Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14768 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 18/06/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 18/06/2010), n.14768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23205-2006 proposto da:
U.A., nella qualità di erede di F.M.,
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMINO
GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI
ANTONELLA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 548/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 05/04/2006 R.G.N. 95/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/02/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l’Avvocato CIMINO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’INPS, con provvedimento del 23 luglio 1996, ha revocato a F. M. la pensione sociale con decorrenza dal 1 gennaio 1986, per superamento dei limiti di reddito, a causa della percezione da parte della pensionata di una pensione di guerra, a titolo di reversibilità, con decorrenza 18 marzo 1983, ed ha richiesto la restituzione di L. 40.893 293 indebitamente percepiti U. A., quale erede della F., ha fatto ricorso al giudice del lavoro chiedendo che il provvedimento di revoca fosse dichiarato illegittimo in quanto: la reversibilità della pensione di guerra era stata riconosciuta in data 20 dicembre 1986, sicchè nulla poteva essere indicato dalla pensionata alla data della domanda di pensione sociale; la pensione di guerra per la sua natura risarcitoria non precludeva il diritto alla pensione sociale; la richiesta di restituzione andava oltre i limiti della prescrizione decennale;
nulla si poteva imputare al proprio dante causa a titolo di dolo.
Nella resistenza dell’Inps, la domanda è stata rigettata sul rilievo che la pensione di reversibilità ha natura autonoma rispetto alla pensione diretta e concorre al reddito rilevante ai fini del riconoscimento della pensione sociale, e che la F. versava in dolo per non aver comunicato all’Inps la titolarità del nuovo trattamento pensionistico.
La Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello, ritenendo, in sintesi: che la pensione di guerra di reversibilità concorresse a formare il reddito rilevante quale ostacolo alla pensione sociale;
che la F. nelle comunicazioni all’Inps con i modelli RED avesse sempre indicato un reddito zero, come dichiarato dal funzionario dell’istituto, pur non risultando più reperibili relativi documenti;
che la mancata comunicazione dei redditi derivanti dalla nuova pensione integrasse dolo, con conseguente obbligo dell’erede di restituire integralmente la somma percepita dal proprio dante causa.
U.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.
L’Inps resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con i due motivi di ricorso, unitariamente trattati, il ricorrente denunzia violazione di norme di legge ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Addebita in sostanza alla sentenza impugnata la mancata ricostruzione dell’elemento psicologico e l’errore di aver considerato sufficiente il mero silenzio a configurare dolo, senza tener conto anche dell’età della pensionata con conseguente possibilità per l’Inps di rilevare la inidoneità causale dell’omissione.
Critica inoltre il rilievo attribuito dalla Corte alla testimonianza del funzionario Inps.
I motivi non meritano accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte premesso che le normative speciali, che in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali limitano l’operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell’indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l’applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario, è orientata nel senso che tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi agli effetti di cui si tratta, che l’interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l’ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell’ente (Cass. n. 1978 del 2004).
In proposito, sul rilievo che nell’ indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell’obbligazione di durata, non noto all’ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante dei rapporti il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro, si è ritenuto comportamento doloso il silenzio di chi ha l’obbligo di dichiarare onde ottenere il beneficio previdenziale e si è escluso che per ravvisare detto stato soggettivo sia necessario un comportamento positivo e fraudolento, essendo sufficiente la consapevolezza dell’insussistenza del diritto ( Cass. n. 20019 del 2007).
Sulla base di tali principi risultano pertanto infondate le denunzie di violazione di legge da parte della corte di merito, mentre la denunzia di vizio di motivazione, in relazione alla considerazione del rilievo dato alla testimonianza del funzionario Inps, pone in realtà un’inammissibile questione di merito.
In conclusione il ricorso delle essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese in considerazione della data (4 aprile 2001) di instaurazione della controversia.
PQM
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010