Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14771 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19736-2007 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI
GAETANO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1349/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 17/07/2006 R.G.N. 2015/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato ROBERTO AMODEO per delega G. SANTE ASSENNATO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.M. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 17 luglio 2006, che ha rigettato l’appello contro la decisione del Tribunale che aveva respinto il ricorso del C. volto a conseguire la liquidazione di un incremento della pensione dall’INPS sul presupposto della sussistenza dei requisiti previsti dalla L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 4 (miglioramento dei trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale).
Il ricorso consta di un unico motivo.
La difesa dell’INPS si è limitata alla discussione in udienza.
Con l’unico motivo di ricorso il C. denunzia la violazione dell’art. 4 su indicato e della L. n. 663 del 1979, art. 14-quater.
Il punto cruciale concerne la sussistenza di uno dei requisiti necessari per l’incremento della pensione, costituito dalla sussistenza di “un numero di settimane di contribuzione superiore a 780”.
Il ricorrente critica l’affermazione della Corte d’Appello per cui “in questo giudizio di secondo grado, l’appellante non ha sostenuto e tanto meno provato di aver maturato i 781 contributi settimanali necessari a far rientrare la pensione nel novero di quelle incrementabili, sicchè sul punto si è formato il giudicato”.
Assume invece il ricorrente che la Corte ha “trascurato quanto affermato tanto nel ricorso introduttivo quanto nell’atto di gravame”.
Tuttavia il ricorrente omette di riportare i passi dei due atti in cui tale assunto sarebbe stato formulato, limitandosi ad una generica sintesi che non consente di comprendere se il tema fosse stato oggetto di puntuale allegazione e di prova in primo grado e, soprattutto, se, a fronte della decisione negativa del primo giudice, fosse stato oggetto di specifico motivo di appello.
In tal modo risulta violato il criterio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione.
Quanto Cui vizio di motivazione, esso è solo enunciato. Non si specifica che tipo di vizio sarebbe (omissione, contraddittorietà, insufficienza) e quale fatto decisivo e controverso concernerebbe, come invece espressamente imposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010