Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14769 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 05/07/2011), n.14769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

OMONIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 265/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 30/04/08,

depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2011, dal Relatore Cons. Dr. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. Con sentenza n. 265/40/08, depositata il 18 giugno 2008, la CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, ha confermato la decisione con la quale la CTP di Latina ha accolto il ricorso della S.r.l.

Omonia, avverso l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP relative all’anno d’imposta 2002, affermando la nullità dell’atto perchè emesso prima del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli accertatori, senza che l’Amministrazione avesse dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione; l’intimata non ha presentato difese.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2002, art. 12, comma 7, nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies ed osties, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto perentorio il termine di 60 gg. ivi previsto, in difetto di espressa qualificazione in tal senso da parte della norma, che non prevedeva sanzioni per la sua inosservanza, ed in presenza di puntuali conferme delle valutazioni e della motivazione dell’atto impositivo, in relazione alle osservazioni fornite dalla contribuente, in sede contenziosa. Il motivo appare manifestamente fondato. Come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 22320 del 2020) e già posto in rilievo dalla Corte Cost.

(sent. n. 244 del 2009), in base al disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di 60 gg. decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, non è per ciò stesso nullo ma, atteso il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi -ivi compresi quelli dell’A.F.-, tale è da considerarsi laddove non enunci le ragioni d’urgenza che ne hanno determinato la precoce adozione, inosservanza che risulta sanzionata, in via generale, dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e, con specifico riferimento all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, rispettivamente al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, ove si prevede che l’avviso di accertamento deve essere motivato, a pena di nullità, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L’impugnata sentenza ha disatteso il suindicato principio, nel ravvisare la nullità dell’avviso di accertamento impugnato in base al mancato rispetto del termine senza nulla indicare in ordine al requisito dell'”urgenza” (profilo che assorbe la questione dell’insussistenza della sanatoria L. n. 241 del 1990 ex art. 21 octies).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, nè le parti hanno depositato memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve esser accolto, la sentenza deve esser cassata con rinvio alla CTR del Lazio, Sez. distaccata di Latina, in altra composizione, che provvedere, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR del Lazio, Sez. distaccata di Latina, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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