Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14770 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32942/2018 proposto da:

E.T., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via

XXIV maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da E.T., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver subito minacce dallo zio per questioni terriere.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha messo in luce la natura meramente privatistica delle ragioni poste dal ricorrente alla base del suo espatrio, senza che il richiedente stesso avesse dimostrato di essersi rivolto alle autorità del proprio paese; non vi erano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure della protezione sussidiaria, attesa l’assenza di una violenza indiscriminata, in situazione di conflitto armato, nella regione di provenienza del ricorrente (Edo State). Non ricorre, allo stato, neppure, l’ipotesi di specifica vulnerabilità del richiedente. Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio dà atto che la motivazione della presente decisione è adottata in forma semplificata.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16 comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria e motivazione apparente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), perchè erroneamente il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo motivo è inammissibile, sia perchè non coglie la ratio decidendi basata sul giudizio di non credibilità del richiedente sia perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. E’, invece, infondato, il profilo di censura relativo alla violazione processuale dell’obbligo di consultazione delle fonti informative da parte dell’organo giudicante, in quanto il tribunale ha correttamente riportato le fonti ufficiali di cui ha dato puntualmente conto e dalle quali ha tratto il proprio convincimento, mentre il ricorrente si è limitato a contrapporre altre fonti a quelle indicate dal giudice.

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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