Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14771 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29527/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, ELISABETTA LANZETTA,

CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ERMANNO BUIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/06/2010 R.G.N. 44/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 952/2010, depositata il 18.6.2010, la Corte d’Appello di Firenze accoglieva l’appello proposto da L.A., cittadino albanese soggiornante in Italia, contro la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva dichiarato ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, la decadenza dall’azione giudiziaria da egli svolta allo scopo di ottenere la indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità negatagli in sede amministrativa. L’appellante aveva censurato la pronuncia del primo giudice sostenendo che le reiezione in sede amministrativa fosse avvenuta per mancanza della carta di soggiorno ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, mentre era incontroverso il requisito sanitario. La Corte d’Appello, premesso che in questo caso non potesse pronunciarsi alcuna decadenza ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, in riforma della sentenza di primo grado, accertava il diritto di L.A. a ricevere le prestazioni assistenziali in oggetto. In particolare per quanto riguardava il mancato possesso della carta di soggiorno la Corte sosteneva che la L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, fosse radicalmente illegittimo laddove negava al ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali in discorso per mancanza della permanenza del soggiorno per almeno cinque anni, in quanto la previsione normativa contrastava sia con il principio di non discriminazione per nazionalità affermato dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo di cui sosteneva la diretta applicabilità nell’ordinamento interno; sia con le sentenze della Corte Cost. 306/2008 e 187/2010, la seconda delle quali aveva affermato che il dato oggettivo della permanenza in Italia non è elemento ragionevole per trattare in maniera differente le persone.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a tre motivi. Resiste L.A. con controricorso. L’INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’istituto ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 25 luglio 1986, art. 41 e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in quanto come affermato dalla Corte Cost. con la sentenza 306/2008 le norme della CEDU non sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno, essendo la condizione della straniero regolabile dalle leggi in materia di sicurezza sociale e regolabile in modo ragionevole rispetto al cittadino; a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la soluzione adottata dal legislatore di concedere le prestazioni di assistenza più rilevanti ai soli cittadini stranieri che risiedano in Italia da maggior tempo sarebbe del tutto logica ed aderente alla natura delle prestazioni in esame.

Il motivo è infondato. Come risulta dalla sentenza 11.03.2013 n. 40 (rel. Grossi), della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19 (legge finanziaria 2001) è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. La Corte era chiamata a decidere sul requisito di soggiorno quinquennale in relazione ai due istituti (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) sui quali si era già pronunciata (con le sentenze 306/2008 e 11/2009) con riferimento ai soli requisiti reddituali. Ancora una volta la Corte ha ribadito che ove si tratti “di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonchè alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che dl tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea”. L’introduzione di una norma a carattere restrittivo viene quindi riconosciuta dalla Corte priva di giustificazione: “in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento… vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie… che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie”.

In conclusione, a differenza da quanto sostenuto dall’INPS, in base a quanto risulta dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia di riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona (sentenze 306/2008, 11/2009, 187/2010, 40/2003, 329/2011, 22/2015, 230/2015), nel nostro ordinamento non può essere consentita alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri; non solo quella sulla base della cittadinanza, ma neppure sulla base della durata della residenza (sia essa riferita al territorio nazionale o alla regione che eroga la prestazione), dovendosi invece avere riguardo esclusivamente alla soddisfazione del bisogno.

2.- Col secondo motivo si deduce l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia avendo la Corte valutato solo la sussistenza del requisito sanitario, ma omesso qualsiasi valutazione circa la sussistenza dei requisiti socio economici (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) previsti per la pensione di inabilità dalla L. n. 118 del 1971, art. 12, requisiti il cui esame doveva valutarsi invece anche ex officio in qualsiasi stato e grado; ciò nonostante le specifiche eccezioni di infondatezza formulate dall’INPS. 3. Con il terzo motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1991, n. 118, art. 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte aveva riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità sulla base del solo requisito sanitario prescindendo da quello reddituale, su cui il ricorso introduttivo nulla aveva allegato come già contestato dall’INPS nella memoria di costituzione di primo grado.

311 due motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione che li collega, sono fondati. Va infatti osservato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il requisito reddituale integra un elemento costitutivo del diritto all’assegno di invalidità, la cui mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario e per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti (cfr. Cass. n. 3028/2016, Cass. n. 13055/2013, Cass. n. 11914/2003, Cass. n. 14035/2002, Cass. n. 7716/2001). La deducibilità e rilevabilità d’ufficio del requisito in discorso è, perciò, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo ed in particolare a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico. Mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario (o su altre assorbenti ragioni), la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo, del quale l’INPS può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.

4. Nella fattispecie si versa proprio in questa seconda ipotesi, atteso che la domanda di prestazione era stata rigettata in primo grado per decadenza; mentre la sentenza d’appello ha accolto la domanda senza nulla accertare sull’esistenza dell’indispensabile requisito reddituale.

Ne consegue che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione dei principi vigenti e che perciò il ricorso debba essere parzialmente accolto con cassazione della sentenza impugnata. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Rigetta per il resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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