Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14769 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 18/06/2010), n.14769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24301-2006 proposto da:

ARMONIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso

lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II N. 33, presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FEDERICI ROBERTA, GALLEANO SERGIO, giusta

delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 949/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/08/2005 R.G.N. 1424/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dalla s.r.l. in liquidazione Armonia, in persona del liquidatore, legale rappresentante, avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato la società stessa al pagamento, in favore di C. P., della somma di Euro 148.265,08, a titolo di differenze retributive.

Preliminarmente la corte territoriale rigettava l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo, eccezione basata sulla circostanza dell’omessa quantificazione della richiesta avanzata.

Sotto altro profilo riteneva raggiunta la prova, sulla base di documenti acquisiti in atti, della sussistenza di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.. Tale trasferimento era avvenuto dalla ditta individuale F.E. alla s.r.l.

Armonia.

Riteneva poi è infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta individuale, ritenuta dall’appellante litisconsorte necessario nel giudizio.

Affermava infine, sulla base di un esame delle prove testimoniali in atti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il C. e la ditta individuale prima e la società Armonia dopo.

Per la cassazione tale sentenza propone ricorso la società Armonia in liquidazione affidato a tre motivi illustrati da memoria; il C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 3, e art. 112 cod. proc. civ. Deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione, ritualmente proposta dalla stessa società, di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata specificazione, nel ricorso stesso, dell’oggetto della domanda costituito dall’importo della pretesa.

Il motivo è infondato. Questa Corte di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 9 agosto 2003 n. 12059) che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. Ha aggiunto Cass. 25 luglio 2001 n. 10154 che il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

Nel caso di specie la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo osservato, da un lato, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado conteneva l’indicazione degli elementi posti a base della pretesa (periodo di attività lavorativa, orario di lavoro, retribuzione percepita, contrattazione collettiva di riferimento) e, dall’altro, che al suddetto atto introduttivo erano stati allegati conteggi (notificati alla controparte) sufficientemente precisi e completi da consentire alla società di contestare la pretesa ed al giudice di avere un quadro chiaro anche dei profili contabili della controversia.

Col secondo motivo la società deduce violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2112 cod. civ., dell’art. 24 Cost. e art. 354 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia concernente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della ditta individuale F. E.. Sottolinea in proposito che il presupposto della domanda era costituito dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta individuale che, per effetto della norma di cui all’art. 2112 cod. civ., sarebbe continuato con la s.r.l. Armonia.

Col terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. anche in relazione all’art. 414 cod. proc. civ., vizio di motivazione e violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., artt. 2729 e 2112 cod. civ.. Osserva che la Corte territoriale ha desunto la prova della trasferimento d’azienda da documentazione depositata solo nel giudizio di appello. Sotto altro profilo contesta la valutazione fatta dalla Corte di merito concernente alcuni elementi di prova.

I due motivi, in quanto almeno in parte connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Con riferimento alla doglianza concernente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta individuale deve osservarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, l’art. 2112 cod. civ., facendo ricadere sull’acquirente – in considerazione dell’unicità del rapporto di lavoro – le responsabilità connesse ai diritti sorti in capo al lavoratore anche nell’epoca precedente il trasferimento dell’azienda (salva la responsabilità solidale dell’alienante), consente al lavoratore di far valere i diritti sorti in tale ultimo periodo senza necessità di chiamare in giudizio l’alienante (Cass. 29 maggio 2000 n. 7089; Cass. 2 ottobre 1998 n. 9806). La Corte territoriale, nel ritenere l’insussistenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ha correttamente applicato il suddetto principio.

Per quanto concerne poi l’utilizzazione – ai fini della prova della sussistenza, nel caso in esame, di un trasferimento d’azienda – di documenti acquisiti solo in grado di appello, basterà richiamare il principio affermato da Cass. 2 febbraio 2009 n. 2577 (che ribadisce, in buona sostanza, l’orientamento espresso da Cass. S.U. 20 aprile 2005 n. 8202) secondo cui nel rito del lavoro l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, trovando, però, siffatto rigoroso sistema di preclusioni, un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

Anche in questo caso la Corte territoriale ha operato correttamente avendo ammesso la documentazione proveniente dalla Camera di commercio di Benevento dalla quale risultava che l’impresa individuale E.F.C. fu ceduta alla s.r.l. Armonia (della quale la suddetta F. era amministratore unico) con atto del (OMISSIS)). E’ infatti pacifico che il trasferimento d’azienda era stato allegato dal ricorrente in primo grado come presupposto per l’accoglimento della domanda.

Quanto alla valutazione della prova deve premettersi che, secondo un principio costantemente enunciato da questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 3 marzo 2000 n. 2404; Cass. 5 ottobre 2006 n. 21412), la valutazione delle risultanze delle prove involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.

Nel caso di specie la Corte di merito, sulla base di una motivazione sufficiente e priva di vizi logici, ha ritenuto provato che il C. dopo aver lavorato alle dipendenze della impresa individuale E.F.C. è passato alle dipendenze della s.r.l. Armonia a seguito del trasferimento d’azienda sopra ricordato ed ha continuato a svolgere le stesse mansioni di ragioniere.

Le censure di parte ricorrente, lungi dal dimostrare l’incongruenza di tale valutazione, ripropongono sostanzialmente a questa Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione delle prove, il che è inammissibile atteso che nel procedimento civile il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito (cfr., ad esempio, Cass. 26 gennaio 2004 n. 1317). Ed infatti il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr., fra le più recenti, Cass. 6 marzo 2006 n. 4766).

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 33,00, Euro 3.000 (tremila) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA