Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1477 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1638-2016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Viale GUGLIELMO

MARCONI 112, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIA MARIA DELLA FAZIA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI LANCIANO, (OMISSIS) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22001/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 28/10/2015;

avverso la sentenza n. 22002/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/10/2015;

avverso la sentenza n. 22254/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.G. – con ricorso intitolato cumulativo/principale per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e, in alternativa ricorso cumulativo/subordinato in ossequio all’art. 111 della Carta Costituzionale e dell’art. 360 c.p.c.- ricorre per la revocazione e/o annullamento e/o riforma delle sentenze, indicate in epigrafe, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi iscritti rispettivamente ai n.ri 25618/2010; 25626/2010, 25633/2010 e proposti avverso distinte sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate di Lanciano resistono con autonomi controricorsi.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Nella ricorrenza dei presupposti di legge (art. 391 bis c.p.c.) la parte può chiedere la correzione (dell’errore materiale o di calcolo) ovvero la revocazione (per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4) delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte pronunciate ex art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Premesso che, nella specie, è inammissibile il ricorso esperito ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c. (nella parte in cui si prospetta il dolo nell’operato dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate) non avendo la Corte deciso le cause nel merito per avere, invece, dichiarato i ricorsi inammissibili, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

Alla luce dei superiori principi, è inammissibile anche il ricorso ex art. 391 bis c.p.c.. Con lo stesso, infatti, il ricorrente non deduce nè tanto meno individua alcun errore materiale o di calcolo ovvero di fatto (nell’accezione rilevante di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 sopra illustrata) in cui sarebbe incorsa la Corte ma, piuttosto, rileva la nullità delle sentenze per carenze dei requisiti di legge, per vizi motivazionali, nonchè l’erronea interpretazione delle risultanze fattuali in atti amministrativi e processuali.

Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente in seno alla memoria non sono (Ndr: testo originale non comprensibile) discostarsi dalle superiori conclusioni.

Ed invero, rilevato che nessun argomento decisivo ai fini di pervenire ad una diversa decisione viene prospettato in punto di ammissibilità della chiesta revocazione ex artt. 391 bis e 391 ter c.p.c., la richiesta di riqualificazione del ricorso come proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c. e art. 24 e 111 Cost. e quindi, come ricorso straordinario per cassazione, teso ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle sentenze di questa Corte…oggetto di esame revocatorio siccome affette da vizi endogeni, intrinseci e propri: sia in iudicando e sia in procedendo (pagg. 13 e 14 della memoria) è palesemente inammissibile trattandosi, per come riconosciuto dallo stesso ricorrente, di rimedio non apprestato dall’ordinamento processuale.

Egualmente non meritevole di accoglimento è, poi, la richiesta di sollevare questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. italiana, in relazione all’art. 360 c.p.c.: dal momento che al cittadino non verrebbe accordata, alcuna garanzia a tutela dei propri diritti ed interessi laddove la questione, sotto il più generale profilo dell’inammissibilità della revocazione in ipotesi di errore di giudizio o di valutazione, è già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 13181/13.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In ossequio al principio di soccombenza il ricorrente va condannato alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese processuali che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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