Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14770 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14770 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 23630-2008 proposto da:
MAURO ANNA MARIA MRANMR33E42C351W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio
dell’avvocato SCUDERI ANDREA, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MANDINA LICIA MNDLCI25C68H703D, PAGLIANO
VITTORIO PGLVTR57B13H703U, PAGLIANO MARIA LUISA
PGLMLS61S45H703T,
PGLRST63E29H703M,

PAGLIANO
PAGLIANO

ORESTE
GUIDO

Data pubblicazione: 30/06/2014

PLGGDU58P21H703E in qualità di eredi di PAGLIANO
GIOVANNI, nonché LA FLORESTA SALVATORE
LFLSVT49A03FI58L, elettivamente domiciliati in ROMA, V.
BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato

avvocati DE FRANCESCO CARLO, MOBILIO GIANFRANCO
giusta procura a margine del controricorso;
ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALI REGIONE
SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore, CASSA
DEPOSITI E PRESTITI DI CATANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti nonchè contro
NERELLI FRANCESCO;
– intimato sul ricorso 25800-2008 proposto da:
NERELLI FRANCESCO NRLFNC43S16H4180, considerato
domiciliato ex lege in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BONGIORNO ANTONIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CASSA DEPOSITI PRESTITI CATANIA in persona del legale
rappresentante pro tempore, ASSESSORATO BENI CULTURALI
AMBIENTALI REGIONE SICILIA in persona dell’Assessore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
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RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentati e difesi dagli

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti nonchè contro

– intimato nonchè contro
PAGLIANO GUIDO PGLGDU58P21H703E, in qualità di erede di
PAGLIANO GIOVANNI, considerato domiciliato in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato DEL REGNO CARLO, giusta
procura speciale notarile del Dott. Notaio LUCA RESTAINO in
GIFFONI VALLE PIANA del 18/03/2014 rep. n. 4307;
– resistente con procura avverso la sentenza n. 339/2007 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 03/07/2007 R.G.N. 678/02, 714/02, 716/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato CARLO DEL REGNO per procura speciale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l’inammissibilità o il
rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, entrambi basati su due motivi e notificati
rispettivamente il 16 settembre 2008 e il 2 ottobre 2008, Nerelli
Francesco, da una parte, e Mauro Anna Maria, dall’altra, hanno chiesto
la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina del 3
luglio 2007 che ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città
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LA FLORESTA SALVATORE;

del 18 maggio 2001 di rigetto della domanda da loro proposta nei
confronti di Pagliano Giovanni e Fazzari Filomena (della quale
Floresta Salvatore risultava erede) volta ad ottenere il risarcimento dei
danni causati dall’inadempimento dei coniugi Ciampoli — Lombardo, di
cui i convenuti erano eredi, in relazione agli obblighi assunti con la

dell’indennità di esproprio – pari a L 900.000.000 – relativa all’immobile
in cui era ubicato il locale gestito dal Nerelli, nonché di rigetto della
domanda tesa a che fosse ordinato alle Amministrazioni convenute
(Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana
e Cassa Depositi e Prestiti di Catania) di accantonare parte
dell’indennità di esproprio al fine di consentire il soddisfacimento del
loro preteso credito.
L’Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana e la
Cassa depositi e Prestiti di Catania si sono costituiti con un solo
controricorso riferito ad entrambi i ricorsi.
Non si sono costituiti, in relazione al ricorso del Nerelli, Pagliano
Giovanni e La Floresta Salvatore nonché Mauro Anna Maria.
Con riferimento al ricorso proposto da quest’ultima hanno depositato
controricorso Mandina Licia nonché Vittorio, Guido, Maria Luisa e
Oreste Pagliano, nella qualità di eredi di Pagliano Giovanni, deceduto il
28 marzo 2003, e La Floresta Salvatore.
I controricorrenti La Floresta Salvatore, Mandino Licia e Vittorio,
Guido, Maria Luisa e Oreste Pagliano hanno depositato memoria ex
articolo 378 c.p.c.
Per Pagliano Guido è stata depositata procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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scrittura privata del 9 ottobre 1977, in essi compresa la quota

1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa
sentenza.
2. In relazione a quanto eccepito dai controricorrenti eredi di Giovanni
Pagliano nonché dal controricorrente La Floresta Salvatore nella

intendersi depositata in data 3 luglio 2007, come da attestato del
cancelliere in calce alla stessa con firma e timbro, risultando
l’annotazione apposta a margine del primo foglio della detta sentenza
(dep. sent. in originale 26 giugno 2007) priva di sottoscrizione.
Conseguentemente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del
ricorso proposto dalla Mauro per tardività dello stesso.
3. Va poi evidenziato che, come pure eccepito in sede di discussione
orale dall’avv. Del Regno, il ricorso di Nerelli risulta notificato alle
controparti in data 16 settembre 2008 e depositato presso questa Corte
mediante l’invio dello stesso per posta, in plico raccomandato, spedito
in data 31 ottobre 2008 (v. talloncino della raccomandata di Poste
italiane apposto sulla busta di spedizione del predetto ricorso), quindi
oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. (venti giorni dall’ultima
notificazione), fissato a pena di improcedibilità.
3.1. Va, pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto da
Nerelli Francesco.
4. Con il primo motivo del ricorso proposto da Mauro Anna Maria si
deduce violazione dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4 c.p.c..
Assume la ricorrente che la Corte di merito non avrebbe statuito sulle
domande proposte dagli originati attori; precisa di aver chiesto il
risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento dei
coniugi Ciampoli-Lombardo, che si erano rifiutati di adempiere gli
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memoria ex art. 378 c.p.c, si osserva che la sentenza impugnata deve

obblighi assunti con la scrittura privata del 19 ottobre 1977,
specificando di aver chiesto il risarcimento per la mancata
corresponsione degli utili nella gestione di un locale notturno in
Taormina nella misura del 25% e per non aver i predetti coniugi
stipulato il contratto di locazione che le avrebbe consentito di

indennitaria quale conduttore, sicché la richiesta quota dell’indennità di
espropriazione era una componente del risarcimento del danno
imputabile ai detti coniugi; rappresenta, infine, che parte dei danni era
stata liquidata nel giudizio estinto n. 311/1985 con c.t.u. acquista agli
atti del giudizio di secondo grado dalla Corte di merito che avrebbe poi
omesso ogni pronuncia sul punto.
4.1. In relazione al primo motivo la ricorrente pone il seguente quesito
di diritto: “dica Codesta Eccellentissima Corte se é vkiata per violazione

dell’articolo 112 del codice di rito, la sentenza con cui il Giudice decida su alcune
delle domande proposte, omettendo la decisione su altra domanda espressamente
proposta così da rendere irrilevante il fatto storico posto a fondamento della
domanda omessa (inadempimento)” .
5. Con il secondo motivo, rubricato “falsa applicazione dell’articolo 6
della legge numero 19/1963 e dell’articolo 69 della legge 392/1978 violazione dell’articolo 34 della legge 392/1978 in relazione all’articolo
360 numero 3 c.p.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito non
avrebbe fatto corretta applicazione delle norme e dei principi
sull’indennità dovuta al conduttore, per la perdita dell’avviamento
commerciale, essendosi limitata a ritenere inapplicabile l’art. 6 della
legge n.19 del 1963, in quanto tacitamente arogato dalla legge n. 392
del 1978.
In relazione al secondo motivo di ricorso la ricorrente pone il seguente
quesito di diritto: “dica … se il conduttore vanta diritto all’indennità per la
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partecipare al procedimento espropriativo e ricevere la quota

perdita dell’avviamento commerciale prevista dall’articolo 34 della legge numero
392/1978, nel caso in cui venga privato della diiponibilità del bene per
responsabilità esclusiva del locatore”.
6. Entrambi i motivi sono inammissibili per inidonea formulazione dei
relativi quesiti.

bis c.p.c. — applicabile ai ricorsi all’esame

ratione temporis, in

considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (3
luglio 2007) — nell’interpretazione che di tale norma ha fornito il
“diritto vivente” (v. exp/utimis, Cass., sez. un., ord., 5 febbraio 2008, n.
2548; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197).
In particolare, come più volte affermato da questa Corte, il quesito di
diritto non può essere generico e astratto ma deve compendiare la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel
giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si
sarebbe dovuta applicare al caso di specie. La mancanza – come nel
caso all’esame in relazione ai quesiti relativi ad entrambi i motivi anche di una sola di tali indicazioni nel quesito di diritto rende
inammissibile il motivo cui il quesito così formulato sia riferito (Cass.,
ord., 25 settembre 2007, n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30
settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in
motivazione).
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso proposto da
Mauro Anna Maria deve essere dichiarato inammissibile.
8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

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Ed infatti gli stessi non si conformano ai requisiti prescritti dall’art. 366

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il ricorso NRG
25800/08 proposto da Nerelli Francesco e dichiara inammissibile il
ricorso NRG 23630/08 proposto da Mauro Anna Maria; condanna i
ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida, in favore dell’Assessorato Beni

Prestiti di Catania, in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge e, in favore degli altri ricorrenti, in
complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte S rema di Cassazione, il 19 marzo 2014.

Culturali e Ambientali della Regione Siciliana e della Cassa Depositi e

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