Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14769 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 14769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15937/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

B.K. C.F. (OMISSIS), G.A. C.F. (OMISSIS),

L.M.T. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

REHO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO PISTILLI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3451/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2012 R.G.N. 8513/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 17.4.2012 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure che aveva respinto il ricorso, ha accolto la domanda di B.K., L.M.T., G.A. e ha dichiarato il diritto delle appellanti al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio maturata, quali docenti, in forza di contratti a tempo determinato, condannando di conseguenza il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, al quale B.K., L.M.T., G.A. hanno opposto difese con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che l’unico motivo di ricorso, nel denunciare la violazione di plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; D.L. n. 70 del 2011, art. 9; L. n. 312 del 1980, art. 53; L. n. 124 del 1999, art. 4; D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526) nonchè della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo, in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

che non è fondata l’eccezione di inammissibilità in quanto l’esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta nel ricorso riassume i termini della vicenda e il contenuto degli scritti difensivi delle parti, fornendo alla Corte tutti gli elementi necessari per la decisione della questione controversa;

che la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che la Corte territoriale non ha affrontato il tema della spettanza degli scatti anzianità della L. n. 312 del 1980, ex art. 53, perchè, come evidenziato anche nel controricorso, le originarie ricorrenti avevano domandato il riconoscimento del diritto alle progressioni stipendiali, previste dai CCNL di comparto e connesse alla anzianità di servizio;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso e sulla questione controversa la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti contrastanti;

che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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