Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14768 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14768 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 19291-2008 proposto da:
MIGLIETTI FABRIZIO MGLFRZ66C08Z133Q, considerato
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BONINO GIOVANNI in 13900 BIELLA, VIA DAL POZZO 12,

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giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ALBERTI GAETANO, PARROT CLAUDY;

Nonché da:

intimati

Data pubblicazione: 30/06/2014

ALBERTI GAETANO LBRGTN33A14B910N, elettivamente
domiciliato in ROMA, MONTE ZEBIO 32, presso lo studio
dell’avvocato ACCARDO FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FROJO CARLO giusta procura in calce al

– ricorrente incidentale nonchè contro
MIGLIETTI FABRIZIO;

– intimato avverso la sentenza n. 1768/2006 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 21/05/2007 R.G.N. 2528/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l’inammissibilità o il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2001 Alberti Gaetano adiva il Tribunale di Biella agendo nei
confronti di Miglietti Fabrizio per la ripetizione di quanto pagato in più
rispetto al canone equo determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978
in base al contratto di locazione per uso abitativo stipulato il 10
novembre 1980 con Miglietti Guido e relativo ad un appartamento con
box sito in Biella, rilasciato in data 8 marzo 2001, essendosi risolto il
contratto.
Il Miglietti si costituiva e sosteneva che il contratto era stato stipulato
dall’Alberti con Guido Miglietti ed era stato successivamente novato in
virtù di un contratto verbale stipulato da Miglietti Mauro – succeduto
mortis causa a Miglietti Guido — e l’Alberti, con cui le parti avevano
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controricorso e ricorso incidentale;

stabilito di assoggettare il rapporto alla disciplina dei cd. “patti in
deroga” di cui all’art. 11 del d.l. 11 luglio 1993, n. 333, convertito nella
legge 8 agosto 1992, n. 359; eccepiva la prescrizione parziale del
credito azionato; rappresentava che Miglietfi Mauro era a sua volta
deceduto lasciando quali eredi oltre al convenuto (figlio del de cuius)

erano state avanzate unicamente nei suoi confronti, in violazione
dell’art. 752 c.c., laddove, ai sensi dell’art. 754 c.c., egli era tenuto al
pagamento pro quota, pari a 1/2 ai sensi dell’art. 581 c.c.
Miglietti Fabrizio e Parrot Claudy promuovevano altra causa nei
confronti dell’Alberti, chiedendone la condanna al pagamento dei
canoni di locazione relativi al quarto trimestre 2000, dell’indennità di
occupazione per il primo trimestre del 2001 e degli oneri accessori per
le spese condominiali in relazione alla gestione 1999/2000 ed alla
prima rata inerente alla gestione 2000/01.
Il convenuto si costituiva deducendo che l’appartamento versava in
stato di degrado e, per quanto ancora rileva in questa sede, eccepiva la
compensazione con il credito da lui vantato per la restituzione delle
somme versate in più rispetto all’equo canone.
Riunite le cause, il Tribunale adito dichiarava la nullità delle pattuizioni
intervenute tra le parti in relazione all’importo del canone di locazione
in questione per violazione dell’art. 79 L. n. 392 del 1978, condannava
Miglietti Fabrizio a corrispondere all’Alberti la somma di € 32.848,75 a
titolo di restituzione di quanto illecitamente percepito per canoni di
locazione per il periodo 10 novembre 1980 — 30 aprile 2003, oltre
interessi e rivalutazione, condannava l’Alberti al pagamento, in favore
del Miglietti e della Parrot, della somma di € 4.552,56 oltre interessi a
titolo di canoni di locazione ed oneri accessori non pagati e

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anche Parrot Claudy (coniuge del de cuius) ed eccepiva che le domande

compensava tra le parti le predette somme, in ragione delle rispettive
poste di debito credito, nonché le spese di lite.
Avverso tale decisione il Miglietti proponeva appello, cui resisteva
l’Alberti, il quale, in via incidentale, impugnava la decisione del
Tribunale in ordine alla disposta compensazione delle spese e chiedeva

capo relativo alla condanna del Miglietti al pagamento della
rivalutazione monetaria sulle somme dovute, aderendo sul punto al
motivo di impugnazione proposto dalla controparte.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 maggio 2007, in
parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava indebita la
somma capitale di € 6.574,93 versata dall’appellato nel periodo 1°
novembre 1980 – 2 febbraio 1996 (data, quest’ultima, di decesso
dell’originario locatore Miglietti Guido) e condannava l’appellante al
pagamento, per detto periodo, in favore dell’Alberti, della somma
capitale di € 3.287,47, corrispondente alla quota ereditaria,
rideterminava la somma capitale ulteriore dovuta dall’appellante
all’Alberti in € 26.273,82, eliminava la statuizione relativa alla
rivalutazione monetaria e confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso la sentenza della Corte di merito Miglietti Fabrizio ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Alberti Gaetano ha resistito con controricorso contenente anche
ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.
L’intimata Parrot Claudy non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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nel resto la conferma della sentenza di primo grado ad eccezione del

1. Preliminarmente va dato atto dell’avvenuta riunione ex art. 335 c.p.c.
dei ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima
decisione.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando, ex art. 360,
primo comma, n. 3 , c.p.c., “la violazione o falsa applicazione delle

adibiti ad uso di abitazione, ed in particolare con riferimento agli artt.
20 e 25 della legge 392/1978”, il Miglietti censura la sentenza
impugnata nella parte in cui la Corte di merito, ai fini del calcolo
dell’equo canone, ha ritenuto applicabili alle singole scadenze
contrattuali le modifiche del coefficiente relative al parametro della
vetustà, anche in assenza di richiesta in tal senso da parte del
conduttore.
2.1. In relazione al motivo all’esame il ricorrente pone il seguente
quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se, ai sensi dell’art. 25, co. 2, della
Legge 39211978, l’adeguamento del canone di loaqione alla scadenza
quadriennale del contratto in relnione al mutamento del parametro riguardante la
vetustà dell’immobile sia subordinato alla richiesta fatta dalla parte con lettera
raccomandata e tale adeguamento abbia effetto dal mese successivo alla richiesta, in
relazione, indistintamente, al mutamento di tutti gli elementi di cui agli articoi 13
e 15 della Legge 392/1978, compreso l’elemento della vetustd’.
2.2. Il motivo é inammissibile per inidonea formulazione del relativo
quesito di diritto, non conformandosi lo stesso ai requisiti prescritti
dall’art. 366 bis c.p.c. — applicabile ai ricorsi all’esame ratione temporis,

in

considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata
(21 maggio 2007) — nell’interpretazione che di tale norma ha fornito il
“diritto vivente” (v. expiutimis, Cass., sez. un., ord., 5 febbraio 2008, n.
2548; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197).

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norme in tema di determinazione dell’equo canone degli immobili

In particolare, come più volte affermato da questa Corte, il quesito di
diritto non può essere generico e astratto ma deve compendiare la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel
giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si

caso all’esame – anche di una sola di tali indicazioni nel quesito di
diritto rende inammissibile il motivo cui il quesito così formulato sia
riferito (Cass., ord., 25 settembre 2007, n. 19892 e 17 luglio 2008, n.
19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n.
6286, in motivazione).
3. Con il secondo motivo, dolendosi dell’omessa o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sulla
determinazione del quantum del credito riconosciuto in capo al Sig.
Gaetano Alberti” (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), il Miglietti
deduce che la Corte di merito ha considerato separatamente il periodo
intercorso tra la data di inizio del rapporto di locazione e il 2 febbraio
1996, data del decesso di Miglietti Mauro, e quello intercorso tra
quest’ultima data e quella di rilascio dell’immobile, senza indicare i
presupposti numerici e i criteri di calcolo con cui ha determinato in €
6.574,93 e in € 26.273,82 gli importi versati in eccesso rispetto all’equo
canone nei periodi sopra indicati.
3.1. Il motivo é infondato.
Ed invero la Corte di merito ha motivato, sia pure per relationetn in
relazione alla determinazione del quantum, avendo chiaramente fatto
riferimento agli importi accertati dal Tribunale come si evince da
quanto indicato a p. 4 e 10 della sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato.

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sarebbe dovuta applicare al caso di specie. La mancanza – come nel

5. Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento dell’esame
del ricorso incidentale condizionato.
6. Tenuto conto della peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi
per compensare tra le parti costituite le spese del presente giudizio di
cassazione. Non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei

difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale,
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa per
intero tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su

a di Cassazione, il 19 marzo 2014.

confronti dell’intimata Parrot, non avendo la stessa svolto attività

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