Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14769 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 19/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 19/07/2016), n.14769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4078/2012 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio LEGALE GERARDO VESCI & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO VESCI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO CARPIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTA ORLANDI, VALTER DUSE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 384/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/02/2011 R.G.N. 863/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato DUSE VALTER;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 luglio 2011, la Corte d’Appello di Venezia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Venezia, dapprima con sentenza non definitiva sull’an e poi con sentenza definitiva sul quantum, nei confronti del solo F.G., per aver C.G. conciliato la vertenza nel corso del giudizio, accogliendo la domanda da questi proposta nei confronti di Trenitalia S.p.A., alle cui dipendenze il F. era transitato a seguito dello scorporo da FS S.p.A. delle due società operative Rete Ferroviaria S.p.A. e appunto Trenitalia S.p.A., con il ruolo di Dirigente Centrale Trasporto Regionale (DCTR) avente ad oggetto la condanna della Società alla pagamento dell’indennità di posizione di 3^ misura, 8^ categoria, in precedenza giudizialmente riconosciutagli ma non corrispostagli dalla Società a far data dal deposito del ricorso giudiziale della prima causa, 28.1.1999, da computarsi secondo i parametri di cui ai contratti collettivi tempo per tempo vigenti, in particolare modificatisi dalla data di entrata in vigore del CCNL 1.9.2003, che assorbiva l’indennità di posizione nell’indennità professionale di importo inferiore.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’equivalenza professionale del ruolo di DCTR, istituito a seguito della riorganizzazione della Società, concretatasi nell’articolazione della stessa in tre divisioni, la Divisione Trasporto Regionale, in cui era inserito il ricorrente, la Divisione Passeggeri e la Divisione Cargo, con quello originario preesistente a tale riorganizzazione e relativo all’intera struttura aziendale di Dirigente Centrale Coordinatore Trazione (DCCT) poi denominato Dirigente Centrale Trasporto (DCT), del resto riconosciuta dalla stessa Società in sede di applicazione dell’allegato 1^ dell’accordo 3.3.1995 ed a questa stregua la sussistenza del diritto a percepire l’indennità di posizione nella misura riconosciutagli in via giudiziale antecedentemente alla riorganizzazione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi su cui si articola la proposta impugnazione, intesi a denunciare, il primo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del CCNL di settore 1990/1992, dell’accordo di procedura sottoscritto con le OO.SS. di categoria il 13.5.1995 e dell’art. 1362 c.c. e segg., il secondo la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2087 c.c., in una con il vizio di motivazione, la Società ricorrente, da un lato, censura l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale della disciplina contrattuale relativa al trattamento normativo ed economico dei Dirigenti Centrali Trasporto, ribadendo il ridimensionamento delle mansioni attribuite alla nuova figura di Dirigente Centrale Trasporto Regionale emersa dalla riorganizzazione aziendale e dalla successiva divisionalizzazione rispetto all’originaria figura di Dirigente Centrale Coordinatore Trazione che legittimava, a suo dire, il riproporzionamento dell’indennità in questione in relazione alle specifiche funzioni attribuite previsto dai successivi accordi sindacali, dall’altro, deduce l’erroneità della pronunzia, quand’anche si ritenesse fondata la censurata interpretazione, per il travisamento operato dalla Corte territoriale del materiale istruttorio, dato in particolare dalle deposizioni testimoniali acquisito agli atti.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, intendendo il Collegio dare continuità all’orientamento più volte e da tempo espresso da questa Corte, secondo cui la disciplina collettiva in materia di indennità di posizione seguita alla prima riorganizzazione aziendale e dettata dall’accordo dell’art. 13.5.1995, attuativo del disposto dell’art. 49 del CCNL di settore 1990/1992 nulla innova rispetto alla disciplina originaria, risolvendosi il riferimento alla figura del Dirigente Centrale Trasporto Regionale (DCTR), nuova rispetto a quella in precedenza contemplata di Dirigente Centrale Coordinatore Trazione (DCCT), in una mera differenziazione nominale, che prescinde da qualsiasi modifica dei contenuti professionali caratterizzanti le medesime, come, del resto, la Corte territoriale ha ritenuto di poter desumere in via interpretativa, sulla base del criterio del comportamento successivo delle parti, e qui della Società datrice, qualificato, senza contestazione alcuna da parte della medesima, come pienamente confermativo dell’interpretazione accolta, ed ha accertato all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, con una valutazione in fatto insindacabile in questa sede, stante la non riscontrabilità dei vizi logici denunciati con il ricorso in questione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500.00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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