Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14772 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 14772

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7753/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

D.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso lo studio dell’avvocato CARLA

CORDESCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA PETTINI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1193/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/12/2011 R.G.N. 1313/2009.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 1193, in data 5 dicembre 2011, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Firenze n. 240 del 25 febbraio 2009, e accogliendo l’appello incidentale proposto da D.V., con conseguente assorbimento dell’infondatezza dell’appello principale dell’Amministrazione, ha condannato il MIUR a costituire con il lavoratore un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A042, a far data dall’anno scolastico 2007/2008, con ogni conseguenza di ordine economico, di carriera e previdenziale;

2. che il Tribunale di Firenze aveva accolto parzialmente il ricorso del D., condannando il datore di lavoro a risarcire il danno (quantificato in Euro 30.000) cagionato per effetto della mancata attribuzione di un incarico annuale di insegnamento;

3. che il Tribunale aveva ritenuto illegittima l’attribuzione al collega Bellini di due ore di insegnamento di informatica, incarico che avrebbe consentito al D. di raggiungere nell’anno scolastico 2006/2007, la cattedra di 18 ore settimanali, e per ciò, di assurgere al primo posto della graduatoria per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato;

4. che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese il D. con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi;

5. che è stata depositata memoria da D.V..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo del ricorso principale è dedotto il vizio di motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2. che con insufficiente motivazione su un punto decisivo la Corte d’Appello ha ritenuto coperta da giudicato la statuizione sul risarcimento del danno, atteso che veniva contestata con l’appello l’an della pretesa e quindi la non spettanza del risarcimento medesimo;

3. che con il secondo motivo del ricorso principale è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2126 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che nel riconoscere la retrodatazione dell’immissione in ruolo con ogni conseguenza di ordine economico, di carriera e previdenziale, la Corte d’Appello ha effettuato una duplicazione del danno da ritardo nella costituzione del rapporto di lavoro, riconoscendolo anche nella misura delle retribuzioni non corrisposte;

4. che con il terzo motivo del ricorso principale è dedotta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla statuizione già oggetto della seconda censura;

5. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso principale;

6. che il primo motivo di ricorso è fondato poichè non si è formato giudicato sulla condanna risarcitoria, atteso che, avendo il Tribunale accolto la domanda nei limiti del riconoscimento del risarcimento del danno in ragione dell’esclusione del ricorrente dal conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, l’impugnazione del MIUR che, come si afferma nello svolgimento del processo della sentenza di appello, concludeva per il rigetto del ricorso introduttivo, investendo l’an della domanda del lavoratore investiva anche le conseguenze risarcitorie del riconoscimento del diritto dedotto in giudizio della sentenza del Tribunale;

7. che il secondo e il terzo motivo del ricorso, esaminati insieme in ragione della loro connessione, sono fondati atteso che erroneamente il giudice di secondo grado ha statuito la retroattività anche della decorrenza economica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituito tardivamente, insieme al riconoscimento del risarcimento del danno da tardiva assunzione già effettuato dalla sentenza di primo grado;

8. che la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta tardivamente, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimo operato dell’Amministrazione, può avvenire con retrodatazione giuridica dell’assunzione stessa, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all’assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno;

9. che, peraltro, in sede di quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa o ritardata assunzione, lo stesso non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione;

10. che occorre caso per caso indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. n. 26282 del 2007);

11. che con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

12. che con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;

13. che in relazione alle suddette censure espone il controricorrente che, pensando che la Corte d’Appello potesse disporre la retrodatazione dell’assunzione solo a fini giuridici, aveva chiesto la liquidazione dei danni maturati successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado ex art. 345 c.p.c., comma 1, consistenti nella somma di Euro 20.364,38 a titolo di retribuzioni non percepite, oltre una somma almeno pari per il mancato versamento contributi previdenziali e a titolo di danno esistenziale o comunque la diversa somma che sarebbe emersa in giudizio o ritenuta di giustizia anche ai sensi dell’art. 1226 c.c.;

14. che i suddetti motivi, trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, devono essere rigettati, atteso che, per come formulati, non evidenziano la contestazione in appello del criterio di liquidazione del danno effettuato dal giudice di primo grado con forfettizzazione equitativa (partendo da un danno patrimoniale – sulla base di quanto percepito per gli incarichi temporanei svolti – equitativamente incrementato a titolo di danno esistenziale e di mancato adeguamento contributivo), e non svolgono deduzioni riguardo gli eventuali accessori (rivalutazione ed interessi);

15. che il ricorso principale va accolto, rigettato il ricorso incidentale;

16. che la sentenza va cassata in relazione al ricorso principale accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio, che si atterrà al principio di diritto enunciato al punto 8;

17. che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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