Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14768 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29861-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, N.

27, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ANGELO POTENA, LUIGI FALLUCCHI;

– ricorrente –

contro

D.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIRCO MINARDI;

– controricorrente –

contro

A.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 679/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa

Picaroni.

 

Fatto

RITENUTO

che P.A. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 679 del 2019, pubblicata il 18 marzo 2019, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla medesima P. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 114 del 2014, e nei confronti di D.F. e A.F.;

che D.F. resiste con controricorso, mentre A.F. è rimasta intimata;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio non condivide la proposta e ritiene altresì insussistente l’evidenza decisoria, anche in ordine all’eccezione preliminare sollevata dal contro ricorrente sulla ritualità della sottoscrizione del ricorso, cosicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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