Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14768 del 15/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14768 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 8197-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
1829

contro
SIMONELLI ELISA, SIMONELLI GIUSEPPE, MAGIC COUNTRY
CLUB DI SIMONELLI ELISA & C.

SAS in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA APPIA NUOVA 679, presso lo
studio dell’avvocato GOFFREDO BARBANTINI, che li

Data pubblicazione: 15/07/2015

rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrenti nonchè contro
TUCCINI LINA;
– intimata –

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SIMONELLI ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA APPIA NUOVA 679, presso lo studio dell’avvocato
GOFFREDO MARIA BARBANTINI, che la rappresenta e
difende giusta delega in calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 36/2008 della COMM.TRIB.REG.
Legar
g:2919, depositata il 12/02/2008 e avverso la
sentenza n. 49/2011 depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BARBANTINI

sul ricorso 10952-2012 proposto da:

che ha chiesto il rigetto;
udito il

P.M. in persona

del

Generale Dott. RITA SANLORENZO

Sostituto Procuratore

che ha concluso per

l’accoglimento dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza 36/01/08
del 19.2.2008, con la quale la CTR Lazio, in merito alla rettifica del reddito di
impresa operato dall’ufficio a seguito di una pregressetverifica fiscale condotta
documentato movimentazioni bancarie prive di giustificazione — ha riformato
la sentenza di primo grado e ha proceduto a rideterminare il volume d’affari
rilevante ai fini IVA ed il volume della produzione rilevante ai fini IRAP
imputabili alla società per gli anni 2002 e 2003 nella misura di euro
180.000,00 per ognuna delle annualità in contestazione.
La CTR, attinta in appello da entrambe le parti, ha rigettato il gravame
dell’ufficio e ha ritenuto di accogliere parzialmente quello proposto
congiuntamente dalla società e dai soci, sulla base della considerazione che,
contrariamente a quanto affermato dal procedente, la prova, cui è chiamato il
contribuente a fronte della contestazione che abbia ad oggetto le risultanze
scaturite dalla disamina dei conti correnti bancari ad esso riconducibili, “non
deve consistere nella produzione di un puntuale mezzo di prova uguale e
contrario, ma può anche consistere nel far rilevare, come nella specie che il
fatto ignoto di cui si vuole far sancire l’esistenza attraverso il fatto noto
costituito dalla presunzione sia del tutto impossibile, quanto meno nelle
dimensioni pretese rispetto alla realtà effettuale”. Da ciò, nonché dalla
considerazione che il conto corrente era utilizzato “promiscuamente” dalla
società e dai soci “contro ogni regola di contabilità”, sicché “le somme che in
esso transitavano non si trovavano nella disponibilità esclusiva della società”,
la CTR ha tratto ragione “per rivedere la ricostruzione induttiva operata
dall’ufficio in modo da riportarla ad una più concreta aderenza alla realtà” e,
valutati alcuni parametri di merito suggeriti dalla particolarità della fattispecie,
ha appunto ritenuto di dover rideterminare il reddito di impresa nella
sopradetta misura.
Il mezzo azionato dall’impugnante Agenzia consta di un solo motivo.
Resiste con controricorso la parte privata.
2. Analogamente l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione pure nei
RG 8197/09 Ag. Entrate-Magic Conuntry

Cons.

nei confronti della Magic Country s.a.s. — verifica, che aveva, tra l’altro,

confronti della sentenza 49/07/11 del 15.3.2011, con la quale la CTR Lazio,
respingendo gli appelli di entrambe le parti, ha confermato la sentenza di
primo grado che aveva inteso rideterminare il reddito di partecipazione
imputato per trasparenza al socio accomandatario Simonelli Elisa in
controversia instaurata dalla Magic Country s.a.s. dalla stessa CTR Lazio con
sentenza 36/01/08 del 12.2.2008.
La CTR, con la sentenza qui impugnata, ha motivato il proprio deliberato, una
volta ricordato che l’accertamento nei confronti del contribuente era stato
disposto in applicazione del principio di cui all’art. 5 D.P.R. 917/86,
affermando che nei confronti della Simonelli “deve essere attribuita, per
ciascuna annualità, la quota parte dell’imponibile risultante dalla decisione
36/01/08, che non risulta essere stata impugnata con ricorso in Cassazione,
costituendo l’imputazione del socio della quota parte del reddito della società
soltanto la corretta applicazione del disposto dell’art. 5 sopramenzionato”.
Il ricorso è affidato a due motivi di censura.
Resiste con controricorso la parte privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va previamente disposta ai sensi dell’art. 274 c.p.c. per ragioni di
connessione oggettiva ed in parte pure soggettiva la riunione dei sopradetti
ricorsi, sulla cui applicabilità al giudizio di cassazione, ancorché esso sia
dettato in relazione al giudizio di primo grado, la Corte si ha tempo
pronunciata in ragione del carattere generale del principio da esso stabilito
(20421/05; 13348/04, 9387/03).
4.1. Venendo perciò all’esame dell’unico motivo di ricorso che corrobora
l’impugnazione della sentenza 36/01/08, l’Agenzia impugnante si duole ex art.
360, comma primo, n. 3, c.p.c. della violazione e falsa applicazione di legge
commessa dalla CTR in relazione agli artt. 32, primo comma, n. 7, D.P.R.
600/73 e 51 D.P.R. 633/72, poiché contrariamente a quanto da essa statuito,
alla luce degli elementi emersi nel corso delle investigazioni bancarie condotte
sui conti correnti intestati alla società e, segnatamente, delle ivi riscontrate
movimentazione, che i responsabili della società non erano stati in grado di
RG 8197/09 Ag. Entrate-Magic Conuntry

Cons.

arulli

2

conformità alla rideterminazione del reddito di impresa operata nella parallela

giustificare, era onere del contribuente al fine di evitare l’accertamento di
maggiori redditi non dichiarati, “chiarire compiutamente l’origine di ogni
singolo versamento e prelevamento associandolo agli elementi attivi inclusi
nel volume d’affari dichiarato”, in difetto del che doveva giudicarsi legittimo
4.2. 11 motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Ricordato invero che in base alla prescrizione recata dall’art. 366, primo
comma, n. 4 c.p.c., “il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, […] 4)
i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’individuazione delle norme di
diritto su cui si fondono, secondo quanto previsto dall’art. 366 bis”, questa
Corte ha reiteramente affermato che “il ricorso per cassazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i
caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il
che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia
impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed
esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le
carenze della motivazione” (8053/15; 7687/15; 20652/09).
Nell’illustrazione del motivo in rassegna trova soddisfazione al più la prima di
dette condizioni, dall’incipit del motivo e, segnatamente, dal quesito che
accompagna la stesura del motivo potendo apprendersi che oggetto di censura
da parte della ricorrente sia il capo della decisione in cui la CTR, valutando
l’efficacia probatoria delle risultanze emerse nel corso delle investigazioni
bancarie aventi ad oggetto i conti correnti in uso alla società, ne ha rinnegato
la decisività quanto meno nella misura inizialmente allegata dall’ufficio a
fronte delle contestazioni operate dalla parte. Ma non la seconda, risultando
l’esposizione del motivo del tutto carente nell’indicazione delle ragioni in
guisa delle quali la sentenza si assumerebbe errata in diritto. E questo in
ragione della tecnica redazionale adottata dalla ricorrente, che senza fare uso
di alcuna ragione critica, tale che la lettura del motivo possa permettere di
cogliere, al di là di una generica protesta di dissenso (“la decisione appare
violativa della norma in epigrafe richiamata”), il senso e la portata della
censura che si intende muovere al deliberato impugnato, ha invece preferito
RG 8197/09 Ag. Entrate-Magic Conuntry

Cons. el r 6ru1li

3

il loro recupero a tassazione così come nella specie concretamente avvenuto.

seguire la via più comoda — ma processualmente meno efficace — della
trascrizione, riproducendo con ampio ed indistinto ricorso al “virgolettato”,
insieme alle parti della sentenza oggetto di contestazione (pagg. 3 e 4), stralci
più o meno estesi dei propri atti processuali (pagg. 5 e 6), degli atti di indagine
(pagg. 6 e 7) e dell’atto impositivo (pag. 8), il tutto intervallato con un
darsi alcuna cura di “cucire” le singole parti di questa esposizione in un
discorso critico logico e coerente in grado di chiarire dove e perché il giudice
di appello avrebbe sbagliato.
5.1. Con il primo motivo con cui l’Agenzia ricorre avverso la sentenza
49/07/11 si deduce ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. violazione e falsa
applicazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c., poiché pronunciandosi nei
riferiti termini, e trascurando segnatamente di verificare se la sentenza
36/01/08 fosse munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, la CTR ha
mostrato di ignorare il principio secondo cui l’accertamento del maggior
reddito di partecipazione del socio di una società di persone può essere
annullato in conseguenza dell’annullamento dell’accertamento del reddito
della società, solo ove detto annullamento sia contenuto in una sentenza
passata in giudicato”, del che deve essere data appunto prove per mezzo della
detta attestazione.
Il secondo motivo del ricorso avverso la medesima sentenza, svolto a mente
dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. segnala l’errore di diritto che la CTR
avrebbe commesso nell’applicazione dell’art. 295 c.p.c., dal momento che,
dando atto della preesistente statuizione esistente nei confronti della società,
nonché del fatto che i redditi della medesima andavano imputati per
trasparenza alla contribuente, “la commissione avrebbe dovuto sospendere il
giudizio a norma dell’art. 295 c.p.c.”
5.2. E’ prioritario rispetto alla disamina di detti motivi rilevare il giudicato
formatosi nella parallela vicenda che ha comportato la rettifica del reddito di
impresa imputato alla società a seguito del rigetto sopra pronunciato del
ricorso erariale avverso la sentenza 36/01/08.
Stante invero la rilevabilità d’ufficio del giudicato, che com’è noto può essere
RG 8197/09 Ag. Entrate-Magic Conuntry

Cons. et1l.4ruI1i

4

sommario richiamo alla giurisprudenza in materia (pag. 4), ma senza tuttavia

eSENTE DA REGISTXAZIONt
AI SENSI DEL D.P.R. 2614/19B6
– N. 5
N. 131 l’AH.

MATERIA TAMUTARIA

fatto valere anche nel giudizio di legittimità (SS.UU. 13916/06), nella specie
la circostanza che per effetto del sopra detto rigetto l’accertamento impositivo
emesso nei confronti della società è divenuto definitivo nei termini operati con
l’impugnata sentenza e che per il meccanismo impositivo delineato dall’art. 5
reddito della società tenuto conto della sua quota di partecipazione agli utili
portano il collegio a regolare la vicenda processuale in disamina in piana
applicazione dell’art. 2909 c.c., atteso che l’odierna resistente riveste la qualità
di socio accomandatario della Magic Country s.a.s. e che l’accertamento
reddituale operato nei confronti di questa — donde rampolla, come detto, pure
l’accertamento nei confronti del socio — è divenuto definitivo nel corso di un
giudizio a cui pure il socio ha preso parte, ciò nell’osservanza del carattere
unitario dell’accertamento a mente dell’art. 40, comma secondo, D.P.R 600/73
e della qualità di litisconsorti necessari di tutti i soggetti che ne sono stati
parte.
6. Respinti entrambi i ricorsi, le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Riuniti i ricorsi 8197/09 e 10952/12 li respinge entrambi e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per entrambi i ricorsi
nella somma di euro 30000,00=, di cui euro 400,00 per esborsi, oltre oneri.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il
12.5.2015
est.
Do

Il Presidente
Dott. Carli Piccininni

Tuir il reddito da partecipazione del socio si determina in correlazione al

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