Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14770 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19761/2009 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato ANTINUCCI

MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’8/07/08, depositata il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 298/1/08, depositata il 29 luglio 2008, in riforma della decisione della CTP di Roma, ha rigettato il ricorso proposto da C.R. avverso l’avviso di accertamento, relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP, per l’anno 1999.

2. Per la cassazione della sentenza, ricorre la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. 11 primo motivo, col quale la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53, e art. 149 c.p.c., e L. n. 890 del 1982, art. 14, chiedendo alla Corte di valutare se sussiste conformità della notifica dell’atto di appello tra quanto nel fascicolo di causa e la copia della resistente in conformità dell’art. 149 c.p.c., ed inoltre, se la mancata notifica a mezzo plico senza busta sigillato renda inammissibile l’atto d’appello, appare manifestamente infondato. Sotto il primo profilo, questa Corte ha condivisibilmente affermato che: a) è causa d’inammissibilità dell’appello notificato per posta l’effettiva difformità tra l’atto depositato e quello spedito, b) si presume la conformità quando l’appellato si costituisca e non sollevi alcuna eccezione al riguardo (cfr. Cass. n. 6780/2009), e nella specie, la difformità non risulta eccepita innanzi alla CTR dalla contribuente, che, peraltro, propone, inammissibilmente, in questa sede, la questione in modo meramente esplorativo. Sotto il secondo profilo, va confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la spedizione dell’atto eseguita mediante consegna all’ufficiale postale di una busta chiusa, anzichè, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, (richiamato, per l’appello, dall’art. 53), di un “plico raccomandato senza busta” costituisce una mera irregolarità (tra le tante, Cass. n. 17704/2004; Cass. n. 13666/2009).

4. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 14 Cost., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, affermando che l’accesso e l’ispezione degli accertatori erano stati autorizzati dal Procuratore della Repubblica nei confronti di altro soggetto e non nei suoi, sicchè il materiale su cui si basava l’avviso di accertamento risultava illegittimamente acquisito, e non poteva essere utilizzato, tanto più che essa ricorrente era censita all’anagrafe tributaria. Anche questo motivo appare manifestamente infondato, essendosi i giudici del merito attenuti ai principi enunciati da questa Corte, in base ai quali il provvedimento autorizzativo alla perquisizione del domicilio di un soggetto, emesso dalla competente Procura della Repubblica allo scopo di acquisire la documentale fiscale relativa al soggetto stesso, consente di acquisire in tale domicilio anche la documentazione relativa ad altro soggetto, pur non menzionato nel provvedimento autorizzativo (Cass. n. 153/1996; n. 2775/2001; 15513/2002; 2675/2007); l’utilizzo a fini fiscali della documentazione acquisita – come nella specie – nel corso di attività di polizia tributaria non è condizionato all’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, posta ad esclusiva tutela del segreto istruttorio (Cass. n. 14058/2006).

5. Col terzo motivo, si deduce la violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 e segg., e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, per non avere la CTR considerato che l’onere della prova del fatto costitutivo dell’imposizione gravava sull’Ufficio e che non sussisteva, nella specie, alcun elemento “che riconduce l’attività di lavoro dipendente svolta dalla contribuente ad una attività imprenditoriale.

Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, affermando esser stata dimostrata l’inesistenza di -, un’attività d’impresa e “l’esistenza di un vincolo di subordinazione con lavoro a domicilio anche per l’annualità 1999; per quanto riguarda le annotazioni nelle agende la stessa G. di F. non ha dimostrato la bontà e credibilità dei controlli..”. I motivi appaiono rispettivamente inammissibile ed infondato. In relazione alla violazione di legge, va osservato che la violazione dei precetti relativi alla ripartizione dell’onere della prova si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice lo abbia posto a carico di una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo la legge, mentre, quando si assuma che il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le tante, Cass. n. 19064/2006; n. 2155/2001).

In relazione al quarto motivo, la CTR ha ritenuto sussistente la produzione del reddito d’impresa sulla scorta della valutazione di elementi (presenza di locale adibito a laboratorio, di macchine da cucire, annotazioni nelle agende sulle quantità di camicie confezionate per committente, con prezzi per singolo capo), che non appare nè incongrua nè contraddittoria, e che è coerente col principio secondo cui il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 (Cass. n. 6949/2006).

6. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, mentre ha presentato memoria la ricorrente;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (la sentenza di questa Sezione n. 26454 del 2008, citata dalla ricorrente nella memoria, riguarda il diverso caso in cui l’accesso nell’abitazione del contribuente era avvenuto in totale assenza di autorizzazione da parte del PM);

ritenuto che l’invocato giudicato esterno è insussistente: la sentenza è priva della relativa attestazione e riguarda, peraltro, altra annualità d’imposta;

ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser rigettato e che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 1.200,00 oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in Euro 1.200,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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