Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14770 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 642/2011 proposto da:

S.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO

77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO SANTANGELO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

Lempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-H, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 17/06/2010 r.g.n. 821/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato LAVIENSI MARIA ASSUNTA per delega Avvocato

SANTANGELO ANTONIO;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega Avvocato PESSI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 463 del 2010, la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da S.D., dipendente dell’Anas – Ente Strade s.p.a., dal 19/6/1997 al 3/9/2001, inquadrato nell’area operativa e di esercizio in posizione economica ed organizzativa B2, in qualità di cantoniere, ed in precedenza nel 4^ livello, per ottenere l’inquadramento nell’area operativa B1 in qualità di operatore specializzato a far data dal 1/7/1999, epoca di entrata in vigore del nuovo inquadramento del personale, e per il periodo precedente nella 5^ qualifica funzionale, con le conseguenti differenze retributive.

La Corte d’appello argomentava che la conduzione di mezzi speciali, posta a fondamento della domanda di superiore inquadramento, non era stata svolta dal ricorrente continuativamente ed in via ordinaria, bensì solo in caso di necessità, senza che mai fossero superati limiti temporali di tre mesi di cui all’art. 2103 c.c., mentre la prestazione ordinaria rimaneva quella di cantoniere. Non risultava pertanto conseguita la prova della prevalenza della prestazione superiore rispetto a quella ordinaria di assegnazione, nè dal punto di vista quantitativo, data l’occasionalità e marginalità della superiore adibizione, nè dal punto di vista qualitativo, data la intercambiabilità delle prestazioni e la rotazione del personale.

Per la cassazione della sentenza il S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. Anas S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Come primo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali di lavoro. Richiama l’art. 66 del contratto collettivo applicabile, che prevede testualmente che l’operatore specializzato B1 “nei periodi di attesa e senza pregiudizio delle proprie mansioni e tenuto conto dell’organizzazione del lavoro e delle disposizioni ricevute, partecipa alla squadra di manutenzione e pronto intervento”. Argomenta che tale previsione conferma che nell’espletamento delle mansioni di che trattasi vi possano essere dei periodi di attesa e prevede il contemporaneo svolgimento delle mansioni di cantoniere: la caratteristica della non continuità sarebbe quindi intrinseca al contenuto ed alla natura delle mansioni in esame, sicchè qualsiasi valutazione di merito in ordine alla prevalenza dell’attività svolta non avrebbe ragione di essere, perchè anche l’eventuale attività di cantoniere è riconducibile sempre alle mansioni di operatore specializzato, così come previsto dal contratto collettivo.

1.2. Come secondo motivo, il S. lamenta il vizio di motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo attinge la sentenza della Corte d’appello laddove ha affermato che gli ordini di servizio depositati indicano l’inserimento del ricorrente nei turni di guida di mezzi complessi solo per il caso di eventuali precipitazioni nevose, mentre le deposizioni testimoniali avevano confermato la marginalità della prestazione superiore. Sostiene che tale ricostruzione non corrisponderebbe al vero, considerato che le prove testimoniali avevano confermato che il S. era impegnato in mansioni particolarmente qualificate e che richiedevano particolare professionalità, quali la conduzione di mezzi spargisale, spartineve e decespugliatori, con continuità, considerate anche le condizioni climatiche in una zona di montagna come quella della provincia di Potenza.

2. Le doglianze devono ritenersi infondate, così dandosi continuità alla soluzione accolta da questa Corte in precedente relativo ad analoga controversia (Cass. n. 10101 del 2013).

2.1. Ed invero, quanto al primo motivo, il contratto collettivo non viene allegato al ricorso, nè ne viene indicata la sua ubicazione all’interno del fascicolo di parte, sicchè il ricorso in parte qua risulta improcedibile (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075). Ciò tanto più in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza.

2.2. Occorre comunque rilevare che questa Corte ha già chiarito (Cass. n. 5700 del 2015) la differenza saliente tra le due qualifiche professionali in questione, individuandola nello svolgimento delle mansioni di guida di mezzi speciali, di autocarri, di autoarticolati, di macchine operatrici e di sgombraneve proprie dell’operatore specializzato della posizione organizzativa ed economica “B1”, mezzi speciali che non figurano, invece, tra quelli del cantoniere, facente capo alla posizione organizzativa ed economica “B2”, il quale conduce soltanto il mezzo in dotazione che, a sua volta, non rientra nell’elencazione dei mezzi di cui alla suddetta posizione “B1”. Sicchè non è possibile dubitare che l’inciso dell’art. 66, trascritto nel ricorso, laddove si fa riferimento al fatto che la partecipazione alla squadra di manutenzione debba avvenire “senza pregiudizio delle proprie mansioni”, intenda ribadire che comunque queste ultime per l’inquadramento superiore debbano avere la prevalenza rispetto a quelle diverse che è possibile assegnare nei periodi di attesa.

2.3. Inoltre, quanto al secondo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, occorre avere riguardo alle mansioni maggiormente qualificanti, purchè svolte in misura quantitativamente significativa (Cass n 26978 del 22/12/2009, n. 6303 del 18/03/2011 ed altre).

2.4. Nel caso, la Corte d’appello, con motivazione congrua ed immune da rilievi di natura logico-giuridica, ha negato che le mansioni di conduzione di mezzi speciali potessero ritenersi prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sicchè il motivo finisce con il criticare l’interpretazione e la valutazione delle prove svolte dalla Corte di merito prospettandone una diversa ed involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 6288 del 18/03/2011; Cass. 10657/2010, Cass. Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008).

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del soccombente alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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