Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14771 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 27/05/2021), n.14771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 497-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIO NOBERASCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il

24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– l’avv. A.S., che aveva difeso S.C., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un processo esecutivo, definito per cessazione della materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo extragiudiziale, aveva chiesto al Giudice la liquidazione delle proprie competenze;

– con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il professionista avanzava opposizione avverso il decreto di liquidazione del Giudice procedente, instando per una maggiore liquidazione, che avesse tenuto conto dell’accordo conciliativo stragiudiziale;

– il Presidente del Tribunale di Savona, con il provvedimento di cui in epigrafe, rigettò il reclamo, condannando il reclamante al pagamento delle spese legali in favore del Ministero della. Giustizia;

ritenuto che avverso quest’ultima decisione l’ A. propone ricorso sulla base di due motivi e che il Ministero è rimasto intimato; ritenuto che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, del D.M. n. 140 del 2012, art. 11, e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo l’erroneità del provvedimento impugnato per avere confuso “il diritto al compenso del difensore per aver proceduto alla conciliazione della controversia (con attività consistita anche nella redazione dell’apposita scrittura di conciliazione, con la maggiorazione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 6”, finendo così per non riconoscere le competenze, oltre che per le fasi di studio e introduttiva, anche per quella decisionale;

ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice provveduto a liquidare le spese in favore della controparte in assenza di domanda.

Diritto

CONSIDERATO

che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria.

P.Q.M.

rimette il processo alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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