Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14770 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33601-2006 proposto da:

N.T.ET. S.P.A. – NUOVE TECNOLOGIE ELETTRO-TELEFONICHE (SOCIETA’

INCORPORANTE PER FUSIONE DELLA COMEPO S.R.L.), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA SCUDERI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SCUDERI ANDREA, BRANCA VITO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, COSSU BENEDETTA, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI CERIT S.P.A. QUALE AGENTE DEL SERVIZIO DI

RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MEDIANTE RUOLO PER LE PROVINCE DI FIRENZE E

MASSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo

studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI BRUNO che la

rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al controricorso e

atto di costituzione del 5/02/08;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1811/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/07/2006 r.g.n. 1424/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI per delega ANDREA SCUDERI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega ANTONIETTA CORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: rigetto (ex S.U. 5784).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16 novembre 2001 la N.T.E.T. S.p.A. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento per complessive L. 277.232.860, emessa nei suoi confronti per mancato versamento di contributi dovuti all’INPS per il periodo ottobre 1991/1993. Chiedeva, quindi, che il giudice dichiarasse l’illegittimità della cartella ordinandone l’annullamento o la revoca o la cancellazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l’INPS che deduceva a infondatezza dell’opposizione.

Con sentenza in data 30 gennaio 2004, l’adito Tribunale di Latina rigettava l’opposizione.

Avverso tale decisione, proponeva appello la società deducendone l’erroneità per non aver considerato l’avvenuto pagamento del debito contributivo; per non aver accolto l’eccezione di prescrizione e decadenza; per non aver correttamente valutato le argomentazioni sulle sanzioni applicate. Resisteva all’impugnazione l’INPS chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza de 24 febbraio-31 luglio 2006, la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame ritenendo tardiva la doglianza dell’avvenuto pagamento dei contributi richiesti ed escludendo l’intervenuta prescrizione e decadenza. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società NTET S.p.A. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il Centro Riscossione Tributi CERT S.p.A., quale Agente del Servizio Riscossione dei Tributi mediante ruolo per le province di Firenze e Massa.

Anche l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va per primo esaminata la questione preliminare, sollevata dalla ricorrente con il secondo mezzo di impugnazione, concernente l’eccezione – disattesa dal Giudice di appello – di intervenuta prescrizione del credito contributivo.

Con detto motivo di ricorso la società, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. a), e vizio di motivazione, lamenta l’erronea interpretazione, da parte del Giudice di appello, della normativa di riferimento, che in relazione alla concreta fattispecie prevederebbe un termine prescrizionale di 5 anni e non di 10 come sostenuto nella impugnata decisione.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La questione sottoposta all’esame di questa Corte come emerge da quanto appena esposto – riguarda l’interpretazione della L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 3 che al comma 9 così dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Il successivo comma 10 stabilisce che “I terminai prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.

Il coordinamento tra i due commi dell’art. 3, sopra riportati, rappresenta la principale difficoltà per la ricostruzione di questo sistema; ciò che ha dato luogo a diversi orientamenti interpretativi sia a livello dottrinario che giurisprudenziale, rendendo necessario l’intervento delle S.U. di questa Corte, che con la recente sentenza del 7 marzo 2008 n. 6173, ha provveduto a comporre il contrasto. Con detta pronuncia la Corte ha disatteso l’indirizzo prevalente fatto proprio dalla sentenza impugnata, che, sostenendo l’immediata introduzione del nuovo termine quinquennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge (salve le ipotesi, previste dalla norma, di denuncia del lavoratore o di iniziative dell’istituto previdenziale), delinea una netta cesura tra vecchio e nuovo, con effetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in essere, incidendo direttamente sugli interessi contrapposti considerati dalla norma, e cioè da un lato quello dell’ente creditore alla riscossione dei contributi, dall’altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale, che risulta compromessa dalla prescrizione dei contributi.

Tale orientamento non è stato ritenuto condivisibile, non stabilendo la normativa sopra esaminata un’espressa deroga all’art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione munita di portata generale (cfr. Corte Costituzionale 3 febbraio 1994 n. 20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore.

Imponendosi questa regola ai fini di una corretta interpretazione della normativa in oggetto, la richiamata pronuncia ha tratto la conclusione che, con l’entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti, opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio 1996; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. Nella specie, risulta pacifico che i contributi richiesti dall’INPS si riferiscono al periodo ottobre 1991/93 e che il verbale di accertamento, risalente al 6 novembre 1992, si riferisce a situazioni pregresse, mentre la cartella esattoriale, relativa ai predetti contributi, è stata notificata il 6 novembre 2001, quando, cioè, il termine di prescrizione quinquennale era ormai scaduto, alla fine dell’anno duemila. Conseguentemente, la sentenza impugnata – che in contrasto con i principio sopra enunciati ha dichiarato non prescritto il credito in questione – deve essere cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto e decidendosi la causa nel merito ex art. 384, comma 2, ult. parte, va dichiarata la insussistenza del credito vantato dai controricorrenti per intervenuta prescrizione.

L’intervento chiarificatore delle S.U. in materia di prescrizione avvenuto solo nel 2008, induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l’insussistenza del credito vantato dai controricorrenti; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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