Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14772 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34452/2018 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via XXIV

maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da J.E., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente riferiva che il 31.12.14 alcuni clienti armati gli avevano chiesto di essere accompagnati in taxi a (OMISSIS), imponendogli di non accendere le luci dell’autovettura e narrava che, durante il tragitto, era stato fermato dalla polizia che aveva provveduto a ritirargli la patente e l’assicurazione, permettendogli, comunque, di portare a termine il viaggio e di condurre, quindi, i clienti a destinazione. Il mattino seguente, era stato informato da un amico poliziotto che i suoi clienti erano stati autori di un colpo di Stato e che la polizia stava cercando anche lui, in qualità di complice e di aver pertanto deciso di lasciare il paese per il timore di essere arrestato.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha messo in luce l’incoerenza e la genericità della narrativa e la scarsa credibilità soggettiva del ricorrente, ed ha accertato sulla base di numerose fonti informative attendibili (v. p. 5 del decreto), che in Gambia, pur essendosi verificate in passato indubitabili violazioni dei diritti umani, si assiste oggi ad una positiva evoluzione economica e politica, ciò, soprattutto dal 2016 con l’elezione del nuovo presidente A.B.. Non vi era, inoltre, ricorrenza di una condizione di specifica vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio dà atto che la motivazione della presente decisione è adottata in forma semplificata.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1- bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5,7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in Gambia sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Gambia sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), perchè erroneamente il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo motivo è inammissibile, perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la inattendibilità del racconto del ricorrente e la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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