stato inserito nella graduatoria del settore “recapito” in conformità alla Circolare n. 30 del 15.07.1998, che ai fini dell’attribuzione della PED dava rilievo alla funzione svolta a quella data.
La Corte di Appello di Venezia, a seguiti di appello dell’ A., con sentenza n. 383 del 2006 ha accolto la domanda, ritenendo che il ricorrente dovesse essere inserito nella graduatoria PED del settore “scambio” anzichè recapito, con riferimento al 1 gennaio 1998.
La stessa Corte ha osservato che non ricorrevano i presupposti del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i dipendenti inseriti nella graduatoria “scambio”.
Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con tre motivi. L’ A. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le Poste Italiane denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ., in riferimento all’art. 40 del CCNL del 26.1 1.1994 ed art. 4 Accordo Integrativo – parte economica – nonchè alla circolare n. 30 del 1998; con il secondo motivo deducono vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia; con il terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c., in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti inseriti nella graduatoria “scambio”.
2. Il ricorso così formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, incorre nella violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.
Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Nel caso di specie il ricorso non presenta formulazione di un appropriato ed adeguato quesito di diritto, tale da consentire di individuare lo specifico contenuto dell’impugnazione e il profilo logico-giuridico risolutivo della questione introdotta, nè censura in modo specifico e chiaro il ragionamento attraverso il quale il giudice del gravame è giunto alla dichiarazione di rigetto dello stesso ricorso.
Al riguardo si richiama recente indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 42,00, oltre Euro 2000.00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010