Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14768 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/07/2020), n.14768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4626/2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Torino, via Groscavallo

n. 3, presso lo studio dell’avv. A. Praticò, che lo rappresenta e

difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1337/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/01/2020 da Dott. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da G.S., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del tribunale di Torino che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio Paese, per il timore di essere ucciso dall’associazione degli (OMISSIS) che, alla morte del padre, loro affiliato, lo avevano minacciato di morte qualora non ne avesse preso il posto; ha raccontato dei riti sacrificali asseritamente svolti da tale associazione anche nella propria abitazione, all’interno di una stanza segreta senza finestre, dove egli non era mai entrato, pur riferendo che vi erano delle tende rosse. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6, e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 CEDU (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva escluso qualsiasi forma di protezione internazionale, perchè la narrazione del richiedente era stata ritenuta non credibile, avendo omesso l’esperimento dell’istruttoria richiesta dalla legge e per non avere la Corte territoriale valutato compiutamente la situazione personale dell’odierno ricorrente e la documentazione prodotta in atti in ordine alla situazione della Nigeria, oltre che il vizio di motivazione;

(ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost., art. 8 CEDU, per avere motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria nell’esame della domanda di protezione umanitaria.

In via preliminare, va evidenziato come già in secondo grado il riconoscimento dello status di rifugiato non ha costituito motivo di censura.

Il primo motivo è inammissibile, perchè mira a “sovvertire” il giudizio di fatto, relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, che la Corte distrettuale ha ritenuto “inverosimili, ben poco circostanziate, per niente plausibili e in contrasto con le ulteriori informazioni acquisite”; inoltre, la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza di rischi di persecuzioni o di pericolo di danno grave, in caso di rimpatrio del richiedente.

Il profilo relativo alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria nelle sue diverse forme è infondato, in quanto sulla base delle fonti informative citate (Amnesty International 2017/20181, (OMISSIS) – valido al 9 giugno 2018 -, European Asylum Support Office), la Corte d’appello ha verificato l’insussistenza dei rischio paventato in caso di rientro nel Paese d’origine (Edo State, che è uno stato del sud della Nigeria, dove il cannibalismo e i sacrifici umani non sono radicati, secondo tali fonti).

Il secondo motivo, sulla protezione umanitaria è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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